MioLegale.it
    WhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookInstagram
    • Guide
    • Notizie
    • Norme
    • Sentenze
    MioLegale.it
    TelegramLinkedInTwitterFacebookInstagramRedditRSS
    • Home
      1. Ultimi articoli
      2. Notizie giuridiche
      3. Giurisprudenza
      4. Norme
      5. Guide di diritto
      Riforma fiscale 2023: approvato il disegno di legge delega per la riforma fiscale Fisco
      Riforma fiscale 2023: approvato il disegno di legge delega per la riforma fiscale
      19 Marzo 2023
      Registrazione contratto preliminare di compravendita online Imposta di registro
      Registrazione contratto preliminare di compravendita online
      3 Marzo 2023
      Superbonus: stop cessione del credito e sconto in fattura Cessione del credito
      Superbonus: stop cessione del credito e sconto in fattura
      18 Febbraio 2023
      Compensazione crediti gratuito patrocinio con oneri previdenziali Cassa Forense Cassa forense
      Compensazione crediti gratuito patrocinio con oneri previdenziali Cassa Forense
      14 Febbraio 2023
      Costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis comma 7 c.p. nella parte in cui prevede il dolo specifico Dolo
      Costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis comma 7 c.p. nella parte in cui prevede il dolo specifico
      27 Marzo 2023
      Esposizione militari all’uranio impoverito e riconoscimento causa di servizio Causa di servizio
      Esposizione militari all’uranio impoverito e riconoscimento causa di servizio
      24 Marzo 2023
      Nullo il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto Licenziamento
      Nullo il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto
      20 Marzo 2023
      L’assegnatario della casa coniugale paga l’IMU Casa familiare
      L’assegnatario della casa coniugale paga l’IMU
      17 Marzo 2023
      D.L. 25/2023 Strumenti finanziari digitali Finanza
      D.L. 25/2023 Strumenti finanziari digitali
      23 Marzo 2023
      D.Lgs. 207/2021 Codice europeo delle comunicazioni elettroniche Comunicazioni
      D.Lgs. 207/2021 Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
      24 Marzo 2023
      Regolamento UE 656/2014 Sorveglianza delle frontiere marittime esterne Frontex
      Regolamento UE 656/2014 Sorveglianza delle frontiere marittime esterne
      13 Marzo 2023
      D.Lgs. 18/2023 Qualità delle acque destinate al consumo umano Acqua
      D.Lgs. 18/2023 Qualità delle acque destinate al consumo umano
      8 Marzo 2023
      Assicurazione obbligatoria sci Assicurazione
      Assicurazione obbligatoria sci
      9 Febbraio 2023
      Cosa si intende per novel food o nuovi alimenti Insetti
      Cosa si intende per novel food o nuovi alimenti
      6 Febbraio 2023
      Guida al bonus mobili ed elettrodomestici 2023 Bonus mobili
      Guida al bonus mobili ed elettrodomestici 2023
      8 Febbraio 2023
      Limite ai pagamenti in contanti: nel 2023 soglia a cinquemila euro Antiriciclaggio
      Limite ai pagamenti in contanti: nel 2023 soglia a cinquemila euro
      21 Gennaio 2023
      Costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis comma 7 c.p. nella parte in cui prevede il dolo specifico Dolo
      Costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis comma 7 c.p. nella parte in cui prevede il dolo specifico
      27 Marzo 2023
      Corte Costituzionale, 22 aprile 2022, n. 105
      Corte Costituzionale, 22 aprile 2022, n. 105
      27 Marzo 2023
      Esposizione militari all’uranio impoverito e riconoscimento causa di servizio Causa di servizio
      Esposizione militari all’uranio impoverito e riconoscimento causa di servizio
      24 Marzo 2023
      TAR Lazio Roma, sez. I, 15 dicembre 2022, n. 16931
      TAR Lazio Roma, sez. I, 15 dicembre 2022, n. 16931
      24 Marzo 2023
    • Aree tematiche
      • Affari costituzionali
      • Ambiente Protezione civile
      • Amministrativo Enti locali
      • Assicurazioni Responsabilità civile
      • Banca Borsa Mercati finanziari
      • Civile e procedura civile
      • Codice della strada e trasporti
      • Commerciale Fallimentare
      • Condominio Locazioni
      • Consumatori diritti e tutela
      • Diritti fondamentali della persona
      • Diritto urbanistico Edilizia
      • Europa Affari esteri
      • Famiglia Successioni
      • Finanze Fisco Tributi
      • Lavoro Previdenza
      • Ordinamento Giudiziario Forense
      • Ordine pubblico Sanità
      • Penale Procedura Penale
    • Calcolatori
      • Danno alla persona
        • Danno non patrimoniale
        • Danno Tribunale di Milano
        • Danno Tribunale di Roma
        • Danno perdita parentale Milano
        • Danno morte congiunto Roma
        • Equo indennizzo
        • Danno lesioni micropermanenti
      • Interessi e calcoli finanziari
        • Piano di ammortamento
        • Tasso di interesse Tan e Taeg
        • Interesse semplice
        • Interesse composto
      • Interessi legali e moratori
        • Interessi legali
        • Interessi moratori
        • Interessi mora appalti pubblici
      • Rivalutazione Istat
        • Interessi legali e rivalutazione
        • Devalutazione monetaria
        • Rivalutazione monetaria
      • Termini date e scadenze
        • Giorni tra due date
        • Data futura o passata
        • Età anagrafica esatta
        • Prescrizione diritti
        • Termini processuali
      • Fatturazione imposte e tasse
        • Nuova IMU
        • Imu e Tasi
        • Imposte compravendita
        • Imposte locazione
        • Fattura diretta e inversa
        • Scorporo IVA
      • Compenso professionale
        • Compenso curatore fallimentare
        • Compenso delegato alla vendita
        • Calcolo fattura avvocato
        • Calcolo parcella avvocato
      • Proprietà e Usufrutto
        • Valore catastale immobili
        • Usufrutto vitalizio
        • Usufrutto a termine
      • Percentuali e quote
        • Calcolo percentuale
        • Calcolo sconto e ricarico
        • Calcolo quote percentuali
      • Contributo unificato Diritti copia
        • Diritti di copia
        • Contributo unificato
      • Patteggiamento e mediazione
        • Costi mediazione civile
        • Aumento riduzione pena
      • Successioni e Pensioni
        • Pensione di reversibilità
        • Quote ereditarie
    • Utilità legali
      • Utilità per avvocati
        • Tabella diritti di copia
        • Contributo unificato
        • Nota iscrizione al ruolo
        • Codici iscrizione al ruolo
        • Riforma Cartabia Civile
        • Compenso avvocati
      • Formulari civile e penale
        • Formulario civile
        • Formulario penale
        • Testimonianza scritta
      • Tassi di interesse Indici Istat
        • Ultimo indice Istat
        • Tassi soglia usura
        • Tasso interessi di mora
        • Tabella interessi appalti pubblici
        • Tasso interessi legali
      • Medicina legale
        • Tabella lesioni causa servizio
        • Tabella lesioni micropermanenti
        • Tabella risarcimento micropermanenti
        • Tabella menomazioni INAIL
        • Tabelle danno biologico INAIL
        • Tabelle Tribunale di Milano
        • Tabelle Tribunale di Roma
      • Codice della strada
        • Tabelle alcolemiche
        • Tabella punti patente
      • Proprietà e Catasto
        • Coefficienti usufrutto
        • Categorie Catastali
    • Consulenza legale
    • Banca dati
    MioLegale.it
    Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Lavoro Previdenza
    Lavoro Previdenza Notizie giuridiche

    Conciliazione facoltativa nelle cause di lavoro. Prime istruzioni dopo la novella dell’art. 410 c.p.c.

    Redazionedi Redazione17 Ottobre 2014Aggiornato il:17 Ottobre 2014
    StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
    Conciliazione facoltativa nelle cause di lavoro. Prime istruzioni dopo la novella dell’art. 410 c.p.c. Conciliazione
    Indice dei contenuti ⇡
    Art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, Conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro. Prime istruzioni operative nella fase transitoria.
    Commissione e sottocommissioni di conciliazione
    Nuova procedura per attivare il tentativo di conciliazione
    Svolgimento del tentativo di conciliazione.
    Fase transitoria.

    Art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, Conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro. Prime istruzioni operative nella fase transitoria.

    La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato Lavoro), in vigore dal 24 novembre 2010, ha concluso dopo poco più di un decennio l’esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro, avviato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
    Il tentativo di conciliazione, quindi, torna ad essere facoltativo. Permane la obbligatorietà del tentativo di conciliazione unicamente in relazione ai contratti certificati in base al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cd Legge Biagi), come espressamente previsto dal combinato disposto del secondo comma dell’articolo 31 della legge 183/2010 e del quarto comma dell’articolo 80 del decreto legislativo ora citato.
    In tali casi, peraltro, il tentativo di conciliazione dovrà essere svolto – nelle modalità descritte dall’art. 410 c.p.c., come novellato dal Collegato lavoro ed in conformità ai regolamenti delle commissioni di certificazione – presso la sede medesima che ha emanato il provvedimento dì certificazione. Si deve ricordare, a tale riguardo, come, in questi casi, il tentativo sia obbligatorio non solo nei confronti delle parti che hanno sottoscritto il contratto certificato, ma anche – in ragione della efficacia giuridica della certificazione ai sensi dell’art. 79 d.lgs. n. 276/2003 nei confronti dei terzi interessati (ad esempio gli enti amministrativi) che intendano agire in giudizio contro l’atto di certificazione. Secondo la nuova formulazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 276/2003 la certificazione si estende non solo ai contratti di lavoro e di appalto (art. 84 d.lgs. n. 276/2003), bensì a tutti i contratti in cui sia dedotta – direttamente o indirettamente – una prestazione di lavoro. A titolo esemplificativo, potrà quindi essere certificato il contratto di somministrazione, vale a dire il contratto, di per sé di natura commerciale, tra una agenzia per il lavoro e un utilizzatore, in quanto oggetto di questo contratto è la fornitura di forza lavoro, come peraltro già affermato da questo Ministero nella risposta ad interpello n. 81/2009.
    Il testo dell’art. 410 c.p.c. in vigore dal 24 novembre 2010 introduce per il nuovo tentativo facoltativo di conciliazione, valido sia per il settore privato che per quello pubblico, numerose innovazioni per il ruolo delle Direzione provinciali del lavoro, presso le quali seguita a trovare sede la Commissione dì provinciale di conciliazione.

    Art. 410. – (Tentativo di conciliazione).
    Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.
    La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
    Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
    Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
    La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
    La richiesta deve precisare:
    1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
    2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
    3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
    4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
    Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
    La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.

    Commissione e sottocommissioni di conciliazione

    Anzitutto muta la composizione della Commissione provinciale di conciliazione plenaria (di norma composta dal Direttore o da altro funzionario della Direzione provinciale del lavoro che la presiede, nonché da quattro rappresentanti dei lavoratori e altrettanti dei datori di lavoro) e, conseguentemente, delle sottocommissioni (ridotte a tre membri, il presidente più un rappresentante per i lavoratori e uno per i datori di lavoro): con riferimento alle parti sociali, componenti di diritto, infatti, la rappresentatività delle organizzazioni titolari a nominare i commissari non è più da verificarsi su base nazionale, ma a livello territoriale.
    Ne consegne, in virtù dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, che si dovrà procedere alla costituzione delle nuove Commissioni e sottocommissioni e che quelle esistenti secondo la vecchia composizione potranno operare in regime di prorogatio.
    Ai sensi del secondo comma del citato art. 3 del d.l. n. 293/1994, la Commissione provinciale di conciliazione in regime di prorogatio può “adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”. Peraltro, la trattazione delle istanze già presentate e incardinate presso la Commissione o le sottocommissioni deve ritenersi senza dubbio attività di ordinaria amministrazione e, al contempo, urgente e indifferibile, posta la riforma del tentativo stesso di conciliazione.
    Sotto altro profilo, poiché ai sersi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 293/1994, “entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti”, i Direttori delle Direzioni provinciali del lavoro dovranno procedere nel più breve tempo possibile a richiedere alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale – temporaneamente individuate secondo i criteri già forniti da questo Ministero con Circolare n. 14 dell’11 gennaio 1995 a proposito della ricostituzione dei Comitati provinciali Inps – la designazione dei propri rappresentanti, un componente effettivo e uno supplente, che saranno chiamati a formare la Commissione e le sottocommissioni, provvedendo conseguentemente, entro e non oltre l’8 gennaio 2011 (quarantacinquesimo giorno dal 24 novembre 2010), ad adottare il Decreto Direttoriale di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione.

    Nuova procedura per attivare il tentativo di conciliazione

    Viene profondamente modificata la procedura per l’attivazione del tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione.
    La richiesta di conciliazione debitamente compilata deve essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale, consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo e-mail certificato alla DPL. Inoltre essa deve essere, in copia, consegnata a mano avvero spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo e-mail certificata alla controparte. D’altro canto, specie allorquando le parti hanno già preventivamente raggiunto una intesa, la richiesta potrà essere presentata congiuntamente nelle stesse modalità anzidette. Resta escluso l’invio a mezzo fax, per espressa scelta del Legislatore.
    Con riferimento alla rappresentanza (del ricorrente o del convenuto) nulla cambia per la delega a conciliare e transigere che seguiterà ad essere rilasciata davanti ad un notaio o ad un funzionario della Direzione provinciale del lavoro con piena validità, mentre risulterà non ammissibile la autentica rilasciata dall’addetto del Comune o dall’Avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente.
    La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso dì ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.
    La richiesta di conciliazione deve contenere (art. 410, comma 6): le generalità di entrambe le parti; l’indicazione del luogo della conciliazione (quello dove è sorto il rapporto, quello dove ha sede l’azienda o la sua dipendenza cui è addetto il lavoratore, quello dove il lavoratore prestava la sua opera alla fine del rapporto): l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni; l’esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono.
    Il dettato della legge n. 183/2010 impone ai funzionari della Direzione provinciale del lavoro di verificare che la richiesta possegga i contenuti essenziali richiesti, affinché gli stessi vengano eventualmente integrati, qualora siano parzialmente omessi, mentre la totale mancanza degli elementi indicali rende la richiesta iinprocedibile, salvo che la controparte si costituisca, presentando le proprie memorie, in tal caso l’Ufficio territoriale informerò il ricorrente affinché proceda ad integrare la propria richiesta.

    Svolgimento del tentativo di conciliazione.

    A seguito della richiesta di conciliazione regolarmente inviata o presentata a far data dal 24 novembre 2010 si attiva una procedura fortemente cadenzata:

    • entro 20 giorni dalla richiesta può aversi l’eventuale deposito della memoria di controparte contenente le rispettive controdeduzioni;
    • entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte i funzionari addetti della Direzione provinciale devono procedere a convocare le parti per la loro comparizione dinanzi alla Commissione o sottocommissione;
    • entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione o sottocommissione (art. 410, comma 7).

    Anche se la cadenza temporale è molto netta non sembrano esservi ragioni perché, con il consenso del ricorrente, il tentativo di conciliazione possa avere luogo anche se l’intervento del convenuto sia giunto dopo il termine dei 20 giorni. Mentre, all’opposto, è chiaro che la mancata adesione della controparte, allo scadere dei 20 giorni, determina la possibilità di attivare il ricorso giudiziario e, in ipotesi di impugnativa del licenziamento o di tutti gli altri casi nei quali trova applicazione il novellato art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, decorrono i 60 giorni per la presentazione del ricorso in Tribunale (a pena di decadenza e inefficacia dell’impugnazione). La mancata adesione della controparte non comporterà alcun obbligo per la Direzione provinciale di qualsivoglia comunicazione al ricorrente.
    Espletato il tentativo, se la conciliazione riesce, anche parzialmente, si redige processo verbale sottoscritto dalle parti e dalla Commissione (o sottocommissione) nel suo complesso. Il giudice, su istanza di parte, dichiara esecutivo il verbale. Se non si raggiunge l’accordo, la Commissione (o sottocommissione) formula una proposta conciliativa per la definizione della controversia da inserire obbligatoriamente nel verbale, con espressa indicazione delle posizioni manifestate da ambo le parti (art. 411, comma 2). Il giudice nel successivo giudizio terrà conto del comportamento tenuto dalle parti qualora la proposta formulata sia stata rifiutata senza una adeguata motivazione.
    Ai sensi dell’art. 32, commi 2, 3 e 4, della legge n. 183/2010 le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 604/1966, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo, si applicano anche:

    • a tutti i casi di invalidità del licenziamento;
    • ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro o alla legittimità del termine apposto al contratto;
    • al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto;
    • al trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
    • all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo;
    • ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del D.Lgs. 368/2001, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
    • ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. n- 368/2001, già conclusi alla data del 24 novembre 2010, con decorrenza da tale data;
    • alla cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., con termine decorrente dalla data del trasferimento;
    • in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare dl contratto.

    Fase transitoria.

    In assenza di esplicite disposizioni di carattere transitorio nella legge n. 183/2010 si ritiene di fornire le seguenti indicazioni per quante attiene alle istanze già presentate presso le Direzioni provinciali del lavoro e giacenti alla data di entrata in vigore del “Collegato Lavoro”, alle quali si applicano le procedure previste dalla disciplina vigente prima del 24 novembre.
    Per quanto attiene alle istanze che siano state proposte prima del 24 novembre (che saranne state presentate, ovviamente, secondo la previgente formulazione dell’articolo 410 c.p.c.) le commissioni, sia nel caso in cui abbiano già convocato le parti prima del 24 novembre, sia nell’ipotesi io cui non abbiano ancora fissato la data di convocazione, dovranno informare le parti sulla intervenuta non obbligatorietà del tentativo di conciliazione e sulla possibilità di portare a termine la conciliazione avanti la sede adita al fine di pervenire ad una transazione che avrà, in ogni caso, l’efficacia di cui all’ultimo comma dell’art. 2113 c.c..
    Per quanto attiene ai tentativi di conciliazione del settore pubblico, in considerazione dell’abrogazione degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2301, n. 165, si prospettano, inoltre, le seguenti soluzioni in relazione alle differenti fattispecie;

    1. per quanto riguarda i collegi già costituiti operanti alla data del 24 novembre: il presidente dovrà comunicare agli altri arbitri ed alle parti che abbiano proposto il tentativo di conciliazione in base alla previgente normativa che, per effetto dell’abrogazione dell’art. 66 del d.lgs. n. 165/2001. il collegio cessa la propria attività “ope legis”, di conseguenza, se le parti intendono continuare l’esame della controversia (il tentativo è facoltativo), la stessa è trasferita avanti alla Commissione provinciale di conciliazione (ovvero alla sottocommissione), previa acquisizione del consenso di entrambi i soggetti interessati;
    2. controversie del pubblico impiego non ancora portate all’esame del collegio, pur se il tentativo è stato richiesto con il vecchio rito e gli arbitri sono stati nominati (o in corso di nomina) alla data del 24 novembre: va comunicato che non è possibile attuare la vecchia procedura e che il tentativo facoltativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione, ove ciascuna parte manifesti espressa volontà di procedere;
    3. controversie del pubblico impiego richieste, ma per le quali non è terminala la fase prodromica alla costituzione del collegio (perché, ad esempio, manca la nomina dell’arbitro dì parte pubblica) alla data del 24 novembre: occorrerà scrivere agli interessati che la procedura è cambiata e che, qualora le parti manifestino la volontà di procedere, il tentativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione;
    4. richieste di costituzione del collegio arbitrale ex artt. 65 e 66 del d.lgs. n. 165/2001, relative alle controversie del pubblico impiego presentale dopo il 24 novembre 2010: esse saranno necessariamente archiviate, avvertendo l’istante della necessità, ove voglia avvalersi della procedura facoltativa di conciliazione, di presentare la domanda seguendo il nuovo rito.

