Controlli sui contanti: le operazioni di prelievo e versamento, complessivamente superiori a 10.000 euro al mese, saranno comunicate dalla banca alla UIF
Partono da settembre 2019 i controlli sull’uso di denaro contante da parte della UIF, l’unità di informazione finanziaria per l’Italia, presso la Banca d’Italia.
Banche, Poste ed intermediari finanziari dovranno comunicare alla UIF le operazioni in contanti ovvero di prelievo e/o versamento di denaro contante, se viene superata la soglia di € 10.000 al mese, anche se raggiunta su più rapporti di conto corrente o con più versamenti.
Le modifiche al D.Lgs. 231/2007 ed il provvedimento UIF del 28 marzo 2019
Le modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017 alla normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007) prevedono, tra l’altro, l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, come indicato dal novellato art. 47 del d.lgs. 231/2007.
Il Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019 che disciplina la nuova tipologia di rilevazione (c.d. “comunicazioni oggettive”) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019
Le comunicazioni riguarderanno le operazioni in contante pari o superiori a 10.000 euro complessivi mensili, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro e dovranno essere trasmesse con cadenza mensile da banche, Poste italiane, IP, IMEL (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari).
In particolare, le comunicazioni dovranno contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Le operazioni dovranno essere individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.
La trasmissione dei dati alla UIF
I dati devono essere inseriti in un file in formato XML rispondente al tracciato definito nello schema segnaletico presente in allegato al Provvedimento, da trasmettere in modalità telematica attraverso il portale Infostat-UIF, entro il 15 del secondo mese successivo al mese di osservazione (ad esempio, le comunicazioni riferite ad operazioni effettuate nel mese di gennaio dovranno essere trasmesse entro il 15 marzo).
La rilevazione prenderà avvio a partire dal mese di settembre 2019: il primo invio dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Articolo 47 D.Lgs. 231/2007
Comunicazioni oggettive
1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l’approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l’invio di una comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell’articolo 35.