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    I ciclisti devono rispettare il codice della strada anche in gara

    Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano7 Agosto 2019Aggiornato il:7 Agosto 2019
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    I ciclisti devono rispettare il codice della strada anche in gara Ciclismo
    Indice dei contenuti ⇡
    Ciclismo amatoriale: i ciclisti devono rispettare il codice della strada anche nel corso di una gara ciclistica.
    La normativa
    Il Codice della Strada
    I regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana
    La giurisprudenza

    Ciclismo amatoriale: i ciclisti devono rispettare il codice della strada anche nel corso di una gara ciclistica.

    É convinzione (errata) di molti cicloamatori di potersi comportare nel corso di una competizione ciclistica come veri e propri professionisti e pertanto di poter condurre la propria bicicletta come se stessero gareggiando su una sorta di “pista” o “circuito” chiuso al traffico in cui tutto è consentito pur di andare più veloci ed arrivare primi al traguardo, in cui non vigono più le regole in materia di circolazione stradale.
    Ebbene tale convinzione è errata e può rivelarsi oltremodo pericolosa: non solo, infatti, il mancato rispetto delle nome in materia di circolazione stradale espone l’atleta a dei rischi notevoli per l’incolumità personale propria e degli altri ma, in caso di sinistro, le conseguenze possono essere davvero spiacevoli e non di poco rilievo sul piano dell’attribuzione delle responsabilità.

    La normativa

    Il Codice della Strada

    Per analizzare la problematica è opportuno partire dall’analisi della normativa che regola le competizioni ciclistiche su strada. Il riferimento è, innanzitutto, all’art. 9 del Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) rubricato “Competizioni sportive su strada”.
    Tale norma è riferita a tutte le competizioni sportive su strada, non solo a quelle ciclistiche. Per le gare ciclistiche sono inoltre delle disposizioni specifiche. L’incipit della norma contiene un divieto: “Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione”
    Ne deriva che, a voler essere pignoli, perfino la bagarre tra amici al rientro dalla pedalata domenicale potrebbe essere considerata una violazione della norma, che prevede pesanti sanzioni amministrative in caso di violazione.
    Per effettuare una gara ciclista occorre dunque una specifica autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e, se la competizione interessa più comuni, è rilasciata dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in cui detti comuni si trovano.
    Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni a cui le gare sono subordinate. Tali autorizzazioni devono essere richieste dai promotori della gara ciclistica almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco (e pertanto per le gare che si svolgano interamente all’interno del territorio di un singolo comune) e almeno trenta giorni prima per le altre competizioni (ovvero per quelle che interessino il territorio di più comuni) e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada (ad esempio se il circuito di gara interessa sia strade provinciali che strade comunali occorrerà il nulla osta della provincia) (cfr. art. 9, comma 2 C.d.S).
    Particolari disposizioni sono poi previste per le competizioni ciclistiche, in particolare ai commi 6-bis e 6-quater del citato art. 9 del Codice della Strada, laddove è stabilito che quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1 (polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale ecc.), ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione (è la FCI a formare le scorte tecniche ed a rilasciare le autorizzazioni secondo propri regolamenti). Se la competizione si svolge all’interno di un solo comune o tra comuni limitrofi la scorta può essere affidata anche al corpo della Polizia municipale.
    É interessante rilevare come, all’interno dell’art. 9 del Codice della Strada, che disciplina le competizioni sportive, siano previste tutta una serie di disposizioni volte a garantire la sicurezza dei partecipanti alla competizione stessa ed, in generale, di tutti gli utenti della strada, ma non è contenuta alcuna esplicita deroga alle norme in materia di circolazione stradale per gli atleti.
    Il potere di disporre la sospensione, seppur per il tempo necessario al passaggio dei ciclisti – tempo normalmente intercorrente tra il passaggio dell’auto con il cartello inizio gara ciclistica e quella con il cartello fine gara ciclistica -, è un provvedimento assunto in fase di autorizzazione della manifestazione, e non automaticamente previsto dall’articolo 9 del Codice della Strada.
    Parimenti ulteriori deroghe alla normale circolazione stradale sono sempre contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dai comuni, dalle provincie o dalle regioni, che vieppiù prevedono, oltre che alla sospensione della circolazione su un determinato tratto di strada per il tempo della gara, a disporre il divieto di sosta lungo il percorso per non creare intralcio sulla carreggiata o a bloccare talune intersezioni stradali e, in generale, ad adottare disposizioni di simile tenore volte ad agevolare il transito dei corridori sul percorso di gara.
    Ne deriva che, nel corso di una competizione su strada, gli atleti – i ciclisti per quanto di interesse – devono rispettare le condotte comportamentali previste dal codice della strada. Che sia così è confermato dagli stessi regolamenti federali adottati dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

    I regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana

    L’articolo 9 del vigente Regolamento Tecnico per lo svolgimento delle “attività cicloamatoriale” e “ cicloturistica” della FCI prevede espressamente che “Nello svolgimento dell’attività cicloturistico/amatoriale è obbligatorio il rispetto del Codice della Strada ed ogni altra norma in materia di sicurezza contenuta nel presente Regolamento da parte delle società organizzatrici delle manifestazioni in quanto applicabili”.
    Il fatto che la norma sopra citata faccia riferimento alle “manifestazioni” ciclistiche è particolarmente significativo e sottolinea come non solo nell’ordinaria attività su strada i ciclisti debbano conformare la propria condotta al Codice della Strada – ovvero nel corso di un’uscita in gruppo o di un semplice allenamento individuale – ma debbano farlo anche nel corso di “manifestazioni” ciclistiche, termine da intendersi in senso lato, essendo previste, come si vedrà più avanti, delle differenziazioni tra le varie attività organizzate.
    Sul punto torna, in maniera più esplicita, l’art. 79 del medesimo Regolamento Tecnico che prevede:
    “I concorrenti/partecipanti alle gare/manifestazioni sono tenuti al più assoluto rispetto della maggiore prudenza per la propria incolumità e per quella degli altri concorrenti/partecipanti, del seguito della corsa e degli spettatori.
    Oltre alle norme del Codice della Strada dovranno osservare le regole sportive di cui debbono essere informati.
    Essi sono tenuti a conoscere le caratteristiche del percorso.
    Dovranno rispettare le disposizioni e le segnalazioni della direzione di corsa, dei componenti la giuria in macchina ed in moto, dove prevista, delle forze dell’ordine o di quelle disposte sul percorso stesso.
    Sul piano sportivo la loro condotta deve essere ispirata a criteri di assoluta lealtà per evitare l’infrazione delle regole contemplate dal presente regolamento e dagli allegati prospetti, relativi alle infrazioni e sanzioni”.

    Sempre nell’ambito dell’analisi del Regolamento Tecnico è degna di nota la norma di cui all’art. 79 che disciplina la condotta dei corridori in caso di attraversamento ferroviario.
    Al primo comma l’articolo prevede che “Il superamento dei passaggi a livello chiusi è vietato dalle norme del codice della strada e da quelle della sicurezza per i corridori e per il seguito. Oltre alle sanzioni previste dalle norme di legge, la giuria o i suoi componenti dovranno adottare, nei confronti di chi non rispetti tali norme, la sanzione della espulsione o della esclusione dalla corsa.”.
    Sebbene possa sembrare un’ovvietà, la previsione del regolamento tecnico costituisce un’ulteriore sottolineatura del fatto che vadano rispettate le norme del codice della strada. L’articolo prosegue poi con tutta una serie di disposizioni volte a disciplinare la gestione della competizione in caso di passaggio a livello chiuso. Nella maggior parte dei casi gli atleti dovranno accettare l’evento come un “incidente di corsa” e solo qualora tra i concorrenti bloccati e gli inseguitori vi siano distacchi consistenti che i giudici di gara dovranno “neutralizzare” l’evento e consentire la ripartenza dei corridori conservando i distacchi maturati dai primi rispetto agli inseguitori.

    I regolamenti tecnici attuativi della FCI
    Tornando al tema di interesse occorre esaminare anche i regolamenti tecnici attuativi predisposti dalla FCI ed, in particolare per l’attività amatoriale, le norme attuative 2014 per il Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale – S.A.N., nel testo approvato dal Consiglio Federale FCI nella riunione del 6.12.2013 ed aggiornato dalla Delibera Presidenziale n. 37 del 17.3.2014.
    Partiamo dalle gare amatoriali (Titolo I del regolamento attuativo). La norma di riferimento è l’art. 1.2.01 “Casco e ricetrasmittenti”. Nonostante la rubrica, l’articolo non si limita a prevedere l’uso del casco ed il divieto di ricetrasmittenti, ma ribadisce l’obbligo del rispetto del C.d.S.
    “Nello svolgimento della pratica sportiva è obbligatorio il rispetto del codice della strada e l’uso del casco rigido omologato, ai sensi dell’art. 41 del R.T./Attività Cicloamatoriale e Cicloturistica.
    É severamente vietato l’uso di qualsiasi apparato ricetrasmittente.
    […].”

    Quanto all’attività cicloturistica (titolo 2°) sono ben tre le norme del regolamento attuativo che ribadiscono il rispetto del C.d.S.
    Art. 2.1.01a – Partecipazione
    “La pratica dell’attività cicloturistica è consentita ai tesserati di tutte le categorie federali, Amatoriali e Agonistiche di ambo i sessi, a partire dal 13° anno d’età (anno solare), con le limitazioni previste al punto 1) ed in quelli successivi.
    Per attività cicloturistica si intende l’utilizzo della bicicletta senza alcuna finalità agonistica, svolta nell’ambito di eventi organizzati.
    È fatto obbligo del rispetto del codice della strada”.

