Il contributo unificato smarrito va pagato di nuovo in quanto non competono al funzionario valutazioni sulle denunce di smarrimento dei contrassegni comprovanti il pagamento
Con Circolare dello scorso 8 marzo 2021 il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha ribadito la propria posizione in ordine alle conseguenze della perdita del contrassegno originale del Contributo Unificato da parte dell’avvocato, per cui il contributo va pagato nuovamente non competendo al funzionario valutazioni sulle denunce di smarrimento dei contrassegni comprovanti l’avvenuto pagamento del contributo unificato.
La problematica connessa al mancato deposito presso la cancelleria delle marche da bollo originali con le quali viene pagato il contributo unificato era stata già affrontata dalla Direzione generale della giustizia civile con la nota prot. 60374.0 del 29.03.2017.
Nella citata nota è stato precisato che “Ai sensi dell’art. 248 del d P.R. n. 115/2002, la procedura di recupero del contributo unificato omesso od insufficiente deve essere attivata nei termine di 30 giorni dal deposito dell’atto. L’omesso deposito della ricevuta di pagamento impedisce al cancelliere di verificare, ai sensi dell’articolo 13 del citato d.P.R. n. 115 del 2002. l’univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all’interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, con l’effetto che un mancato deposito deve ritenersi equivalente all’omesso versamento del contributo unificato.
Pertanto il cancelliere, previo invito informale dell’avvocato a depositare la ricevuta di pagamento del contributo unificato in vista del prescritto annullamento, ex art. 12 dPR 642 del 1972, in caso di omesso deposito nel predetto termine di giorni 30 dal deposito (telematica) dell’atto - deve attivare la procedura di recupero credito di cui al citato art. 248 trasmettendo la relativa richiesta ad Equitalia Giustizia s.p.a.
Laddove la ricevuta in questione sia depositata dall’avvocato successivamente a tale momento, il cancelliere provvederà ad annullare la stessa, con contestuale richiesta, al concessionario della riscossione, di archiviazione senza esito della procedura di recupero”.
Tale orientamento è ribadito anche con la più recente circolare del 2021 e, secondo il Ministero, deve trovare applicazione anche nell’ipotesi di smarrimento dei contrassegni seppure documentato con apposita denuncia presentata agli organi competenti.
Come noto, si legge nella circolare, l’art. 15 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 prevede che “1 Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l’importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa, 2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa”
Il funzionario deve quindi verificare che per ogni procedimento iscritto vi sia la ricevuta di versamento del contributo unificato e, in caso contrario, attivare le procedure di recupero previste dalla parte VII del Testo Unico sulle spese di giustizia.
Non compete invece al funzionario compiere valutazioni sulle denunce di smarrimento dei contrassegni comprovanti l’avvenuto pagamento del contributo unificato, con la conseguenza che l’eventuale deposito della denuncia agli atti del giudizio non assolve, a parere dì questa Direzione generale, l’obbligo del pagamento tributario.