La Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”
Via libera definitivo dell’Aula della Camera al disegno di legge anticorruzione (approvato, in un testo unificato, dal Senato), con le nuove norme sul falso in bilancio. I sì sono stati 280, 53 i voti contrari, 11 gli astenuti. L’approvazione è arrivata a due anni e 51 giorni dalla presentazione del testo a Palazzo Madama dove era stato depositato, il 15 marzo 2013.
Respinte le pregiudiziali di costituzionalità, la maggioranza ha approvato rapidamente in giornata i 12 articoli con le nuove norme contro corruzione e falso in bilancio, senza modifiche rispetto al testo varato dal Senato.
In sintesi le principali novità:
Pene più alte per reati contro la pubblica amministrazione
Aumentano le pene per i principali reati contro la pubblica amministrazione: peculato (da 4 a 10 anni e 6 mesi), corruzione propria (da 6 a 10 anni) e impropria (da uno a 6 anni), induzione indebita (da 6 a 10 anni e 6 mesi), corruzione in atti giudiziari (da 6 a 12 anni nell’ipotesi base con pena che può salire fino a 20 nei casi più gravi). Restano invariate le sanzioni previste per il reato concussione, che tuttavia però estesa anche all’incaricato di pubblico servizio.
Revisione delle pene accessorie nel caso di reati contro la pa
Giro di vite anche sulle pene accessorie. Per licenziare un dipendente pubblico corrotto basterà ora la condanna a 2 anni di carcere, mentre il divieto di contrattare con la Pa potrà arrivare fino a 5 anni. Nei reati più gravi contro la Pa non si potrà più patteggiare se prima non si è integralmente restituito il prezzo o il profitto del reato. In caso di condanna, il colpevole è comunque sempre obbligato a pagare l’equivalente del profitto o quanto illecitamente percepito. La riparazione pecuniaria nei confronti dell’amministrazione lesa è condizione per accedere alla sospensione condizionale della pena.
Pene più aspre per l’associazione mafiosa
A subire un sostanzioso inasprimento è anche il quadro sanzionatorio del 416 bis: da 10 a 15 anni (oggi è dai 7 ai 12) la pena per chi partecipa a un’associazione mafiosa, da 12 a 18 anni (anziché 9-14) per chi la organizza o dirige. Se poi l’associazione mafiosa è armata, si può arrivare per i promotori anche fino a 26 anni di carcere. Chi collabora potrà godere di uno sconto di pena da un terzo a due terzi. L’attenuante per «ravvedimento operoso» è riconosciuta a chi si adopera efficacemente per evitare conseguenze ulteriori del delitto, per assicurare le prove e individuare i colpevoli o per il sequestro delle somme trasferite.
Patteggiamento condizionato alla restituzione
In caso di corruzione per l’esercizio della funzione, in atti giudiziari, induzione indebita concussione e peculato il patteggiamento sarà condizionato alla restituzione del prezzo o del profitto del reato.
La norma in questo caso stabilisce l’obbligo, per il Pm che procede penalmente per reati corruttivi contro la Pa, di informare il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Controllo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Modificando la legge Severino (legge 190/2012) sono stati attribuiti all’Autorità nazionale Anticorruzione compiti di vigilanza anche sui contratti pubblici ai quali non si applica il cosiddetto Codice degli appalti (ad esempio, i contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza).
Specifici obblighi informativi semestrali verso l’Anac sono infine posti a carico delle stazioni appaltanti (sui bandi di gara, i partecipanti, l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, l’importo delle somme liquidate).
Analoghi Obblighi informativi anche per i giudici amministrativi nei casi in cui rilevino elementi di scarsa trasparenza delle procedure nell’ambito di controversie sull’aggiudicazione di un appalto.
Falso in bilancio
Via libera alla riforma della disciplina delle false comunicazioni sociali. La novità principale è che il falso in bilancio torna a essere un delitto punito con la reclusione per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa.
- Se la società è quotata, chi commette il falso in bilancio rischia la reclusione da 3 a 8 anni (oggi è fra i 6 mesi e i 3 anni);
- Se la società non è quotata pena è prevista è da uno a 5 anni.
Si procede sempre d’ufficio, a meno che non si tratti di piccole società non soggetto al fallimento, per le quali vale una sanzione ridotta (da 6 mesi a 3 anni) e la procedibilità a querela.
Il falso in bilancio diventa quindi nella maggior parte dei casi reato di pericolo anziché (come ora) di danno, la procedibilità (salvo l’eccezione suddetta) è d’ufficio (anziché a querela) e, come nel falso in bilancio delle società non quotate, scompaiono le soglie di non punibilità.
Società quotate in borsa: la pena sale fino a 8 anni
Per il falso in bilancio delle società quotate in borsa la pena della reclusione sale da tre ad otto anni (oggi è fra i 6 mesi e i 3 anni).
Alle società quotate sono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese Ue, e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
L’uso di intercettazioni è possibile solo nel falso in bilancio di società quotate.
Società non quotate e sconti di pena per i fatti di «lieve entità»
Per il falso in bilancio delle società non quotate in borsa la pena prevista è da uno a 5 anni.
Sanzione ridotta anche nel caso di fatti di lieve entità mentre è prevista la non punibilità per gli illeciti di particolare tenuità (nuovo art.
2621-bis cod. civ.).
Se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art.
2621-bis). La lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa.
La stessa pena ridotta, (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1
della legge fallimentare).
In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d’ufficio.
L’introduzione nel codice civile un nuovo art. 2621-ter, prevede, poi, una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio: sarà il giudice a valutare l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.
Responsabilità amministrativa degli enti
Quanto alla responsabilità amministrativa degli enti, raddoppiano le sanzioni pecuniarie (fino a 600 quote nel caso di società in borsa e a 400 per le non quotate).
Il testo prevede multe più salate per le società quotate: va da 400 a 600 quote. Per le non quotate la multa è minimo di 200 e massimo di 400 quote azionarie. La sanzione va da 100 a 200 quote anche per le società non quotate in caso di lieve entità del fatto.