    Art. 2.1.02 – Svolgimento delle manifestazioni
    “Cicloturismo: le manifestazioni di cicloturismo si svolgono a velocità predeterminata km 25 e controllata dagli organizzatori, nel rispetto del Codice della Strada”.

    Art. 2.7.02 – Percorsi
    “I percorsi devono:
    a) fornire ampia garanzia di sicurezza, con particolare riferimento al traffico veicolare, che dovrà essere disciplinato come disposto dall’ordinanza di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ricordando altresì che i partecipanti devono rispettare il codice della strada […]”.

    Infine le cd. “Randonee” ovvero le manifestazioni non agonistiche, con percorsi predefiniti di notevole lunghezza. In materia l’articolo 2.5.03b del regolamento attuativo titolato “Responsabilità individuale e rispetto del Codice della Strada” prevede che “Ogni partecipante si deve considerare in escursione personale; deve, inoltre, rispettare il codice della strada, tutta la segnaletica ufficiale, utilizzare mezzi idoneamente equipaggiati e indossare vestiario che lo renda facilmente individuabile anche durante le ore notturne, nel pieno rispetto del Codice della Strada (esempio: luci anteriori e posteriori per la notte ed in caso di scarsa visibilità o maltempo)”.
    Da notare in questo caso come il regolamento federale ribadisca alcuni specifici obblighi già previsti da Codice della Strada ed, in particolare, considerato che tali manifestazioni sportive si protraggono per molte ore, talvolta fino ad oltre il tramonto del solo, contenga il riferimento alla necessità di impiegare sulla bicicletta luci sia anteriori che posteriori.

    La giurisprudenza

    Anche la giurisprudenza ribadisce l’obbligo del rispetto delle norme del codice della strada nel corso delle competizioni ciclistiche. Particolarmente significativa la sentenza n. 1896/1981 della Cassazione che contiene un espresso riferimento alle gare ciclistiche. In tale pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che “L’espressa previsione della possibilità dello svolgimento di gare di velocità su strade ed aree pubbliche (nella specie, gara ciclistica) posta dall’art. 9 C.d.S.., non sospende né modifica, durante lo svolgimento di esse, l’obbligo di osservare le norme sulla circolazione da parte di tutti gli utenti della strada, compresi i medesimi corridori, ai quali, pertanto, si deve applicare – in caso di collisione con un autoveicolo – la presunzione di colpa prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c.” .
    Nello stesso senso anche la sezione terza della Cassazione civile in sent. 4 settembre 2012 n. 14815, sebbene la pronuncia si sia originata da una fattispecie riguardante una gara motociclistica e non ciclistica, ma non vi è alcuna differenza in quanto la norma del C.d.S., come visto, si riferisce alle competizioni in genere.
    Le citate sentenze, oltre a ribadire quanto previsto dalla legge, introducono la problematica del rapporto di responsabilità in caso di sinistro.
    La norma dell’art 2054 del Codice civile prevede infatti che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”
    Cosa accade dunque se, ad esempio, si scontrano durante una gara ciclistica un corridore ed un’autovettura?
    Lasciando da parte tutta la problematica attinente alla responsabilità del direttore di corsa e dell’organizzatore della manifestazione sportiva, che non è oggetto di questo articolo, è certo che, a fronte di una presunzione di corresponsabilità prevista dal codice civile, il rispetto da parte del ciclista delle norme del Codice della Strada consentirà di superare la presunzione di concorso di responsabilità.
    A tal proposito la Suprema Corte ha osservato che “nel caso di gare a circuito aperto, occorre contemperare le esigenze agonistiche con quelle della circolazione e, nell’individuazione dei singoli comportamenti, al fine di potere escludere la presunzione di colpa prevista dalla legge per l’ipotesi di scontro tra veicoli, valutare, al lume di tale contemperamento, se è stato fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
    Ad esempio la posizione del ciclista che abbia avuto un urto contro un’automobile tenendo una condotta conforme al C.d.S. e quindi occupando correttamente la destra della carreggiata andrà valutata in maniera diversa rispetto a quella di chi dovesse incorrere in un analogo sinistro perché procedeva in senso contrario a quello di marcia, magari perché impegnato a “tagliare” una curva cercando la traiettoria più veloce.
    In definitiva, sebbene la previsione del rispetto del Codice della Strada possa apparire una contraddizione in termini rispetto all’impegno agonistico del cicloamatore nel corso di una gara, va evidenziato che la normativa sopra citata tende ad un obiettivo più alto rispetto alla conquista del “podio” nella corsa di paese, che è quello della sicurezza degli atleti e di tutti gli utenti della strada.

    Avv. Gianluca Lanciano

    Ciclismo Codice della strada Sport
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