Definitivamente sdoganata la pubblicità per gli avvocati: legittimi persino i cartelloni di 6 metri x 2 a bordo campo e gli spazi pubblicitari alle spalle degli intervistati nel salotto delle interviste sportive.
Il CNF ha risposto ad un quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano in merito alla possibilità per l’avvocato di fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria (nella fattispecie di grandezza di metri 6metri x 2 metri) da apporre all’interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all’interno dello spazio pubblicitario del tabellone ove vengono realizzate le interviste del “dopo partita” dai mass-media che seguono l’evento sportivo. Inoltre è stato richiesto se fosse possibile, in tali cartelloni, la sede ed il ramo di attività in cui lo studio legale opera con prevalenza.
Il CNF, rimandando a quanto già affermato da nel proprio parere n. 12 del 26 marzo 2014 ha ritenuto che né la normativa di cui all’art. 10 L. 247/2012 né i precetti del codice deontologico consentono di escludere tale forma di pubblicità informativa posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno.
Nel medesimo senso dispone l’art. 17 del nuovo Codice Deontologico.
Tale apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione, comporta sostanzialmente la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10.
Essi attengono, in particolare:
a) all’oggetto dell’informazione, che deve limitarsi all’oggetto dell’attività professionale, alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale, all’organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3);
b) alle caratteristiche dell’informazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2).
Al quesito il CNF ha quindi dato risposta positiva, ferma restando l’autonomia del COA nella valutazione dei concreti elementi della fattispecie.
(Parere CNF del 20 febbraio 2015, n. 5-bis)
Art. 10 L. 247/2012 Informazioni sull’esercizio della professione
1. È consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.
Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense