Se, prima dell’entrata in vigore dell’attuale legge professionale, gli avvocati potevano ottenere l’iscrizione di diritto nell’albo dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori dopo dodici anni di iscrizione all’albo, con l’avvento della nuova legge professionale (Legge 31 dicembre 2012 n. 247) tale automatismo è venuto meno.
A mente dell’art. 22 della L. 247/2012 due sono le modalità di accesso all’albo dei cassazionisti:
- La prima modalità prevede l’iscrizione dell’avvocato in un albo circondariale ordinario da almeno cinque anni ed il superamento dell’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, che prevede la “pratica” presso lo studio di un Cassazionista.
- La seconda prevede l’iscrizione dell’avvocato in un albo circondariale ordinario da almeno otto anni e la successiva frequentazione, lodevole e proficua della Scuola superiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
Si tratta di modalità molto simili in quanto, venuto meno l’automatismo derivante dalla mera iscrizione all’albo, in entrambi i casi il professionista è soggetto non solo ad una prova valutativa ma deve frequentare o lo studio di altro cassazionista o una scuola di specializzazione professionale.
Se prima della L. 247/2012 le due modalità d’accesso previste erano effettivamente differenziate l’una dall’altra (iscrizione per dodici anni all’albo ovvero iscrizione per cinque anni ed esame abilitativo) ora tale duplicità e diversificazione è di fatto annullata.
Ma le difficoltà da superare non sono solamente quelle esplicitamente previste dalla legge bensì anche quelle introdotte dal CNF con proprio regolamento.
L’art. 22, 2 comma della L. 247/2012 prevede infatti che “il regolamento [del CNF] può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità”.
Vediamo dunque quali sono i criteri di accesso al al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori previsti dal CNF con il proprio regolamento del 25 febbraio 2015.
Per accedera la corso, oltre ovviamente ad essere iscritti all’albo professionale da almeno otto anni, occorre innanzitutto superare un prova preselettiva consistente in test a risposta multipla per quarantotto domande complessive di diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto processuale amministrativo e giustizia costituzionale. Ai fini del superamento della prova è necessario rispondere correttamente ad almeno due terzi delle domande.
Dopo aver superato la prova preselettiva per accedere al corso per cassazionisti occorre in ogni caso riscontrare i seguenti requisiti:
- iscrizione all’Albo da almeno otto anni, come detto più sopra;
- non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;
- non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare, e non essere sospeso dall’Albo ai sensi dell’art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
- godere dei diritti civili e politici;
- aver svolto effettivamente la professione forense.
Ma cosa si intende per “aver svolto effettivamente la professione forense”? Secondo il CNF si intende avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, alternativamente:
- almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;
- almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;
- almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili;