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    Nuovo bonus mobili per giovani coppie under 35.

    Redazionedi Redazione2 Aprile 2016Aggiornato il:2 Aprile 2016
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    Nuovo bonus mobili per giovani coppie under 35. Bonus mobili

    Nuovo bonus mobili per giovani coppie under 35.

    La legge di stabilità 2016 ha introdotto un’agevolazione per l’acquisto di nuovi mobili da parte di coppie coniugate o conviventi da almeno tre anni.
    In particolare il comma 75 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 amplia le ipotesi in cui è possibile fruire del “bonus mobili”, individuando specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile. Il citato comma 75 stabilisce che “Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.”
    La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo,(…) è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.”.
    L’agevolazione, che spetta per le spese sostenute nell’anno 2016, pur presentando sostanziali analogie con il c.d. “bonus mobili” collegato a lavori di ristrutturazione edilizia, si differenzia da quest’ultimo per il contesto normativo di riferimento.
    L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E ha pertanto offerto specifici chiarimenti.

    Soggetti che possono beneficiare della detrazione
    La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti di seguito elencati, i quali si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili.
    In particolare è necessario:

    1. Essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni.
      Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016.
      Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
    2. Non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età.
      Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;
    3. Essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.
      In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l’unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016. A sostegno di questa interpretazione si evidenzia che la relazione tecnica alla norma in esame, è stata effettuata utilizzando le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate da contribuenti under 35 che non hanno dichiarato immobili nel quadro RB e i dati dell’imposta di registro relativi alle compravendite di abitazioni principali effettuate dai medesimi soggetti nello stesso anno. L’acquisto dell’unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell’anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell’anno 2015. La fruizione dell’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 si deve ritenere consentita in base a considerazioni di ordine sistematico che tengono conto del fatto che, nell’ambito del TUIR, previsioni agevolative, quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale.

    Per quanto concerne i termini entro i quali l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia si ritiene che tale destinazione debba sussistere in linea di principio nell’anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta (termine di presentazione del modello UNICO PF 2017). Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione stessa.

    Beni agevolabili
    La nuova detrazione è prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili nuovi e destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, ad eccezione di quelle per l’acquisto di grandi elettrodomestici.
    Ad esempio, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016.
    Considerata l’analogia con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, di cui al citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, per l’individuazione dei mobili agevolabili si rinvia alla circolare n. 29/E del 2013 nella quale è stato chiarito che i mobili devono essere nuovi e che rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.
    Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

    Ammontare della spesa detraibile
    L’agevolazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e viene determinata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro.
    Il comma 75 della legge di stabilità 2016 precisa che “La detrazione (..), da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.” Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:
     da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;
     da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.
    L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.
    Per espressa previsione normativa, la detrazione in esame non è cumulabile con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici” di cui al citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, prorogato dal comma 74, lettera c), della legge di stabilità 2016.
    Tale incompatibilità deve essere intesa nel senso che non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.
    Ciò implica che la coppia o uno solo dei componenti se beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici – per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 –non potrà altresì beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile. Di contro, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse. Tale criterio risulta coerente con il fatto che il bonus mobili e grandi elettrodomestici può essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

    Adempimenti
    Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.
    In particolare, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Si ritiene, peraltro, per motivi di semplificazione, che tale modalità di pagamento possa essere utilizza anche per le spese che danno diritto al c.d. “bonus mobili e grandi elettrodomestici”. Sono, quindi, superate le precedenti indicazioni fornite con la Circolare n. 29/E del 2013, par. 3.6, con riferimento all’utilizzo del citato bonifico soggetto a ritenuta.
    Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
    Le spese sostenute devono essere “documentate” conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti (Cfr. circolari n. 29/E del 2013 e 11/E del 2014).

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