Aumento pensione di invalidità per effetto della sentenza della Corte costituzione 152/2020. Come fare domanda ed ottenere gli arretrati dal 1° agosto 2020.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 152/2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».
L’art. 38 della L. 448/2001 dispose, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l’incrementato ad € 516,46 al mese per tredici mensilità (cd. incremento al milione), a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni titolari dei trattamenti pensionistici di cui: a) all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544; b) all’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (art. 38, 1° comma L. 448/2001).
La norma al 4° comma previde altresì l’estensione di tali benefici incrementativi ai soggetti di età superiore a diciotto anni risultanti invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Ora, per effetto della suddetta pronuncia della Consulta, potranno beneficiare dell’aumento della pensione di invalidità tutti i soggetti percettori, a partire dai diciotto anni di età.
Con la circolare del 23 settembre 2020, n. 107 l’INPS ha chiarito la modalità di estensione della maggiorazione economica agli invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti, titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità (legge 222/1984), di età compresa tra i 18 e i 60 anni.
Successivamente INPS, con il messaggio 9 ottobre 2020, n. 3647 riportato a seguire, ha fornito le indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda.
I titolari di pensione di inabilità possono presentare la domanda online, accedendo al servizio Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci oppure tramite gli intermediari.
Ai titolari di pensione di inabilità che presentano la domanda di beneficio entro il 30 ottobre 2020 viene riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, a seguito di espressa richiesta.
1. Modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata, come di consueto, sia per il tramite degli intermediari che direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line disponibili sul sito www.inps.it, con riferimento ai titolari di pensione di inabilità, accedendo al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
In seguito alla preselezione della domanda di Ricostituzione, è necessario selezionare la seguente tipologia di Prodotto:
- Gruppo: RICOSTITUZIONI/SUPPLEMENTI
- Prodotto: REDDITUALE
- Tipo: MAGGIORAZIONE SOCIALE
Si specifica che, per i titolari di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984 che presentino la domanda di beneficio entro il 30 ottobre 2020, verrà riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, a seguito di espressa richiesta.
In tal senso deve intendersi rettificato il termine di presentazione della domanda fissato al 9 ottobre 2020 dalla circolare n. 107/2020.
A tale fine è necessario indicare nel campo ‘Note’ della domanda: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”.
La lavorazione delle istanze sarà a cura delle sedi.
Si precisa che per i soggetti che risultino titolari sia di prestazione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984, che di prestazioni erogate agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, la ricostituzione dovrà essere effettuata solo dopo il completamento delle lavorazioni centralizzate a favore degli invalidi civili.
Gli assicurati che intendono presentare domanda di pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984 possono chiedere la maggiorazione ed il relativo incremento unitamente alla predetta domanda, selezionando sul pannello DICHIARAZIONI, RICHIESTE AGGIUNTIVE, RICHIESTE PRESTAZIONI ACCESSORIE, l’opzione “CHIEDO: l’aumento della pensione, oltre il trattamento minimo, per persone disagiate (incremento al ’milione’ Legge 448/2001, art. 38) o maggiorazioni sociali”.
Gli assicurati che hanno in corso di definizione una domanda di pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984 o che hanno pendente il ricorso finalizzato all’accoglimento della medesima domanda, per la quale non sia stata formulata la richiesta aggiuntiva “delle maggiorazioni e dell’incremento al milione”, possono chiedere la maggiorazione e il relativo incremento, accedendo nuovamente alla domanda dalla propria area personale e allegando il modello AP11 prestazioni accessorie entro la predetta data del 30 ottobre 2020, al fine di ottenere il riconoscimento della maggiorazione sociale e del relativo incremento con decorrenza dal 1° Agosto 2020.
2. Precisazioni
Con riferimento al paragrafo 2 della circolare n. 107 del 23 settembre 2020 “Incremento della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222” si precisa che, ai fini della determinazione dell’importo spettante, si deve tenere conto degli aumenti di perequazione tempo per tempo intervenuti.