Dall’11 dicembre 2021, data di entrata in vigore del DM 174/2021, per la permanenza nell’albo degli avvocati non sarà più necessario dimostrare di aver trattato almeno cinque affari all’anno.
Il Decreto Del Ministero Della Giustizia 15 ottobre 2021, n. 174, recante Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense (in Gazz. Uff., 26 novembre 2021, n. 282) ha infatti soppresso la lettera c) dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47. Detta norma prevedeva tra i criteri di verifica dell’esercizio della professione in modo “effettivo, continuativo, abituale e prevalente” la circostanza di aver trattato almeno “cinque affari per ciascun anno”.
La modifica al decreto ministeriale del 2016 si è resa necessaria a seguito di procedura di infrazione comunitaria avviata dopo che la Commissione dell’Unione Europea ha rilevato che lo stesso, nella parte in cui stabilisce che l’avvocato debba trattare “almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito ad altro professionista”, viola l’art. 59, par. 3, della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e l’articolo 49 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nonché l’articolo 15, par. 3, in combinato disposto con l’articolo 15, par.2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno..
La previsione dell’art. 2 del DM 47/2016 sortiva quindi l’effetto di limitare «la flessibilità necessaria agli avvocati di dimostrare l’esercizio effettivo della professione, tenuto conto della molteplicità di ambiti professionali disponibili sia in Italia sia in altri Stati membri dell’UE, in cui gli avvocati potrebbero prestare i loro servizi in modo temporaneo o permanente nell’esercizio dei diritti loro conferiti dalle direttive 77/246/CEE e 98/5/CE».
La Commissione ha inoltre osservato che «un avvocato può infatti decidere di sospendere o di limitare sensibilmente l’esercizio della professione per un determinato periodo di tempo per vari motivi, ad esempio in caso di malattia o per prestare assistenza a un familiare senza che tale decisione debba incidere sulla sua competenza di avvocato abilitato all’esercizio della professione».
Il Ministero ha dunque deciso di sopprimere la lett. c) dell’art. 2, comma 2, d.m. n. 47/2016 e con esso il requisito dell’aver trattato almeno 5 affari per ciascun anno di esercizio della professione forense.
Il testo dell’art. 2 del DM 47/2016 è dunque oggi il seguente:
Art. 2 DM 47/2016
1. Il consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, anche a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all’avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
[ c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista; ][Lettera soppressa dall’articolo 1 del D.M. 15 ottobre 2021, n. 174]
d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.
4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge.
5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.