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Home » Assicurazioni Responsabilità civile » Convenzione per l’indennizzo diretto.

Convenzione per l’indennizzo diretto.

RedazionediRedazione
22 Agosto 2011
inAssicurazioni Responsabilità civile, Codice della strada e trasporti, Notizie giuridiche
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Premessa
1. Nell’intento di accelerare la liquidazione dei sinistri con danni a
persone e cose determinati da collisione tra veicoli a motore, le
imprese sottoscritte assumono nei loro reciproci rapporti e, in pratica,
a vantaggio dei propri assicurati con contratti stipulati in Italia le
obbligazioni di cui appresso, rendendosi promotrici, per il migliore
adempimento delle medesime, delle strutture consortili all’uopo
necessarie ed adeguate alla iniziativa.
2. La presente Convenzione e la relativa Appendice costituiscono, con
gli allegati “Schema di ripartizione della responsabilità negli
incidenti stradali”, “modulo di denuncia di sinistro” previsto dall’art.
5 del D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del
26.2.1977, “ manuale informativo Cid lesioni”, “manuale informativo
SIC”, “manuale informativo SITA”, “scheda di segnalazione” allo
Schedario Sinistri R.C. dell’ANIA, “criteri e misure per la liquidazione
dei danni alla persona” stabiliti dalla legge n. 57 del 5 marzo 2001 e
“baremes medico legali” di cui al D.M. 3 luglio 2003, una unità
inscindibile sicché l’adesione alla Convenzione implica automaticamente
accettazione incondizionata anche degli altri documenti citati così come
l’espressione “Convenzione”, adottata di seguito, si intende riferita
all’insieme dei documenti più su citati.
3. La presente Convenzione è aperta ad ogni impresa di assicurazione
abilitata, ai sensi delle norme vigenti, ad esercitare nel territorio
della Repubblica, anche in regime di libertà di stabilimento o di
prestazione di servizi, l’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli. L’impresa, che intenda aderire alla Convenzione, dovrà inviare
la richiesta di adesione al Presidente dell’Assemblea delle
partecipanti.
Alla richiesta dovrà allegare:
1) dichiarazione di impegno a costituire, nei tempi prescritti, con le
modalità di cui all’art. 18, fideiussione bancaria a favore del
Consorzio – calcolata sulla base dei dati desumibili dai documenti di
bilancio o dai registri prescritti dalla legge per il lavoro diretto
italiano – di importo pari all’1% dell’ammontare dei premi lordi R.C.A.
dell’esercizio precedente, esclusi i natanti e dedotte le sole imposte a
carico degli assicurati, con un minimo da determinarsi a cura del
Comitato Esecutivo secondo necessità;
2) nota illustrativa della struttura e composizione della Organizzazione
per la liquidazione dei sinistri R.C.A. sul territorio nazionale (-);
3) dichiarazione di impegno ad applicare a tutti i sinistri, che
coinvolgano propri assicurati R.C.A. e che presentino i requisiti di cui
al successivo art. 2, la procedura di liquidazione disciplinata dalla
presente Convenzione, svolgendo a tal fine la necessaria opera di
divulgazione presso gli stessi e, al momento della denuncia del
sinistro, l’opportuna azione di convincimento dei danneggiati
indennizzabili direttamente ad avvalersi della anzidetta procedura.
4) dichiarazione di impegno ad attivare, secondo i tempi stabiliti dal
Comitato Esecutivo, tutti i collegamenti e i flussi informatici
necessari a comunicare con il SIC e con il Consorzio.
L’ammissione, deliberata dal Comitato Esecutivo, avrà effetto dal primo
giorno del mese successivo al decorso di trenta giorni dallo svolgimento
di tutti gli adempimenti prescritti ed in particolare dall’avvenuta
costituzione e presentazione al Comitato della fideiussione.
Il Comitato Esecutivo è tenuto a dare immediata comunicazione alle
imprese partecipanti dell’ammissione di nuove imprese indicandone la
data di decorrenza: la Convenzione sarà operante per i sinistri
verificatisi a partire da tale data.

Art.1 – Obbligo di indennizzo
1. Ogni impresa partecipante, operando quale mandataria di ogni altra
impresa partecipante, si impegna, nei confronti di queste ultime, a
risarcire, nell’interesse e nel nome di ogni altra impresa partecipante e
con le modalità appresso indicate, i propri assicurati R.C.A. e gli
altri aventi diritto a termini della presente Convenzione secondo il
grado di responsabilità nella determinazione del sinistro che sia
imputabile a soggetto assicurato R.C.A. presso altra impresa
partecipante. Il mandato è gratuito.
2. Le imprese partecipanti, che nella funzione sopraddetta assumono
veste di “impresa mandataria” (così di seguito indicata nel testo della
presente Convenzione), si danno quindi reciprocamente atto che gli
indennizzi, che ciascuna di esse versa ai propri assicurati R.C.A. ed
agli altri aventi diritto in esecuzione dell’impegno di cui sopra, si
intendono corrisposti in nome e per conto di quella tra esse che di
volta in volta presti l’assicurazione, a norma della legge 990/1969 e
successive modifiche, a favore del responsabile civile e che, assumendo
in tale funzione la veste di “impresa debitrice” (così di seguito
indicata nel testo della presente Convenzione), è tenuta al rimborso
all’impresa mandataria, nella misura di cui al successivo art. 8,
dell’indennizzo da questa versato e di quant’altro previsto dallo stesso
art. 8.
3. In dipendenza di quanto precede, le imprese partecipanti si obbligano
a rinviare a quella tra esse che di volta in volta risulti dover
assumere veste e funzione di “impresa mandataria”, a norma della
presente Convenzione, chiunque chieda il risarcimento di danni – salvo
che la richiesta non sia formulata ai sensi dell’art.3 del D.L. n. 857
de 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977 e successive
modifiche – per un sinistro come definito nell’art. 2. (-)
4. Al ricevimento del modulo di denuncia di sinistro dal proprio
assicurato, l’impresa mandataria verificherà immediatamente se le
caratteristiche obiettive del sinistro, risultanti dall’anzidetto
modulo, ne consentono la gestione a sua cura ed a norma della presente
Convenzione. In caso affermativo l’impresa mandataria è tenuta a darne
immediata comunicazione allo Schedario Sinistri R.C. dell’ANIA,
compilando l’apposita sezione della scheda di segnalazione, ed a
inoltrare interrogazione al SIC per la verifica della copertura
assicurativa del responsabile.
5. La presente Convenzione non si applica ai sinistri, come definiti
all’art. 2, per i quali l’impresa mandataria abbia ricevuto il modulo di
denuncia in data posteriore a quella dell’operatività della cessazione o
sospensione, a qualsiasi titolo avvenuta, dell’impresa debitrice dallo
stato di impresa partecipante.