    Si ricorda, infine che, a norma dell’ultimo comma dell’art. 410 c.p.c. novellato, chi rappresenta dinanzi alla Commissione di conciliazione la P.A. può incorrere in responsabilità amministrativa e contabile solo nei casi di dolo o di colpa grave, e tale disposizione deve estendersi al Direttore della Direzione provinciale del lavoro ovvero al funzionario dallo stesso delegato che presiede la Commissione (o sottocommissione).
    Un ulteriore profilo problematico che potrebbe insorgere in relazione al periodo transitorio riguarda le eventuali controversie proposte in sede giudiziale prima del 24 novembre e per le quali il Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 412 bis c.p.c. vigente al momento del deposito del ricorso, abbia sospeso il giudizio in ragione del principio tempus regit actum. In tali casi, il tentativo (obbligatorio) di conciliazione si dovrà svolgere – indipendentemente dalla composizione della commissione e della sottocommissione (per cui varrà quanto sopra detto) – nelle modalità previste dall’articolo 410 c.p.c. come vigente al momento della proposizione del ricorso giudiziale. Pertanto, se il ricorso in giudizio è stato depositato prima del 24 novembre 2010 ed il giudice – in applicazione dell’art. 412 bis c.p.c. vigente al momento del deposito – sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio per la promozione del tentativo di conciliazione, la Commissione non dovrà ritenere improcedibile il tentativo di conciliazione promosso nelle modalità di cui al “nuovo” articolo 410 c.p.c., bensì dovrà applicare la disciplina previgente.
    Fino al 8 gennaio 2011, la Commissione e le sottocommissioni dì conciliazione seguiteranno ad operare nella trattazione delle istanze già presentate alla data del 24 novembre 2010 secondo le modalità sopra riportate.
    Si fa presente, infine, che in considerazione della facoltatività del tentativo di conciliazione e della conseguente riduzione del carico di lavoro per il personale adibito a funzioni connesse allo svolgimento di tale procedura, è opportuno che i direttori delle Direzioni provinciali del lavoro al fine di una più efficiente organizzazione dell’attività lavorativa, provvedano a ridistribuire i compiti ai dipendenti assegnati ai propri Uffici.
    Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla attivazione e allo svolgimento delle procedure di arbitrato irrituale presso le Commissioni di conciliazione delle Direzioni provinciali del lavoro e relativamente alla costituzione delle nuove Commissioni e sottocommissioni.

    Articolo tratto da: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

    Conciliazione Lavoro
    Sullo stesso argomento
    D.Lgs. 80/1992 Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro Concordato preventivo
    D.Lgs. 80/1992 Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro
    24 Gennaio 2023
    D.Lgs. 81/2015 Decreto Contratti Contratto termine
    D.Lgs. 81/2015 Decreto Contratti
    22 Dicembre 2022
    Illecito Eurounitario per reiterazione abusiva dei contratti a termine Contratto termine
    Illecito Eurounitario per reiterazione abusiva dei contratti a termine
    22 Dicembre 2022
    Dati Istat mensili occupati e disoccupati in Italia: a gennaio 2023 +0,1% Disoccupazione
    Dati Istat mensili occupati e disoccupati in Italia: a gennaio 2023 +0,1%
    3 Marzo 2023
    Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali nel primo trimestre 2022 Contrattazione collettiva
    Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali nel primo trimestre 2022
    29 Aprile 2022
    Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro Covid-19
    Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro
    16 Settembre 2021
    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Telegram
    • Instagram
    • Reddit

    Ultimi articoli pubblicati
    Costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis comma 7 c.p. nella parte in cui prevede il dolo specifico Dolo
    Costituzionalmente illegittimo l’art. 586-bis comma 7 c.p. nella parte in cui prevede il dolo specifico
    27 Marzo 2023
    Esposizione militari all’uranio impoverito e riconoscimento causa di servizio Causa di servizio
    Esposizione militari all’uranio impoverito e riconoscimento causa di servizio
    24 Marzo 2023
    D.Lgs. 207/2021 Codice europeo delle comunicazioni elettroniche Comunicazioni
    D.Lgs. 207/2021 Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
    24 Marzo 2023
    D.Lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche Cellulare
    D.Lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche
    24 Marzo 2023
    In contatto con MioLegale.it
    • Servizi Studio Legale
    • Consulenza legale online
    • Collabora con MioLegale.it
    • Recapiti telefonici ed email
    • Newsletter giuridica
    • Scrivi alla redazione
    Newsletter
    Di tendenza
    AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
    Ipse Dixit
    • Boni pastoris esse tondere pecus, non deglubere.

    © Avv. Gianluca Lanciano 2006-2023 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
    • Guide
    • Notizie
    • Norme
    • Sentenze

    Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.