I corsi di formazione professionale disciplinati dal regolamento CNF 6/2014 rilevano ai fini dell’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento
Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 18 giugno 2020, ha deliberato di modificare il Regolamento del CNF per la formazione continua con l’inserimento dell'articolo 22-bis in tema di equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dell’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Secondo il nuovo art. 22-bis del Regolamento n. 6 del 2014, la frequenza e il superamento, con esito positivo, dei corsi di formazione professionale, disciplinati dal medesimo Regolamento CNF, costituiscono titolo per l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.
Detto decreto prevede infatti all'art. 4, 5° comma lettera d) “l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un’università pubblica o privata.”
Al 6° comma del medesimo articolo è inoltre previsto che “Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c)”.
Art. 22-bis
Equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dell’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202
1. La frequenza e il superamento con esito positivo dei corsi di formazione professionale di cui al presente regolamento costituiscono titolo per l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 a condizione che i corsi:
a) siano organizzati da uno dei soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento;
b) siano stati accreditati ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo;
c) abbiano una durata minima di quaranta ore e prevedano insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.
2. Qualora il corso di cui al comma 1 sia organizzato da uno dei soggetti di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, l’istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza, contenente l’indicazione dei requisiti di cui al comma 1, è inviata tramite posta elettronica certificata al Consiglio nazionale forense, che decide su di essa, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dalla ricezione.