Art.1 Bis Tutela dei dati personali ex D.lgs 196/2003
Le imprese consorziate si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi
previsti dalla legge sul trattamento dei dati per l’invio degli stessi
al Consorzio e alle imprese partecipanti.

Art.2 – Condizioni di applicazione
1.La presente Convenzione si applica ai sinistri da circolazione stradale: stradale:
a) verificatisi ovunque nel mondo;
b) conseguenti a collisione tra non più di due veicoli a motore,
identificati e coperti da assicurazione obbligatoria, ai sensi della
legge 990/1969 e successive modifiche, prestata da una tra le imprese
partecipanti, esclusi comunque i ciclomotori e le macchine agricole;
c) che abbiano provocato danni al veicolo assicurato con l’impresa
mandataria e ad una o più persone a bordo di tale veicolo e a cose
trasportate di loro proprietà secondo le previsioni e nei limiti di cui
ai successivi art. 4 e 5;
d) per i quali l’impresa mandataria possa gestire in Italia i suddetti danni a norma della presente Convenzione;
e) per i quali i conducenti abbiano redatto e congiuntamente
sottoscritto il modulo di denuncia di sinistro previsto dall’art. 5 del
D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977;
f) per i quali l’avente diritto al risarcimento non si avvalga della
procedura liquidativa – prevista dall’art. 3 del D.L. n. 857 del
23.12.1976, convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977 e successive
modifiche.
Le condizioni suddette devono congiuntamente ricorrere in ogni sinistro.
2. Se nel corso della gestione convenzionale l’impresa mandataria rilevi
la cessazione di una delle condizioni previste al precedente punto 1,
salvo quella di cui al punto f, ne darà immediata comunicazione
all’impresa debitrice inviandole quanto in proprio possesso od a propria
conoscenza in ordine all’intera gestione del sinistro o alle partite o
tipologie di danno per le quali non sussistano più le condizioni di
applicazione della Convenzione

Art.3 – Gestione del sinistro
La gestione del sinistro, secondo i principi della presente Convenzione,
compete all’assicuratore del veicolo danneggiato non responsabile o
parzialmente responsabile per quanto riguarda i danni al veicolo stesso,
alle persone ed alle cose trasportate.
La gestione dei danni alle persone e alle cose decade se il veicolo
vettore, assicurato con la mandataria, non abbia subito danni
indennizzabili ai sensi della presente Convenzione.
La rivalsa di enti mutualistici, assicuratori privati e datori di lavoro
non impedisce l’applicazione della Convenzione e la sua gestione
compete all’impresa destinataria della rivalsa secondo i normali criteri
di legge.

Art.4 – Perizia e liquidazione dei danni materiali
1. L’impresa corrisponderà al proprio assicurato, nell’interesse e nel
nome dell’impresa debitrice, l’intero risarcimento a questi dovuto per i
danni al veicolo e per quelli riconosciuti a titolo di fermo vettura,
spese di rimozione, trasporto, svalutazione e simili.
2. I danni materiali arrecati al veicolo assicurato sono periziati a
cura e spese dell’impresa mandataria. La perizia è obbligatoria per
danni di entità superiore all’importo che sarà fissato dal Comitato
Esecutivo: quando il danno non ecceda tale importo, le imprese
partecipanti possono indicare l’ammontare del danno materiale con
valutazione sommaria o documentazione equivalente.
3. L’ammontare del danno, di cui al precedente comma, dovrà essere
determinato sulla base della valutazione tecnica dei tempi di
riparazione del veicolo e della quantificazione dei costi della
manodopera e dei ricambi.
4. L’impresa mandataria farà luogo all’accertamento del danno al veicolo
– sempre che l’assicurato l’abbia messa in condizione di procedervi –
entro 10 giorni dalla sua messa a disposizione.
5. Entro 15 giorni dall’avvenuto accertamento del danno, l’impresa
mandataria si impegna a liquidare ed a pagare il danno al proprio
assicurato in applicazione della presente Convenzione.
6. I danni alle cose trasportate sul veicolo assicurato con l’impresa
mandataria vanno valutati secondo la migliore tecnica liquidativa e sono
indennizzabili nei limiti previsti dall’ art. 5.1 anche in assenza di
danni alla persona del loro proprietario purché conducente o trasportato
sul veicolo vettore,che abbia subito danni.

Art.5 – Perizia e liquidazione dei danni fisici
1. L’impresa corrisponderà all’avente diritto, nell’interesse e nel nome
dell’impresa debitrice, il risarcimento a lui dovuto per il danno alla
persona la cui valutazione, nella sua interezza, non superi il limite
massimo di 15.000 euro ad esclusione di quanto dovuto ad enti
mutualistici, assicuratori privati e datori di lavoro.Nell’importo
suddetto rientrano i danni riconosciuti a titolo di invalidità
permanente e inabilità temporanea (biologici, morali e patrimoniali), le
spese mediche e i danni alle cose trasportate
Nell’importo suddetto rientrano i danni riconosciuti a titolo di
invalidità permanente e inabilità temporanea (biologici, morali e
patrimoniali), le spese mediche e i danni alle cose trasportate.
2. I danni fisici sono periziati a cura e spese dell’impresa mandataria.
La perizia medico-legale è obbligatoria per danni da invalidità
permanente di entità superiore alla percentuale che sarà fissata dal
Comitato Esecutivo; quando i danni non eccedano tale percentuale, le
imprese partecipanti possono indicare il loro ammontare con parere del
medico fiduciario aziendale.
3. La valutazione medico legale delle lesioni è determinata con
riferimento ai barèmes medico legali di cui al D.M. 3 luglio 2003,
pubblicato su G.U. 11 settembre 2003 s.g. 211
4. L’ammontare del risarcimento dovuto per inabilità temporanea e/o
invalidità permanente è determinato sulla base di quanto disposto
dall’art. 5 punto 2 e dell’Allegato A della legge 5 marzo 2001 n. 57.
5. L’impresa mandataria farà luogo all’accertamento del danno a persona –
sempre che l’interessato l’abbia messa in condizione di procedervi –
entro 30 giorni dalla comunicazione della cessazione dell’inabilità
temporanea o del consolidamento dei postumi di invalidità permanente.
6. Entro 15 giorni dall’avvenuto accertamento del danno, l’impresa
mandataria si impegna a liquidare ed a pagare l’indennizzo spettante
all’avente diritto in applicazione della presente Convenzione.

