Sintesi del pacchetto di misure urgenti per assicurare la stabilità finanziaria, la crescita e l’equità adottate dal Governo con il Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 cosiddetto decreto “Salva Italia”.
I punti salienti del provvedimento
- deciso il completamento della riforma della previdenza con l’estensione dal primo gennaio 2012 a tutti del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni per le anzianità future
- anticipata l’introduzione sperimentale dell’IMU
- deliberato aumento dell’IVA in 2 punti percentuali
- divieto di uso del contante per pagamenti superiori ai 1000 euro
- finanziato un programma per accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali europei
- rifinanziato il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con l’obiettivo di mettere a disposizione delle PMI garanzie per circa 20 miliardi di credito
- attraverso la deducibilità integrale dell’IRAP-lavoro vengono favorite le imprese che assumono lavoratori e lavoratrici per un importo di 1,5 miliardi nel 2012, e 2 miliardi nel 2013 e nel 2014
MISURE PER LO SVILUPPO
1. Aiuto alla Crescita Economica (ACE)
sistemi di tassazione societaria adottati dalla maggior parte dei Paesi OCSE determinano un trattamento fiscale favorevole per il finanziamento tramite debito, rispetto a quello tramite capitale proprio, in quanto gli interessi passivi sul debito sono, in linea di massima, interamente deducibili, mentre la remunerazione del capitale proprio viene interamente sottoposta a tassazione.
Negli ultimi anni strumenti di aiuto alla crescita economica secondo il modello dell’ACE (Allowance for Corporate Equity) hanno incontrato crescente favore tra gli studiosi e interesse da parte dei policy¬makers. In particolare, sono stati caldeggiati dal FMI, soprattutto da quando la crisi finanziaria ha evidenziato i limiti di una struttura finanziaria delle imprese troppo squilibrata verso il debito.
Al fine di incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, l’introduzione dell’ACE intende, quindi, fornire un aiuto alla crescita volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio. L’obiettivo è quello della neutralità fiscale rispetto agli investimenti, nel senso che le imprese — nel presupposto che assumano le proprie decisioni di finanziamento e di investimento considerando solamente le aliquote dell’imposta societaria – dovrebbero tendenzialmente scegliere in maniera indifferente tra debito e capitale proprio come fonte di finanziamento.
Anticipando quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale, è introdotta una riduzione del prelievo delle imposte sui redditi commisurata al nuovo capitale immesso nell’impresa. In particolare, la misura esclude dalla base imponibile del reddito d’impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili accantonati a riserva, determinato tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici incrementabili di una percentuale per compensare il maggior rischio d’impresa. Per il primo triennio di applicazione della norma il rendimento è fissato al 3 per cento.
meccanismo applicativo previsto è di tipo incrementale; ciò sta significare che il beneficio si applica agli incrementi di capitale successivi a una certa data. L’ACE, quindi, concentra gli sgravi sul nuovo capitale, cioè sulle nuove iniziative, stimolando l’investimento tramite la riduzione del costo del capitale. Per le imprese di nuova costituzione l’incremento è costituito dall’intero patrimonio conferito.
2. Deducibilità dalle imposte dirette dell’IRAP dovuta sul costo del lavoro
La norma afferma la deducibilità integrale dalle imposte dirette dell’IRAP calcolata sul costo del lavoro non dedotto relativo al personale dipendente e assimilato, in deroga al principio generale di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali, già sancito dall’art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007.
Si tratta di una previsione che riduce in modo diretto il carico tributario sulle imprese nonché sul costo del lavoro in quanto anche l’IRAP è “percepita” come componente di tale costo. La norma ha potenziali effetti positivi sul mercato del lavoro.
Inoltre, questo intervento dovrebbe consentire di superare eventuali rilievi di incostituzionalità della indeducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi.
La norma determina effetti ulteriori, in termini di minore imposizione, rispetto a quelli già prodotti dalla norma vigente (art. 6, D.L. n. 185/2008) secondo la quale è deducibile dalle imposte sui redditi il 10 per cento dell’IRAP riferibile agli oneri finanziari e al costo del lavoro.
3. Incremento della deduzione forfetaria ai fini IRAP per lavoratrici e lavoratori di età inferiore ai 35 anni a tempo indeterminato
Si interviene sul costo del lavoro imponibile ai fini IRAP riconoscendo un incremento delle deduzioni forfetarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, attualmente fissate nella misura di 4.600 euro e 9.200 euro nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del mezzogiorno, portandole rispettivamente a 10.600 euro e a 15.200 euro per ogni lavoratrice e per ogni lavoratore di età inferiore a 35 anni a tempo indeterminato.
4. Trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate
Nel nostro ordinamento tributario sono molteplici i casi in cui, per effetto della deducibilità differita di componenti negativi imputati al conto economico, si è tenuti alla iscrizione in bilancio di attività per imposte anticipate (di seguito DTA). In particolare, nell’attuale contesto storico, il tema delle DTA sta assumendo crescente interesse per gli istituti creditizi e finanziari, considerato che:
a causa della crisi finanziaria, si registra un costante aumento delle “sofferenze”, cui segue l’aumento delle svalutazioni dei crediti deducibili soltanto in futuro e l’incremento delle già rilevanti DTA imputate in bilancio;
sulla base del nuovo accordo di Basilea (c.d. “Basilea III”), al fine di migliorare la qualità primaria dei patrimoni delle banche, sono stati definiti criteri più rigidi del patrimonio di vigilanza, prevedendo, tra l’altro, la non integrale computabilità, a detti fini, delle attività “non liquidabili”, tra cui vengono ricomprese le DTA.
In considerazione di ciò, la norma amplia la possibilità, già contenuta nell’art. 2, commi 56-58, del decreto-legge 29.12.2010, n. 225, convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), di trasformazione di DTA in crediti d’imposta al fine di rendere “liquide” tali attività che divengono così computabili nel patrimonio di vigilanza.
L’ampliamento ha l’obiettivo di assicurare la “certezza” del recupero delle DTA anche in talune situazioni sino a oggi escluse dalla norma. Viene, quindi, ampliata la casistica delle possibilità di conversione in crediti d’imposta delle DTA, al fine di assicurare in ogni momento il pieno realizzo delle stesse.
L’applicazione della norma è estesa ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Inoltre, poiché nei casi di liquidazione con patrimonio netto positivo il meccanismo vigente non consente il recupero di tutte le DTA, viene previsto che in tali situazioni la totalità delle residue DTA si converta in crediti d’imposta, indipendentemente dalla presenza di perdite d’esercizio.
5. Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali
Viene resa stabile la detrazione ai fini IRPEF pari al 36 per cento delle spese sostenute per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio, che fu introdotta nel 1998 e da allora sempre prorogata.
Inoltre, viene prorogata per l’anno 2012 la detrazione del 55 per cento per le spese relative ad interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. In sede di conversione è stata approvata l’estensione dell’agevolazione anche agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
A decorrere dall’anno 2013 per gli interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici troveranno applicazione le disposizioni relativa alla detrazione ai fini IRPEF pari al 36 per cento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio.
La detrazione del 36 per cento spetta ai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione edilizia e che hanno sostenuto le relative spese, se le stesse sono rimaste a loro carico.
Il limite di spesa, sul quale è possibile calcolare la detrazione, è fissato in 48.000 euro per ogni singola unità immobiliare. Trattandosi di un limite “complessivo”, qualora più soggetti realizzino interventi sulla medesima unità immobiliare, la detrazione dovrà comunque essere calcolata sul limite massimo di spesa pari a 48.000 euro e ripartita tra gli aventi diritto.
È stata, in particolare, introdotta una nuova fattispecie agevolabile, ammettendo alla detrazione ogni altro intervento necessario alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati o distrutti a seguito di calamità naturali. In tale ultimo caso, tuttavia, la detrazione spetta semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell’evento calamitoso. In sede di conversione è stata approvata una integrazione che consente la fruizione della detrazione anche per i casi in cui lo stato di emergenza sia stato dichiarato prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
6. Riallineamento partecipazioni
Viene prevista la proroga di un anno del regime dell’imposta sostitutiva che consente il riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all’avviamento ed alle altre attività immateriali (avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali) anche nel caso di operazioni straordinarie che hanno ad oggetto società il cui attivo di bilancio sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni. In tale ipotesi, infatti, nel bilancio individuale della società risultante dalla fusione i valori relativi all’avviamento ed alle altre attività immateriali sono inclusi nel valore di carico delle partecipazioni, senza possibilità di autonoma iscrizione. La disciplina che viene ora prorogata ha ampliato l’utilizzo del regime sostitutivo a situazioni in cui le attività immateriali non emergono in via immediata ma derivano, appunto, da maggiori valori insiti in partecipazioni di controllo prevedendo la possibilità di effettuare l’affrancamento limitatamente alle partecipazioni per le quali esiste l’obbligo di redigere il bilancio consolidato nel quale sono iscritte le predette tali attività immateriali una volta elise le partecipazioni.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate di pari importo da effettuarsi, rispettivamente, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012 nonché della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014. In sostanza, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e considerate le vigenti scadenze dei termini dei citati versamenti, le 3 rate sono da versare entro il 16 giugno 2013, 16 giugno 2014, 30 novembre 2014.
Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e, pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 2015.
In sede di conversione è stata prevista la possibilità di usufruire dei termini di versamento rateale dell’imposta sostitutiva anche per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti.
In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.
TASSAZIONE PATRIMONIALE DEGLI IMMOBILI
7. Anticipo IMU e tassazione della prima casa
Le disposizioni in materia di IMU sono finalizzate ad anticipare, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 il tributo previsto dal decreto sul federalismo fiscale municipale sostitutivo dell’ICI.
Rispetto all’impianto originario del nuovo tributo la principale modifica consiste nel superamento dell’anomalia della esenzione per le abitazioni principali. La reintroduzione del tributo sulle abitazioni principali appare in linea con le istanze del federalismo fiscale, poiché attribuisce una più ampia manovrabilità del più importante tributo comunale.
La base imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile. L’IMU garantisce complessivamente un maggior gettito grazie anche all’ampliamento della base imponibile, attraverso l’aumento sino ad un massimo del 60% – ai soli fini dell’IMU medesima – dei moltiplicatori previsti per i fabbricati iscritti in catasto.
L’aumento dei moltiplicatori risponde all’esigenza di ridurre il divario tra i valori risultanti dalle rendite attualmente iscritte in catasto e i reali valori di mercato degli immobili.
Interventi specifici volti all’adeguamento delle rendite stesse sono possibili in base alle segnalazioni dei comuni. Infatti i comuni possono, in base alle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 335 e 336 della legge n. 311 del 2004, chiedere all’Agenzia del territorio di avviare tale processo di aggiornamento.
È prevista un’aliquota di base pari allo 0,76 per cento che i comuni possono variare in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali.
L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali.
Con riferimento alla prima casa il gettito stimato dell’IMU sperimentale è sostanzialmente in linea con quello della vecchia ICI. Per le prime abitazioni, infatti, l’incremento del moltiplicatore catastale è contemperato da un lato dall’incremento della detrazione fissa che era fissata in 103,29 euro e ora passa a 200 euro, e dall’altro, dall’aliquota che era pari, in media, al 5 per mille e ora è fissata al 4 per mille. In sede di conversione è stato inoltre previsto che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di base pari ad € 200 sia maggiorata di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni. In tal modo, l’importo massimo della maggiorazione risulta pari ad € 400 che, unitamente alla detrazione di base, dà luogo ad una riduzione complessiva del tributo pari ad € 600. Ciò significa che nel caso di famiglie numerose e in presenza di rendite non molto alte l’imposta può abbattersi sino ad azzerarsi: su un totale di circa 19 milioni di “prime case”, con la modifica introdotta dalla manovra, il totale degli immobili che non pagheranno la nuova IMU arriva a circa 5,5 milioni.
L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell’aliquota fino allo 0,1 per cento. I comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili afferenti alle imprese (tale facoltà è consentita per tenere conto della circostanza che tali immobili continueranno ad essere tassati anche ai fini delle imposte dirette); ovvero nel caso di immobili locati.
Rispetto al decreto legge iniziale, le misure introdotte dal Parlamento determinano un incremento del 60% della base imponibile IMU per gli immobili appartenenti agli intermediari finanziari, mentre aumenta del 30% il prelievo sugli immobili adibiti ad usi produttivi.
È stata infine approvata una correzione del carico fiscale che grava sui terreni agricoli prevedendo la riduzione da 120 a 110 del coefficiente da applicare per la determinazione della base imponibile dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Tale riduzione è compensata dall’aumento da 120 a 130 dello stesso coefficiente da applicarsi ai terreni agricoli posseduti dai rentier.
È prevista una riserva a favore dello Stato di una quota dell’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.
8. Immobili detenuti all’estero
Ragioni di equità hanno indotto l’introduzione di un’imposta ordinaria sul valore degli immobili detenuti all’estero dalle persone fisiche, in misura pari a quella dovuta sugli immobili tenuti a disposizione in Italia (7,6 per mille). È previsto un credito d’imposta per le eventuali imposte patrimoniali dovute nel Paese in cui gli immobili sono situati.
