Con la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 e con relativo comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che i professionisti, se la relativa PEC è stata già inviata all’INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata), non sono più tenuti a comunicare il proprio indirizzo di posta certificata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2014.
Restano obbligati alla comunicazione i Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Notai per i quali la PEC è assente dal suddetto registro degli indirizzi di posta certificata.
A questo indirizzo internet si può cercare il proprio indirizzo PEC in INI-PEC. Se il proprio indirizzo PEC è presente, la comunicazione non è necessaria.
Monitoraggio fiscale, stop a obbligo di comunicare la PEC entro fine mese Per intermediari e professionisti valgono le mail già presenti in INI-PEC
Niente più obbligo di comunicare l’indirizzo Pec al Fisco entro il 31 ottobre per intermediari e professionisti che l’hanno già inviato all’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Con la risoluzione n. 88/E di oggi l’Agenzia scioglie alcuni dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e, in un’ottica di semplificazione e ottimizzazione, alleggerisce gli adempimenti per i contribuenti interessati dalle nuove regole per il contrasto al riciclaggio e agli illeciti internazionali. Per chi è già presente negli elenchi INI-PEC, scompare così l’obbligo previsto dal provvedimento dell’8 agosto scorso in materia di monitoraggio fiscale.
Più scambio d’informazioni tra gli Enti, meno vincoli per i contribuenti
L’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata raccoglie tutti gli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano e può essere consultato liberamente da parte delle pubbliche amministrazioni. Proprio grazie alla condivisione dei dati tra i due enti, l’Agenzia può acquisire direttamente le informazioni dall’INI-PEC, evitando così di appesantire gli obblighi per i contribuenti.
Inoltre, l’Agenzia può utilizzare gli indirizzi di posta elettronica certificata già comunicati sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti con altri organismi associativi.
Chi sono i professionisti all’appello via Pec
L’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al Fisco interessa gli intermediari finanziari e coloro che esercitano attività finanziaria, i professionisti e i revisori contabili, oltre che i soggetti previsti dall’art.14 del decreto legislativo n. 231/2007. All’interno di questa platea interessata dalle nuove regole per il monitoraggio fiscale, l’adempimento è cancellato per tutti coloro che hanno già comunicato in passato l’indirizzo Pec attraverso le modalità illustrate, quindi all’INI-PEC o direttamente alle Entrate in base ad intese con altri organismi associativi.
Obbligo ancora presente se la Pec è assente
L’obbligo di segnalare al Fisco la Pec entro fine mese resta in piedi per tutti coloro che non sono tenuti a comunicare l’indirizzo all’Indice nazionale o che non rientrano in uno degli organismi associativi che hanno stipulato intese con le Entrate. A questo proposito, l’Agenzia ricorda che per comunicare la Pec secondo le modalità dettate al punto 6 del provvedimento dell’8 agosto scorso occorre utilizzare il tracciato record disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con il codice operatore n. 16.