Sì definitivo del Senato il 24 marzo, con 155 voti favorevoli e 92 contrari, per il ddl di conversione del decreto-legge n. 3 del 24 gennaio, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, nel testo già approvato dalla Camera e sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.
Il decreto legge era stato varato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2014.
Riforma banche popolari
L’articolo 1 del decreto legge prevede modifiche al testo unico bancario in materia di banche popolari.
Con la distinzione in due fasce si preserva il ruolo delle banche con vocazione territoriale e al tempo stesso si adegua alle prassi ordinarie la governance degli istituti di credito popolari di maggiori dimensioni che nella maggioranza sono anche società quotate in borsa.
In particolare si stabilisce che l’attivo delle banche popolari non possa superare otto miliardi di euro, nel qual caso si deve provvedere alla trasformazione in società per azioni o alla liquidazione.
La finalità ultima dell’intervento è di garantire che la liquidità disponibile si trasformi in credito a famiglie e imprese e favorire la disponibilità di servizi migliori e prezzi più contenuti
Modificate inoltre le maggioranze assembleari per le trasformazioni in spa e per le fusioni, creando regimi civilistici distinti fra banche cooperative e banche popolari, alle quali viene consentita l’emissione di strumenti finanziari che prevedano l’attribuzione di diritti amministrativi rafforzati.
Portabilità conti correnti
L’articolo 2 stabilisce che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta del cliente, concludono la procedura entro i termini previsti, senza oneri a carico del cliente, anche in presenza di contestuale trasferimento di strumenti finanziari.
Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, sono tenuti a darne corso, senza oneri o spese di portabilità a carico del cliente, anche in presenza di contestuale trasferimento di strumenti finanziari.
In caso di mancato rispetto dei termini, l’istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento risarcisce il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.
Conti transfrontalieri
L’articolo 2-bis, introdotto dalla Camera, dà attuazione ad una direttiva europea in materia di agevolazione dell’apertura di un conto transfrontaliero.
SACE
L’articolo 3 attribuisce la competenza a svolgere attività creditizia, a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana, a Cassa Depositi e Prestiti, che può esercitarla direttamente, tramite SACE ovvero una diversa società controllata. Tale attività dovrà essere svolta previa autorizzazione della Banca d’Italia, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia.
PMI innovative
L’articolo 4 definisce i requisiti delle piccole e medie imprese innovative, alle quali sono estese agevolazioni previste per le start up innovative.
La categoria delle “PMI innovative” è costituita dalle piccole e medie imprese non quotate con bilancio certificato e in possesso di almeno due tra i seguenti tre requisiti: spese in R&S (ricerca e sviluppo) almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione; impiego di personale altamente qualificato in misura almeno pari a un quinto della forza lavoro complessiva; detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o un software registrato alla SIAE. Alle PMI innovative si applica la disciplina delle start-up innovative, a eccezione delle disposizioni in ambito di diritto fallimentare e di regolamentazione del mercato del lavoro.
Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e marchi
L’articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione (patent box) introdotto dalla legge di stabilità 2015. Si tratta dell’esclusione dalla formazione del reddito complessivo di una percentuale dei redditi derivanti da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da processi e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Misure a favore dei fondi di credito
Al fine di consentire alle imprese italiane di beneficiare di tutti gli strumenti finanziari di cui beneficiano i loro competitor europei, allineando al contempo la normativa italiana a quella di altri Paesi europei (quali Germania e Francia).
L’articolo 6 estende il regime di esenzione ai finanziamenti effettuati da tutti gli investitori istituzionali costituiti in Paesi inseriti nella cosiddetta white list.
L’articolo 7 dispone che il Governo promuova l’istituzione di una società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali.
L’articolo 7-bis, introdotto dalla Camera, incrementa da 500 a 550 milioni il limite massimo delle garanzie che lo Stato può prestare per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria.
Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI
L’articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa (cosiddetta nuova legge Sabatini). La modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all’apposito plafond, costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
L’articolo 8-bis introduce alcune modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI. L’articolo 8-ter modifica le garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria.
Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano