Il bonus diabete non esiste, ma il diabete è una patologia che può essere riconosciuta come presupposto di invalidità civile ed indennità di accompagnamento
Molti siti, anche di carattere giuridico, nelle ultime settimane hanno diffuso la ”bufala” di un bonus diabete erogato dall’INPS dell’importo di circa 500 euro mensili.
In verità non esiste alcun bonus diabete erogato da INPS né da alcun altro ente né esiste alcuna norma che preveda l’erogazione del famigerato “bonus diabete”, a favore di tutti i soggetti affetti da diabete mellito.
Il riferimento normativo (quando presente) contenuto nelle pagine che parlano di bonus diabete è alla normativa sull’invalidità civile e sull’indennità di accompagnamento, il cui importo nel 2020 è appunto di euro 520,20, e non ad una normativa specifica a favore dei soggetti affetti da diabete mellito, che appunto non esiste.
Secondo quanto disposto dalla Legge 118/1971, art. 2, «… si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età …».
Ecco quindi che ai fini del riconoscimento dello status di invalido civile e, conseguentemente, al fine del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, può avere rilievo il diabete mellito.
La valutazione della patologia a tali fini viene effettuata secondo le indicazioni di cui alla tabella allegata DM 5 febbraio 1992 indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti. Si tratta di una tabella contenente numerose voci relative alle percentuali attribuibili a patologie croniche, tra cui anche il diabete mellito.
A seguire si riporta un estratto della tabella con le voci relative al diabete. I numeri a destra indicano, rispettivamente, le percentuali di invalidità minima e massima.
codice | min. | max. | |
---|---|---|---|
9309 | Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) | 41 | 50 |
9310 | Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (classe III) | 51 | 60 |
9311 | Diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (classe IV) | 91 | 100 |
Attenzione però, dall’essere affetti da diabete, ancorchè la patologia sia rilevante ai fini del riconoscimento di una percentuale di invalidità civile, non consegue in maniera automatica alcun diritto al percepimento dell’indennità di accompagnamento cioè quei famosi 500 euro spacciati, da molti siti pseudogiuridici, per bonus diabete.
Il diabete rientra a tutti gli effetti tra le cosiddette patologie invalidanti (nello specifico a danno dell’apparato endocrino) e, come tale, può dare diritto all’assegno ordinario di invalidità e all’indennità di accompagnamento solo se vengano riscontrati determinati requisiti.
La percentuale di invalidità riconosciuta varia in base alla gravità del diabete e alla conseguente riduzione della capacità lavorativa. A seconda dei casi potrà essere erogata la pensione di invalidità e/o l’indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento infatti non spetta affatto di diritto a tutti i soggetti affetti da diabete. Innanzitutto occorre che sia riconosciuta un’invalidità del 100%. Il soggetto dovrà quindi manifestare difficoltà di deambulazione e non essere quindi autosufficiente nelle azioni della vita quotidiana.
Neppure l’assegno di invalidità è riconosciuto automaticamente ai soggetti affetti da diabete. L’assegno di pensione di invalidità, a fronte di un montante contributivo minimo (cinque anni, di cui almeno tre anni versati nei primi cinque anni precedenti alla domanda), è erogato quando la percentuale di invalidità è uguale o superiore al 74% e la riduzione della capacità lavorativa viene ridotta a meno di un terzo (67%).
Il lavoratore affetto da diabete può comunque avere diritto alla pensione anticipata solamente in presenza di una percentuale di invalidità elevata e di specifici requisiti di contribuzione (55 anni e 7 mesi di età per le donne e 60 anni e 7 mesi per gli uomini, se si hanno almeno 20 anni di contributi e con invalidità minima dell’80%).
Stante quanto sopra esposto ne consegue che un soggetto affetto esclusivamente da diabete mellito la cui percentuale d’invalidità può arrivare al massimo al 50% non avrà diritto ad alcuna previdenza, salvo che il diabete combinato con altre patologie o altre menomazioni consenta di superare una certa quota di invalidità. Il soggetto invalido viene valutato globalmente e quindi più patologie possono concorrere alla valutazione complessiva.
Ai fini della pensione di invalidità civile occorre infatti riscontrare precisi parametri per l’erogazione di un’eventuale beneficio economico:
- la domanda deve essere presentata tra il compimento del 18° anno e il compimento del 67° anno di età,
- la percentuale riconosciuta deve essere uguale o maggiore del 74%,
- il reddito personale non deve superare certi limiti definiti annualmente per legge.
In alcuni siti, come accennato più sopra, relativamente al cosiddetto “bonus diabete”, viene indicata una cifra di circa € 500,00. Tale cifra corrisponde in realtà all’imporo dell’indennità di accompagnamento pari, nel 2020 sono, ad € 520,29.
Anche in questo caso non si può affatto parlare di bonus diabete, perché il diabete, da solo, se non è sufficiente al percepimento della pensione di invalidità men che meno può dare diritto al percepimento dell’indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento, infatti, viene concessa ai soggetti riconosciuti invalidi al 100% e che riscontrino almeno una di queste condizioni:
- non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
- non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
Per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento non esistono limiti di età o di reddito, ma il soggetto non deve essere ricoverato in struttura con retta interamente a carico di ente pubblico.