Art.6 – Offerta di liquidazione
In caso di mancato accordo con il danneggiato sull’entità
dell’indennizzo, l’impresa mandataria, ove ne sussistano i presupposti,
gli corrisponderà il risarcimento nella misura da essa offerta e nello
stesso termine di 15 giorni di cui agli articoli 4 n. 5 e 5 n. 6. La
somma in tal modo corrisposta va imputata nella liquidazione definitiva
del danno che l’interessato potrà ancora richiedere alla stessa impresa
mandataria o all’impresa debitrice.
L’eventuale integrazione dell’offerta da parte della mandataria comporta
la restituzione alla debitrice dell’importo da questa già rimborsato ed
il successivo addebito alla stessa dell’intero indennizzo.

Art.7 – Determinazione del grado di responsabilità
1. Il grado di responsabilità imputabile ad ogni assicurato sarà
determinato dall’impresa mandataria sulla scorta delle evidenze
risultanti dal modulo di denuncia di sinistro ed in rapporto a quanto
previsto dallo “Schema di ripartizione della responsabilità negli
incidenti stradali” allegato alla presente Convenzione.
2. Qualora il sinistro si sia verificato in circostanze non
espressamente previste nello “Schema “ allegato, il grado di
responsabilità sarà determinato secondo le regole dettate dalla comune
esperienza, con ovvio riferimento alle norme di leggi e regolamenti.
3. In caso di responsabilità concorsuale l’impresa mandataria è tenuta a
gestire integralmente i danni fisici dei trasportati sul veicolo
assicurato, a prescindere dal grado di responsabilità del suo
conducente, richiedendo poi alla debitrice il rimborso della sola quota
imputabile all’assicurato di quest’ultima impresa.
4. L’erronea interpretazione dello “Schema di ripartizione della
responsabilità negli incidenti stradali” non da diritto all’impresa
debitrice di ottenere la restituzione dell’importo addebitatole.

Art.8 – Rapporti contabili
1. Per i sinistri rientranti nella presente Convenzione l’impresa
debitrice rimborsa all’impresa mandataria il 100% della somma da questa
liquidata a titolo di risarcimento dei danni oppure a norma dell’art. 6,
salvo quanto previsto dall’art. 7 n.3, nell’osservanza delle regole e
limitazioni fissate dalla presente Convenzione.In considerazione della
reciprocità dei rapporti che si istituiranno tra le imprese partecipanti
alla presente Convenzione e dell’esigenza di semplificare il più
possibile la gestione dei rapporti medesimi, resta escluso qualsiasi
rimborso delle spese sostenute dall’impresa mandataria per la
liquidazione dei sinistri, salvo quanto previsto dal successivo n. 5.
In considerazione della reciprocità dei rapporti che si istituiranno tra
le imprese partecipanti alla presente Convenzione e dell’esigenza di
semplificare il più possibile la gestione dei rapporti medesimi, resta
escluso qualsiasi rimborso delle spese sostenute dall’impresa mandataria
per la liquidazione dei sinistri, salvo quanto previsto dal successivo
n. 5.
2.
L’impresa mandataria provvederà a conservare presso i propri archivi i
relativi fascicoli di danno a disposizione del Consorzio e dell’impresa
debitrice, nel rispetto dei tempi e delle procedure fissati dal Comitato
Esecutivo.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato Esecutivo opererà un
confronto dei costi medi di ogni consorziata con ciascuna delle altre
secondo le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo. Tali valori
verranno utilizzati per il calcolo dei conguagli finalizzati a
valorizzare l’efficienza aziendale nella gestione dei sinistri CID.
4. Le imprese partecipanti regoleranno reciprocamente in via definitiva i
loro rapporti contabili con le modalità e nei tempi stabiliti dal
Comitato Esecutivo con apposito regolamento.
5. Nei rapporti tra due imprese, qualora risulti che, nell’esercizio
considerato, la somma complessivamente pagata, a livello nazionale,
dall’impresa mandataria per conto dell’impresa debitrice sia inferiore a
quella complessivamente pagata dalla seconda di dette imprese per conto
della prima, l’impresa mandataria corrisponderà all’impresa debitrice,
per l’anticipazione finanziaria, l’importo risultante dall’applicazione
sulla somma eccedente di un tasso di interesse mensile, secondo le
modalità stabilite dal Comitato Esecutivo.

