Bonus COVID Cassa Forense. Bonus di 600 euro avvocati relativo al mese di aprile: domande dall’8 giugno ore 14,00
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Il Decreto interministeriale del 28 marzo 2020 ha esteso anche ai liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali di categoria, la medesima indennità di 600 euro, già prevista per gli altri lavoratori autonomi, a sostegno del reddito in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Pe quanto riguarda gli avvocati la domanda per avere il Bonus COVID Cassa Forense andrà presentata alla Cassa, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita procedura che sarà attivata nell’area riservata del sito Internet dell’Ente.
Le domande per l’erogazione del bonus per il mese di aprile potranno essere presentate a partire dalle ore 14:00 dell’8 giugno 2020 e fino alle ore 24:00 dell’8 luglio 2020, tramite accesso alla propria area riservata presente nel sito della Cassa.
Non sono tenuti a presentare alcuna domanda gli iscritti che abbiano già beneficiato del bonus da 600 euro per il mese di marzo.
Avvocati con reddito 2018 compreso inferiore a € 35.000
Il Decreto stabilisce che possono presentare l’istanza, per il riconoscimento una tantum dell’importo di euro 600, i professionisti che abbiano dichiarato al fisco un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro per l’anno di imposta 2018.
Nello specifico, l’indennità potrà essere riconosciuta agli iscritti alla Cassa Forense che, nell’anno d’imposta 2018 (dichiarazione 2019) abbiano percepito un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017 n. 96), inferiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso.
Avvocati con reddito 2018 compreso tra € 35.000 e € 50.000
Gli iscritti che, invece, nell’anno di imposta 2018 (dichiarazione 2019) abbiano dichiarato un reddito complessivo, determinato come sopra, ricompreso fra 35.000 e 50.000 euro, potranno inoltrare domanda solo se abbiano cessato o ridotto o sospeso la propria attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
La cessazione dell’attività deve essere attestata dalla dichiarazione di aver chiuso la Partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Per riduzione o sospensione dell’attività, invece, si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre del 2019; a tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa (differenza fra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività). Anch’esso deve essere attestato mediante autodichiarazione da rendere all’interno della procedura informatica.
Bonus COVID Cassa Forense: procedura online per la domanda
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente con procedura telematica, mediante accesso alla propria posizione personale, utilizzando le proprie credenziali, codice meccanografico e pin, a partire dalle ore 12.00 del 1 aprile 2020 e fino al termine perentorio delle ore 24.00 del 30 aprile 2020.
Il format dell’istanza predisposto con l’indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia nel caso di reddito complessivo inferiore ai 35.000 euro, sia nel caso di reddito complessivo ricompreso fra 35.000 e 50.000 euro, dovrà essere compilato in ogni sua parte, ivi compresa l’indicazione delle coordinate bancarie o postali. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
Bonus Covid Cassa Forense Aprile 2020
Il Decreto interministeriale del 29 maggio 2020, appena pubblicato, ha stabilito i criteri per l’erogazione del bonus di 600 euro per il mese di aprile agli iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Coloro che sono stati ammessi al bonus di marzo, non devono ripresentare la domanda. Il pagamento relativo al mese di aprile, in questi casi, avverrà in automatico, fermo restando l’iscrizione da data antecedente al 23 febbraio 2020.
In tutti gli altri casi le domande per l’erogazione del bonus per il mese di aprile potranno essere presentate a partire dalle ore 14:00 dell’8 giugno 2020 e fino alle ore 24:00 dell’8 luglio 2020, tramite accesso alla propria area riservata presente nel sito della Cassa.
Si ricorda che il decreto stabilisce che possono presentare istanza i professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano prodotto un reddito professionale non superiore a 50.000 per l’anno di imposta 2018, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti.
Il DM stabilisce, inoltre, che il bonus di cui sopra è incompatibile con le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La graduatoria per le nuove domande verrà formata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, previa verifica del possesso dei requisiti.
Il format dell’istanza, predisposto con l’indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia nel caso che di reddito professionale inferiore ai 35.000 euro, sia nel caso di reddito professionale ricompreso tra 35.000 e 50.000 euro, dovrà essere compilato in ogni sua parte, ivi compresa l’indicazione delle coordinate bancarie o postali.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale.
Le domande cartacee o in forma diversa sono inammissibili
Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.
Le domande saranno liquidate in ordine cronologico di arrivo, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti e fino all’esaurimento dei 200 milioni complessivamente stanziati per gli iscritti agli Enti previdenziali.