Pubblicato il regolamento per la definizione del contratto base di assicurazione obbligatoria RC auto. In vigore dal 2 luglio 2020 le nuove norme.
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2020, n. 152, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 54/2020 recante il regolamento per la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore. Le nuove disposizioni in materia di RC Auto entreranno in vigore il prossimo 2 luglio 2020.
Il regolamento (previsto dall’art. 22, comma 4, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012) prevede «le condizioni del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, limitatamente ai soli veicoli a motore, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei consumatori, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge di cui all’articolo 122 del codice delle assicurazioni».
Il Contratto base di assicurazione
Il cosiddetto Contratto base di assicurazione è un contratto Rc auto offerto dall’impresa presso i punti vendita dell’impresa stessa, ovvero disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard e consultato dagli intermediari per i veicoli, quali le autovetture, i motocicli e i ciclomotori ad uso privato dei consumatori, da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto.
Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell’impresa.
Nel regolamento vengono inoltre definite le condizioni aggiuntive al contratto base, liberamente offerte dall’impresa, ovvero le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa r.c. auto che incidono sulla diminuzione o aumento del premio e le ulteriori clausole di riduzione o di aumento del premio.
L’offerta contrattuale è determinata liberamente da ciascuna impresa di assicurazione che determina liberamente il prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive “dando evidenza della riduzione o dell’incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di esse, e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet”.
L’offerta deve essere formulata secondo il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l’IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo.
Attraverso tale modello sarà garantita la confrontabilità delle offerte assicurative. Il modello elettronico costituisce infatti “lo standard informativo comune su cui si basa l’offerta fornita mediante i siti internet delle imprese, nonchè mediante il servizio Nuovo preventivatore pubblico”.
Oggetto del contratto base RC Auto
Oggetto del contratto base RC Auto è l’assicurazione dei rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi dell’articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
L’Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall’articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall’articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.