Art.9 – Rimborsi e restituzioni
1. Il Comitato Esecutivo, sulla base degli elenchi mensili di cui al
precedente art. 8, n. 2, determinerà la posizione creditoria o debitoria
di ciascuna impresa nei confronti di ognuna delle altre Consorziate per
il mese in oggetto, dandone comunicazione alle imprese. Il rimborso
degli indennizzi effettuato secondo Convenzione deve essere comunicato
al Comitato Esecutivo entro il termine da quest’ultimo stabilito, a pena
di decadenza.
Il Comitato può sospendere il rimborso all’impresa mandataria di un
indennizzo da essa pagato finché non risulti verificata la copertura
assicurativa dell’impresa debitrice o l’elenco dei sinistri pagati non
contenga tutti i dati previsti.
2. Entro il termine e con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo,
le imprese, il cui saldo complessivo risulterà a loro debito, dovranno
bonificare a favore del Consorzio il saldo da ciascuna dovuto. Il
Comitato provvederà quindi a bonificare alle imprese, il cui saldo
complessivo risulterà a loro credito, il saldo a ciascuna dovuto.
Il Comitato ha facoltà di modificare eccezionalmente, nei confronti di
una impresa partecipante, il termine e le modalità di cui al comma
precedente qualora lo giustifichino precedenti ritardi o inadempienze
dell’impresa stessa.
3. L’impresa debitrice entro il termine e con le modalità stabilite dal
Comitato Esecutivo, a pena di decadenza – potrà segnalare all’impresa
mandataria:
a) i sinistri per i quali abbia rilevato erronea applicazione della
Convenzione: nei trenta giorni successivi alla segnalazione, il relativo
indennizzo sarà rimborsato dall’impresa mandataria che potrà curarne il
recupero nei confronti di chi debba darsene eventuale carico;
b) eventuali contestazioni sugli indennizzi ad essa addebitati: dette
contestazioni formeranno oggetto di esame per una soluzione da
conseguirsi secondo la procedura descritta al n. 3 dell’Appendice alla
Convenzione consortile, salvo il ricorso al Comitato Esecutivo ai sensi
del successivo articolo 17 n.3.
4.Rientrano nella erronea applicazione della Convenzione le
contestazioni dell’impresa debitrice relative a carenza di assicurazione
ai sensi della legge 990/1969 e successive modifiche; in tal caso
l’impresa debitrice segnalerà l’irregolare pagamento all’impresa
mandataria richiedendole la restituzione dell’importo rimborsato, salve
le eccezioni previste. Il termine per la richiesta di restituzione
dell’importo rimborsato, a differenza di quanto stabilito dal precedente
punto 3, è stabilito dal Comitato Esecutivo.
5. Il Comitato Esecutivo provvederà ad effettuare, a nome e per conto
delle imprese partecipanti, controlli sui sinistri indennizzati per
accertare la corretta applicazione della Convenzione, richiedendo le
relative pratiche alle imprese interessate. Le imprese si obbligano ad
ottemperare alle richieste del Comitato nei modi e nei termini da esso
fissati.
6. Il Comitato Esecutivo provvederà, entro il mese di aprile di ciascun
anno e con le modalità di cui ai precedenti nn. 1 e 2, al regolamento
fra le imprese partecipanti dei saldi dovuti a norma dell’art. 8, nn. 4 –
5.
7. In caso di mancato versamento, nei termini e con le modalità
stabilite dal Comitato Esecutivo, del saldo complessivo mensile debitore
di cui al precedente punto 2 ovvero dei saldi di cui al precedente n.
8, il Comitato, previa diffida scritta all’impresa inadempiente ad
eseguire il versamento entro le successive ventiquattrore, provvederà a
richiedere l’importo necessario all’Istituto fideiussore, assegnando
all’impresa stessa, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art.
20, n. 3, un termine non superiore a 15 giorni per la ricostituzione
della fideiussione; durante il decorso di tale termine resta sospeso per
tutte le Partecipanti l’obbligo di cui all’art. 1 nei confronti
dell’impresa inadempiente.

Art.10 – Penalità
1. Quando nei riguardi di un’impresa mandataria sia accertato che il
numero di tutti i risarcimenti da essa effettuati per conto delle
imprese, che abbiano corrisposto indennizzi per suo conto, sia
complessivamente inferiore al numero di quelli effettuati da dette
imprese per conto della stessa, il Comitato Esecutivo applicherà
all’impresa mandataria una penalità pari al prodotto della differenza di
sinistri rilevata per un valore annualmente stabilito dal Comitato
stesso a seconda della tipologia di danno considerata, se nel termine di
trenta giorni dalla notifica del provvedimento l’impresa mandataria non
abbia documentato l’inesattezza dei numeri indicati, ne richiederà
l’importo all’Istituto fideiussore se l’impresa stessa non lo abbia
versato nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato, e le
assegnerà un termine non superiore a 15 giorni per la ricostituzione
della fideiussione; durante il decorso di tale termine resta sospeso per
tutte le Partecipanti l’obbligo di cui all’art. 1 nei confronti
dell’impresa inadempiente. Il Comitato Esecutivo può decidere
l’applicazione delle penalità, di cui al comma precedente, distintamente
per i danni alle persone ed ai veicoli.
2. Quando nei riguardi di un’impresa mandataria siano accertate
violazioni di particolari regolamenti di gestione della Convenzione
posti in essere a sensi del punto x) e v) dell’art. 13, n. 3, il
Comitato Esecutivo applicherà all’impresa stessa la penalità prevista
dal relativo Regolamento se nel termine di trenta giorni dalla notifica
del provvedimento l’impresa mandataria non abbia documentato
l’ineccepibilità del proprio comportamento, ne richiederà l’importo
all’Istituto fideiussore se l’impresa stessa non lo abbia versato nei
termini e con le modalità stabilite dal Comitato, e le assegnerà un
termine non superiore a 15 giorni per la ricostituzione della
fideiussione; durante il decorso di tale termine resta sospeso per tutte
le Partecipanti l’obbligo di cui all’art. 1 nei confronti dell’impresa
inadempiente.
3.
Quando due imprese appartenenti allo stesso Gruppo societario abbiano
ragioni sociali simili o comunque facilmente confondibili tra loro,
possono chiedere di essere considerate, agli effetti del calcolo delle
penalità, come un’unica impresa. La richiesta deve essere presentata al
Comitato Esecutivo entro il 30 settembre; è valida, se accolta, per il
solo esercizio successivo e può essere rinnovata di anno in anno. In
caso di accoglimento della richiesta, il “numero di indennizzi
corrisposti”, di cui al precedente n. 1, si intende riferito alla
globalità dei risarcimenti riguardanti le due imprese sia quali
mandatarie che debitrici. Qualora le stesse imprese, unitariamente
considerate ai sensi del comma precedente, risultino penalizzate, le
penalità saranno tra loro ripartite al 50%.

