L’art. 33 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cd. Decreto del Fare) nel testo modificato dalla legge di conversione (Legge 9 agosto 2013, n. 98 in Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2013 – Suppl. Ordinario n. 63) prevede che allo straniero o all’apolide, nato in Italia, che voglia acquisire la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, secondo comma della L. n. 91/1992, non sono imputabili le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione.
Secondo detta norma lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Ora, con le facilitazioni introdotte dall’art. 33 del decreto del fare, l’interessato può dimostrare il possesso dei requisiti per l’acquisto della cittadinanza con ogni documentazione idonea, ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche, attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l’inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale.
Prevede, inoltre l’art. 33, del decreto legge che gli Ufficiali di Stato civile, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, devono comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. In mancanza di comunicazione, il diritto può essere esercitato anche dopo lo scadere del termine di un anno.
Art. 33 D.lgs. n. 69/2013 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (Decreto Del Fare)
1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni [ altra ] idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.
Art. 4 Legge n. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza.
1. Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.