PARTE SECONDA
Struttura consortile per l’attuazione dell’indennizzo diretto

Art.11 – Sedi ed organi del consorzio
Il Consorzio volontario con attività interna, costituito dalle imprese
partecipanti ed operante nei confronti delle medesime per la
realizzazione delle finalità della presente Convenzione e per il
migliore adempimento delle obbligazioni che ne discendono, ha sede in
Milano ed opera attraverso i seguenti organi: l’Assemblea delle imprese
partecipanti, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori. Le
imprese partecipanti sono tenute all’osservanza delle deliberazioni
assunte dagli organi consortili nell’ambito della loro competenza
statutaria.

Art.12 – Assemblea
1. . Spetta all’Assemblea delle imprese partecipanti:
a) nominare il suo Presidente;
b) nominare il Comitato Esecutivo ed il Collegio dei Revisori;
c) deliberare, tenendo anche conto del parere reso dal Comitato
Esecutivo, su quanto forma oggetto della presente Convenzione e, in
particolare, sulle modifiche e sugli adeguamenti al testo della stessa;
d) deliberare, su proposta del Comitato Esecutivo, sulle sanzioni nei
riguardi di imprese partecipanti e comunque su ogni altro provvedimento
inerente al funzionamento della Convenzione;
e)
2. Partecipano all’Assemblea con diritto di voto le imprese che siano
state ammesse nel Consorzio almeno sei mesi prima dell’Assemblea stessa.
Ogni impresa partecipante può rappresentare per delega non più di
un’altra impresa partecipante.
3. Per la validità dell’Assemblea è richiesta la presenza, anche per
delega, della maggioranza assoluta delle imprese partecipanti. Le
delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti e
rappresentati, intendendosi con ciò espressamente qui richiamate e
confermate le norme di cui all’art. 13 (“Costituzione e svolgimento
dell’Assemblea”) dello statuto dell’ANIA, con esclusivo riferimento ai
premi lordi R.C.A., dedotte le sole imposte a carico degli assicurati,
per il lavoro diretto italiano e con l’avvertenza che il richiamo
all’art. 12 non è rilevante.

Art.13 – Comitato esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è composto di 16 membri scelti dall’Assemblea
nell’ambito della Direzione Generale di ogni impresa aderente alla
Convenzione o, comunque, tra i Direttori dei Servizi Auto o liquidativi
delle stesse imprese.
2. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili per più mandati. Se cessano dall’incarico per qualsiasi
motivo uno o più membri, gli altri provvedono a sostituirli con
deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori. I membri così
nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno
la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare
l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
3. Spetta al Comitato Esecutivo di:
a) eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il
Tesoriere, nominare un Direttore attribuendogli la firma sociale per gli
atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente può rimanere in carica
per non più di due mandati consecutivi, salvo che il Comitato, in casi
obiettivamente eccezionali, non ritenga di prorogarne il mandato per un
periodo non superiore a tre anni. Decorsi tre anni dalla cessazione
dell’ultimo incarico il Presidente uscente del Comitato può essere
nuovamente rieletto.
b) proporre all’Assemblea le modifiche e gli adeguamenti al testo della presente Convenzione;
c) determinare e notificare, a norma dell’art. 8, n.3, alle imprese partecipanti i “costi medi aziendali CID”;
d) valutati i dati consuntivi annuali relativi alla gestione dei
sinistri in applicazione della presente Convenzione, decidere, con
riferimento alle operazioni da compiersi nell’anno successivo, le
modalità della regolazione definitiva dei rapporti contabili tra le
imprese partecipanti ai sensi dell’art.8, n.4, anche distintamente per i
danni ai veicoli, alle persone e alle cose;
e) fissare i termini di cui agli artt. 9.1, 9.3 e 9.4;
f) vigilare sulla corretta applicazione della presente Convenzione e,
salvo il ricorso alla procedura arbitrale di cui all’art. 22, dirimere,
anche su istanza di una soltanto tra le imprese partecipanti, ogni
divergenza che possa insorgere tra esse per quanto attiene alla
interpretazione ed applicazione della presente Convenzione;
g) verificata la regolarità della richiesta di adesione, a norma della
“Premessa” n. 3, o della richiesta di riammissione, a norma dell’art.
24, invitare l’impresa richiedente alla costituzione della fideiussione
e, quando l’impresa stessa abbia a ciò provveduto, dichiararne la
partecipazione alla Convenzione ed informarne le altre imprese
partecipanti;
h) deliberare in ordine all’effettuazione del richiamo e della diffida
scritti e proporre discrezionalmente all’Assemblea l’adozione
dell’espulsione a norma dell’art. 17;
i) eseguire le delibere dell’Assemblea in ordine alle sanzioni da questa irrogate;
l) applicare alle imprese partecipanti le penalità come previsto
dall’art. 10, nn. 1, 2, 3, per quest’ultimo punto, previa la necessaria
delibera;
m) autorizzare, anche in via permanente, il Presidente del Comitato ed
il Tesoriere congiuntamente a richiedere all’Istituto fideiussore
dell’impresa inadempiente il saldo dovuto nei casi di cui all’art. 9, n.
7, a richiedere all’Istituto fideiussore dell’impresa oggetto del
provvedimento, di cui all’art. 10, l’importo corrispondente alla
penalità comminata, nonché ad autorizzare l’estinzione della
fideiussione ai sensi dell’art. 20;
n) deliberare il preventivo della spesa necessaria al funzionamento
degli organi previsti dalla Convenzione e degli uffici necessari alla
attuazione della medesima e curarne la ripartizione fra le imprese
partecipanti;
o) predisporre entro il 30 giugno la relazione annuale sull’attuazione
della Convenzione ed il rendiconto annuale da trasmettere al Presidente
dell’Assemblea che li sottopone all’approvazione di quest’ultima entro
il mese successivo;
p) deliberare il regolamento di esecuzione dei rimborsi previsti dall’art. 9, nn. 1, 2 e 6;
q) determinare il limite di entità dei danni materiali e fisici, al di
sopra del quale è obbligatoria la perizia ai sensi dell’art. 4, n. 2 e 5
n. 2, e modificarlo quando ne rilevi l’opportunità;
r) determinare e notificare alle imprese partecipanti, a chiusura di
ogni esercizio, il tasso di cui all’art. 8, n. 5 e le modalità da
applicarsi alle anticipazioni finanziarie rilevate nell’esercizio
trascorso;
s) determinare e notificare alle imprese partecipanti, nel mese di
dicembre di ogni esercizio, gli importi forfettari e le modalità di
applicazione delle penalità di cui all’art. 10, n. 1, a valere per
l’esercizio successivo;
t) determinare l’importo minimo delle fideiussioni bancarie di cui all’art. 18 e modificarlo secondo necessità;
u) deliberare il regolamento della gestione amministrativa dei sinistri dopo il pagamento dell’indennizzo diretto;
v) approntare gli strumenti e definire le procedure ai fini del
controllo previsto dall’art. 9, n. 5 nonché applicare alle imprese
partecipanti le penalità previste dallo specifico Regolamento;
z) deliberare l’aumento della fideiussione di un’impresa partecipante
nell’ipotesi di cui all’art. 18, n. 3, ed il suo ripristino al livello
normale quando ne ravvisi l’opportunità;
x) deliberare e rendere immediatamente esecutive, in particolari aree
territoriali e/o circostanze, modifiche delle condizioni e delle
procedure di applicazione della Convenzione con provvedimento da
sottoporre ad approvazione della successiva Assemblea, fatti salvi in
ogni caso gli effetti del provvedimento fino al momento della delibera
assembleare.
4. Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal suo Presidente.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno
dei componenti del Comitato e le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. Al Presidente del Comitato Esecutivo è attribuita la rappresentanza
del Consorzio con firma libera. Il Presidente inoltre rappresenta il
Consorzio in giudizio con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed
amministrative e di istituire procedure arbitrali, nonché di resistere
alle liti giudiziarie ed arbitrali instaurate contro il Consorzio
stesso, nominando a tali fini avvocati, procuratori legali ed esperti.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce,
nello svolgimento dell’attività di sua competenza, con gli stessi
poteri, il Vicepresidente.
7. Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria
del Consorzio con firma libera salvo quanto previsto dal precedente n. 3
m.
8. Il Direttore esercita le attribuzioni che gli vengono delegate dal
Comitato Esecutivo e risponde al Presidente per lo svolgimento della
propria attività.

Art.14 – Presidente dell’ assemblea
1.Il Presidente dell’Assemblea può essere eletto anche tra coloro che
non abbiano ricoperto o non ricoprano cariche presso imprese di
assicurazione.
2.
2. Spetta al Presidente di convocare e presiedere l’Assemblea ogni qual
volta egli lo ritenga oppure ne faccia richiesta un quinto del numero
delle imprese partecipanti. Il Presidente dell’Assemblea partecipa di
diritto alle riunioni del Comitato Esecutivo e può richiederne al suo
Presidente la convocazione. In caso di assenza o di impedimento del
Presidente dell’Assemblea lo sostituisce, nello svolgimento
dell’attività di sua competenza, con gli stessi poteri, il Presidente
del Comitato Esecutivo.
3. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola
volta. Dopo due mandati consecutivi il Presidente dell’Assemblea può
essere nuovamente eletto decorsi tre anni dalla cessazione dell’ultimo
incarico.

Art.15 – Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due
supplenti ed esercita le funzioni attribuite dalle disposizioni di legge
in quanto applicabili al Collegio Sindacale della società a
responsabilità limitata. I suoi membri durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.

Art.16 – Contributi delle imprese partecipanti
Ogni impresa partecipante è tenuta a contribuire, sulla base del
preventivo deliberato dal Comitato Esecutivo, alle spese occorrenti per
il funzionamento degli organi previsti dalla Convenzione e degli uffici
necessari all’attuazione della medesima in misura proporzionale
all’ammontare dei premi lordi del Ramo 10 dell’esercizio precedente –
escluse le sole imposte a carico degli assicurati – quali si desumono,
per le imprese aventi sede legale in Italia, dal modulo 17 di vigilanza
per il lavoro diretto italiano, comprensivo dei contratti stipulati in
regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi negli
Stati aderenti all’Unione Europea, o, per le imprese non aventi sede
legale in Italia, dai documenti contabili previsti dal decreto
legislativo del 17.3.1995 n. 175.
PARTE TERZA
Sanzioni e garanzie di adempimento – Durata – Recesso e decadenza Regole finali e transitorie

Art.17 – Sanzioni
1. Le sanzioni previste in caso di violazione di una o più tra le norme
della presente Convenzione sono le seguenti e possono applicarsi anche
nei confronti di imprese già penalizzate a norma dell’art. 10:
a) richiamo scritto;
b) diffida scritta qualora il richiamo non abbia avuto efficacia;
c) espulsione – su proposta discrezionale del Comitato Esecutivo – con
eventuale pubblicità al provvedimento a mezzo stampa e spese da
richiedersi all’Istituto fideiussore dell’impresa espulsa, qualora
– anche la diffida scritta non abbia avuto efficacia; oppure
– l’impresa abbia dovuto ricostituire per più di due volte, nel corso
dello stesso esercizio annuale, la fideiussione a norma dell’art. 9, n.
7; oppure
– l’impresa non abbia provveduto al versamento dei contributi a suo carico di cui all’art. 16.
L’applicazione delle sanzioni è rimessa al voto decisionale dell’Assemblea, salva la deroga prevista al successivo n. 3.
2.
In caso di espulsione il provvedimento ha effetto dal giorno stabilito
dall’Assemblea: i debiti gravanti, in dipendenza della presente
Convenzione, l’impresa espulsa – ivi comprese le penalità a norma
dell’art. 10 – saranno soddisfatti a cura del Comitato Esecutivo,
qualora non vi provveda direttamente l’impresa espulsa, con richieste
all’Istituto che presta la fideiussione e sino ad esaurimento della
stessa. Eventuali eccedenze di debiti restano a carico dell’impresa,
recedente od espulsa, che con la sottoscrizione della presente
Convenzione si impegna al saldo delle stesse nei tre mesi successivi
alla data di recesso o di espulsione.
3.
Le imprese partecipanti si impegnano a segnalare direttamente al
Comitato Esecutivo, e per conoscenza all’impresa interessata, tutte le
violazioni di cui esse siano venute a conoscenza, indicando anche il
nome dell’impresa che avrebbe compiuto l’infrazione. Quando in base alle
segnalazioni pervenute ed alle conseguenti verifiche operate dal
Consorzio tali segnalazioni o in base alle risultanze dei controlli di
cui all’art. 9, n. 5, il Comitato Esecutivo ravvisi un comportamento
sistematico di impresa, ha la facoltà, in deroga all’art. 12, n. 1d, di
procedere al richiamo scritto e alla diffida scritta e di proporre
all’Assemblea l’espulsione di cui al n. 1.
4.
Al Comitato Esecutivo sono attribuite le più ampie facoltà di indagine
con obbligo per le imprese di agevolare l’espletamento dei compiti del
Comitato e di sottoporsi lealmente alle indagini da esso esperite.
L’impresa è tenuta ad attuare, nel termine di venti giorni dalla
notifica del provvedimento preso, ogni altra disposizione posta a suo
carico, ivi compresa la restituzione di importi indebitamente percepiti o
il ristoro del pregiudizio arrecato ad altra impresa, e deve darne
immediata comunicazione al Comitato impegnandosi formalmente ad evitare
il ripetersi delle violazioni.

Art.18 – Fideiussioni
1. Ciascuna impresa partecipante deve costituire a favore del Consorzio
una fideiussione bancaria biennale, da rinnovarsi alla scadenza, di
importo pari all’1% dell’ammontare complessivo dei premi lordi del Ramo
10 dell’esercizio precedente – escluse le sole imposte a carico degli
assicurati – quali si desumono, per le imprese aventi sede legale in
Italia, dal modulo 17 di vigilanza per il lavoro diretto italiano,
comprensivo dei contratti stipulati in regime di stabilimento e di
libertà di prestazione di servizi negli Stati aderenti all’Unione
Europea, o, per le imprese non aventi sede legale in Italia, dai
documenti contabili previsti dal decreto legislativo del 17.3.1995 n.
175.
La fideiussione non può essere inferiore al minimo determinato a cura
del Comitato Esecutivo secondo necessità e deve essere prestata, nel
testo predisposto dal Comitato stesso, da un solo istituto di credito
tra quelli sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia.
All’atto di assumere la fideiussione, l’Istituto dovrà impegnarsi a
pagare, a semplice richiesta, nei limiti della garanzia prestata, gli
importi richiesti dal Consorzio, il quale agirà con firma congiunta
delle persone che rivestono la carica di Presidente del Comitato
Esecutivo e di Tesoriere.
2. Ogni impresa partecipante, all’atto del rinnovo biennale,
ragguaglierà l’importo della propria fideiussione – calcolata a norma
del n. 1 – alle variazioni del proprio montepremi R.C.A., come sopra
determinato, dell’esercizio precedente.
3. Quando un’impresa partecipante presenti, nella regolazione mensile
dei rapporti contabili di cui all’art. 8, n.1, un saldo debitore
superiore alla propria fideiussione, il Comitato Esecutivo potrà far
obbligo all’impresa stessa di elevare, anche immediatamente, la
fideiussione fino al limite del saldo suddetto e potrà revocare il
provvedimento quando ne ravvisi l’opportunità.

Art.19 – Durata
La presente Convenzione avrà la durata di quindici anni prorogabile una o
più volte con deliberazione dell’Assemblea, col voto favorevole della
maggioranza delle imprese partecipanti. La prossima scadenza è fissata
al 31 dicembre 2020.

Art.20 – Recesso – Decadenza – Sospensioni
1. . Ciascuna delle imprese partecipanti potrà recedere dalla
Convenzione dandone preavviso entro il 30 settembre di ogni anno ed il
recesso si intenderà operante dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. I provvedimenti, che dichiarino la decadenza dall’autorizzazione
all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della R.C.A. o la revoca
dell’autorizzazione stessa o la messa in liquidazione coatta
amministrativa di impresa partecipante, determinano l’automatica perdita
per l’impresa stessa dello stato di impresa partecipante, con effetto
dal giorno del provvedimento: i rapporti contabili nei riguardi
dell’impresa decaduta saranno regolati, in via definitiva, a norma del
precedente art. 8, regolati i quali il Consorzio autorizzerà la
estinzione della fideiussione a suo favore ai sensi dell’art. 18.
3. La fideiussione bancaria non prestata secondo le modalità, le
condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 18, n. 1; la mancata
ricostituzione della fideiussione nelle ipotesi di cui all’art. 9, n. 7
ed all’art. 10, nn. 1 e 2,; la disdetta o la revoca della fideiussione
da parte dell’Istituto garante senza costituzione di nuova fideiussione
presso altro Istituto; il mancato rinnovo biennale della fideiussione o
il rinnovo senza l’adeguamento di cui all’art. 18, n. 2; la mancata
elevazione della fideiussione nell’ipotesi di cui all’art. 18, n. 3,
determinano l’automatica decadenza dal Consorzio dell’impresa
partecipante dopo che sia inutilmente decorso il termine di 15 giorni
assegnato all’impresa stessa dal Comitato Esecutivo per regolarizzare la
posizione. Il regolamento dei debiti gravanti l’impresa decaduta
avverrà a norma dell’art. 17, n. 2.
4. In caso di disdetta o revoca, da parte dell’Istituto garante, della
fideiussione prestata a favore di una Consorziata, il Comitato
Esecutivo, durante il decorso dei termini di preavviso della disdetta o
della revoca, può sospendere per tutte le imprese partecipanti l’obbligo
di cui all’art. 1 nei confronti della Consorziata stessa, salvo in ogni
caso quanto previsto dal comma precedente.
5. Il provvedimento Isvap di scioglimento degli organi amministrativi e
sindacali ordinari di una impresa partecipante determina l’obbligo per
l’impresa stessa di elevare la propria fideiussione al triplo di quella
in corso entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del provvedimento ovvero entro il quarantesimo giorno
in presenza di motivata richiesta del Commissario straordinario: in
caso di mancata elevazione della fideiussione l’impresa è sospesa dal
Consorzio fino alla revoca del provvedimento stesso. I rapporti
contabili con l’impresa sospesa saranno regolati a norma degli artt. 8 e
9 e, dopo la loro chiusura finale, il Consorzio autorizzerà
l’estinzione della fideiussione costituita a proprio favore a sensi
dell’art. 18. L’impresa sospesa decade definitivamente dalla
partecipazione alla Convenzione qualora si realizzi l’ipotesi di cui
all’art. 9, n. 7 e siano inutilmente scaduti i termini eventualmente
assegnati dal Comitato per la ricostituzione della fideiussione. In caso
di revoca della gestione straordinaria con conseguente ripristino della
gestione ordinaria:
– l’impresa rimasta nel Consorzio con fideiussione maggiorata può
riportare la propria fideiussione al normale livello a far tempo dal
trentesimo giorno successivo al decreto di revoca;
– l’impresa, sospesa dal Consorzio, può rientrarvi a far tempo dal primo
giorno successivo al decorso di cinquanta giorni dall’avvenuta
costituzione e presentazione al Comitato della nuova fideiussione.
6. Il Comitato Esecutivo può applicare le disposizioni di cui al punto
precedente anche nel caso di provvedimento dell’ISVAP che vieti
all’impresa partecipante l’assunzione di nuovi affari od atti di
disposizione sui suoi beni localizzati nel territorio della Repubblica o
comunque disponga restrizioni all’esercizio della sua attività. La
revoca del provvedimento produce gli effetti di cui all’ultimo comma del
precedente n. 5.

Art.21 – Decorrenza
La presente Convenzione si applica ai sinistri, come definiti all’art.
2, verificatisi a partire dal giorno che sarà stabilito dal Comitato
Esecutivo.

Art.22 – Clausola compromissoria
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’applicazione e
l’interpretazione della presente Convenzione è demandata al giudizio
inappellabile di un Collegio arbitrale composto da un rappresentante
delle parti interessate e dal Presidente del Collegio arbitrale stesso
che verrà nominato dai rappresentanti delle parti o, in caso di
disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano.
2. Al Presidente della Camera di Commercio di Milano spetta altresì
nominare, su istanza di una delle parti, il rappresentante delle parti
che non vi abbiano provveduto.
3. Quando il compenso dovuto al Collegio arbitrale sia stato posto in
tutto od in parte a carico dell’impresa ma sia stato sostenuto dal
Consorzio in base al principio della solidarietà, il Comitato Esecutivo
ne richiederà l’importo all’Istituto fideiussore se l’impresa non lo
abbia versato nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato, e le
assegnerà un termine non superiore a quindici giorni per la
ricostituzione della fideiussione; durante il decorso di tale termine
resta sospeso per tutte le partecipanti l’obbligo di cui all’art. 1 nei
confronti dell’impresa inadempiente.

Art.23 – Norma transitoria
(abrogata 24.7.2003)

Art.24 – Riammissione
L’impresa, che ha cessato di partecipare alla Convenzione a norma degli
artt. 17 e 20, può presentare domanda di riammissione dopo il 30
settembre successivo alla sua uscita dal Consorzio.
Alla domanda di riammissione, da presentare al Presidente dell’Assemblea
delle Partecipanti, l’impresa dovrà allegare i documenti elencati nella
“Premessa” n. 3. L’impresa richiedente dovrà altresì fornire ogni altro
documento o informazione, indicati dal Comitato Esecutivo, a
completamento della domanda di riammissione. All’atto della
presentazione della domanda, l’impresa dovrà avere adempiuto a tutte le
obbligazioni riferentisi alla sua precedente partecipazione alla
Convenzione. La riammissione avrà effetto, oltre che alle condizioni
indicate nel presente articolo, anche a quelle fissate nel penultimo
comma della “Premessa” per le domande di partecipazione alla Convenzione
e nei termini ivi stabiliti.

Art.25 – Ammissione in corso d’esercizio
A carico dell’impresa, ammessa a partecipare alla Convenzione in corso d’esercizio, il Comitato può deliberare:
a) il versamento, per l’esercizio in corso, dei contributi di cui
all’art. 16 – già versati dalle altre imprese partecipanti – in
proporzione al periodo residuo dell’esercizio stesso;
b) una quota di spese straordinarie precedentemente deliberate e
ripartite tra le imprese partecipanti, relative ad iniziative consortili
– ancora da avviare o già in atto – promosse nell’interesse generale.

APPENDICE ALLA CONVENZIONE CONSORTILE PER L’INDENNIZZO DIRETTO
1. L’accertamento del grado di responsabilità imputabile ad ogni
assicurato costituisce compito dell’impresa mandataria che vi provvede a
norma dell’art. 7 della Convenzione. Nei rapporti con i propri
assicurati e con i terzi, le imprese partecipanti motiveranno le loro
determinazioni con esclusivo riferimento alle norme di leggi e di
regolamenti.
2. L’impresa mandataria è autorizzata, ai sensi dell’art. 77 del C.P.C.,
ad esercitare nell’interesse e nel nome dell’impresa debitrice, le
eventuali azioni surrogatorie spettanti a quest’ultima.
3. Ogni impresa designa e comunica a tutte le altre imprese partecipanti
il nominativo di un proprio dipendente di Direzione per l’esame e la
risoluzione delle contestazioni sollevate da una impresa nei confronti
dell’altra. Non pervenendosi alla risoluzione della vertenza entro il
termine massimo di 30 giorni dalla richiesta di esame che l’una impresa
abbia rivolto all’altra, l’impresa più diligente deferirà il caso alla
decisione del Comitato Esecutivo.
4. Ogni impresa è obbligata ad adottare stampati conformi ai modelli
approvati dal Comitato Esecutivo ad eccezione degli atti di pagamento e
di offerta dell’indennizzo, che possono differenziarsi da quelli
proposti conservando peraltro le parti di testo indispensabili per
l’effetto liberatorio del pagamento nei confronti dell’impresa
debitrice.
Le imprese partecipanti si impegnano altresì a diffondere alle proprie
organizzazioni le istruzioni operative, le circolari, i moduli già
approvati o in futuro predisposti dal Comitato Esecutivo.

Le imprese partecipanti si impegnano altresì a diffondere alle proprie
organizzazioni le istruzioni operative, le circolari, i moduli già
approvati o in futuro predisposti dal Comitato Esecutivo.

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5 Agosto 2022
Prospetti informativi relativi a titoli anche in lingua inglese

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