9. TARES
Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è una razionalizzazione dei prelievi sui rifiuti attualmente in vigore e ingloba, inoltre, una componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
L’esigenza di una revisione della tassazione sui rifiuti – sollecitata anche dal decreto sul federalismo fiscale municipale – deriva dalle problematiche connesse alla frammentazione della disciplina degli attuali prelievi sui rifiuti (Tarsu, Tia 1 e Tia 2) e costituisce il completamento dell’originario disegno del legislatore di pervenire ad un unico prelievo.
comuni hanno enormi difficoltà nell’applicazione delle norme e, soprattutto, agiscono nell’incertezza sulla natura tributaria o meno degli ultimi due prelievi, con le relative problematiche di applicabilità dell’IVA non risolte neanche dopo l’intervento della Corte Costituzionale.
disegno dell’imposta riprende quello proposto nello schema di correttivo al decreto sul federalismo fiscale municipale approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre 2011 con alcune differenze. Infatti il tributo TARES ha un’unica base imponibile costituita dalla superficie dell’immobile.
A tale base imponibile si applicherà, per la parte relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la tariffa, deliberata da ciascun comune, che sarà commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. Analogamente agli attuali prelievi sui rifiuti, il tributo è dovuto sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche.
Alla tariffa per il servizio rifiuti si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie (elevabile dal Comune fino a 0,40 euro), destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
La decorrenza del tributo è stata fissata dal 1° gennaio 2013 per permettere ai comuni di predisporre i nuovi regolamenti, il piano finanziario e la determinazione delle tariffe per il servizio di raccolta rifiuti, sulla base dei costi ricavati dall’applicazione del metodo normalizzato.
Al fine di non penalizzare i comuni che hanno già realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico ed hanno quindi inquadrato il prelievo nell’ambito delle entrate patrimoniali, è stata prevista la possibilità di sostituire il tributo con una tariffa avente natura corrispettiva, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tale scelta evita possibili contestazioni in ordine all’applicazione dell’IVA sul prelievo da parte delle società di gestione dei rifiuti. Tali comuni devono comunque applicare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Tassazione patrimoniale dei valori mobiliari
10. Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati”
L’art. 19 approvato dal Parlamento prevede un “pacchetto” di nuove misure che riguardano le attività finanziarie detenute in Italia e all’estero, nonché gli immobili posseduti all’estero.
Da qui in avanti, l’allocazione all’estero degli investimenti non garantirà più una minore tassazione rispetto a chi, invece, li mantiene nel territorio dello Stato.
In particolare, per quanto riguarda le attività finanziarie sono previste tre diverse disposizioni:
la prima revisiona la disciplina dell’imposta di bollo già introdotta dal d.l. 98/2011;
la seconda prevede l’applicazione di una imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da
persone fisiche.
la terza introduce una imposta di bollo speciale da applicarsi alle attività finanziarie che hanno fruito del cosiddetto “scudo fiscale”;
Imposta di bollo
L’imposta di bollo per le comunicazioni relative a strumenti e prodotti finanziari è pari all’1 per mille annuo per il 2012 e all’1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.
Si chiarisce che tra i prodotti e strumenti finanziari che pagheranno la nuova imposta di bollo proporzionale sono compresi anche i buoni fruttiferi postali per i quali, tuttavia, è stabilita una soglia di esenzione, qualora complessivamente non superino il valore di 5.000 euro. Cambiano le regole che disciplinano il bollo sugli estratti conto bancari e postali, sui rendiconti dei libretti di risparmio.
Tali estratti e rendiconti sono soggetti ad una imposta fissa pari a:
- 34,20 euro se il cliente è persona fisica, con una esenzione, qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a euro 5.000. L’esenzione, quindi, spetta anche ai contribuenti con i conti “in rosso”;
- 100 euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.
Attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche
Ragioni di equità e coerenza del sistema sono alla base della introduzione anche di una imposta ordinaria sulle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche che “sfuggirebbero” all’imposta di bollo introdotta dallo stesso art.19 del d.l. n. 201/2011. L’imposta colpisce il valore di mercato delle attività e si applica con le stesse aliquote previste per l’imposta di bollo sulle attività detenute in Italia. Viene previsto un credito d’imposta per le eventuali imposte patrimoniali dovute nel Paese in cui le attività sono detenute.
Attività finanziarie “scudate” – Imposta di bollo speciale
È introdotta una imposta di bollo speciale a regime per le attività finanziarie “scudate”. Il pagamento dell’imposta consente di continuare a mantenere la secretazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria. L’imposta è fissata al 10 per mille per l’anno 2012, al 13,5 per mille per l’anno 2013 e al 4 per mille a decorrere dall’anno 2014 e non è dovuta dai contribuenti che scelgono di rinunciare all’anonimato.
Attività finanziarie “scudate” – Una tantum
È istituita, per il solo 2012, una imposta straordinaria del 10 per mille sulle attività finanziarie “scudate” che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state prelevate o, comunque, dismesse.
TASSAZIONE DI ALCUNI BENI MOBILI REGISTRATI
11. Addizionale erariale sul bollo delle auto
La norma prevede l’introduzione a partire dai pagamenti dovuti dal 1° gennaio 2012, di un’addizionale erariale alla tassa automobilistica regionale, da versare allo Stato, sulle autovetture e sugli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone di potenza superiore a 185 chilowatt.
La misura dell’addizionale è fissata in 20 euro per ogni chilowatt di potenza che supera il suddetto limite di 185 chilowatt.
In sede di conversione è stata prevista la riduzione dell’addizionale:
a 12 euro dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;
a 6 euro dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo;
a 3 euro dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo.
Decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo, l’addizionale non è più dovuta. I predetti periodi decorrono dall’anno successivo a quello di costruzione.
12. Diritti di stazionamento per le imbarcazioni da diporto
Si prevede l’introduzione di una tassa di stazionamento,navigazione, ancoraggio e rimessaggio, per le unità da diporto nazionali ed estere che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati.
La tassa è dovuta per ogni giorno o frazione di esso e non si applica alle navi ed imbarcazioni da diporto di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, nonché ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’imbarcazione o della nave al cui servizio.
La misura della tassa varia da un minimo di 5 euro al giorno (per le piccole imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 10 e i 12 metri) ad un massimo di 703 ero al giorno (per le navi di lunghezza superiore a 64 metri).
In sede di conversione è stata prevista la riduzione della tassa:
del 15 per cento dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto;
del 30 per cento dopo 10 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto;
del 45 per cento dopo 15 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. I predetti periodi decorrono dall’anno successivo a quello di costruzione.
Sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
Per una più semplice gestione della tassa è previsto anche il pagamento con moneta elettronica (Bancomat e carte di credito) e sistemi telematici individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
13. Tassazione aeromobili privati
Viene istituita un’imposta erariale sugli aeromobili privati, analoga a quella a suo tempo disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge n. 151 del 1991, poi abrogata nel 1994.
Il presupposto dell’imposta è l’immatricolazione dell’aeromobile nel registro aeronautico nazionale nonché la richiesta del rilascio o del rinnovo del certificato
di revisione della aeronavigabilità del medesimo.
L’imposta è applicata sulla base di aliquote progressive per chilogrammo di peso dell’aeromobile. In considerazione delle loro caratteristiche costruttive, le aliquote sono raddoppiate per gli elicotteri, mentre per gli alianti, i motoalianti, gli autogiri e gli aerostati l’imposta è determinata in misura fissa a prescindere dal loro peso.
La misura dell’imposta varia da un minimo di 1,5 euro al chilo (per gli aerei fino a 1000 chili) a 7,55 euro al chilo (per gli aerei di peso superiore a 10000 chili).
L’imposta è dovuta all’atto dell’inoltro della richiesta del certificato ed il suo versamento è requisito necessario per il rilascio od il rinnovo del medesimo. L’imposta non è annuale, ma è calcolata, sulla base delle misure annuali indicate al comma 1 del provvedimento, in relazione all’intero periodo di validità del certificato. Se il certificato che si va a richiedere ha durata inferiore ad un anno, essa è dovuta nella misura di un dodicesimo della misura annuale per ogni mese di validità del certificato stesso.
Sono esenti dall’imposta gli aeromobili di Stato ed equiparati, quelli che effettuano servizi di linea, non di linea e del lavoro aereo; analoga esenzione è prevista per glia aeromobili delle scuole di pilotaggio, dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia. Infine, sono esenti anche gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita e gli aeromobili destinati esclusivamente all’elisoccorso o all’aviosoccorso.
Misure per il consolidamento fiscale
La realizzazione degli obiettivi programmatici sui saldi è assicurata dalla rimodulazione delle accise sui carburanti per autotrazione e dall’incremento delle aliquote IVA.
14. Rimodulazione delle accise
Gli incrementi delle aliquote di accisa sulle benzine, sul gasolio, sui GPL e sul gas naturale, impiegati come carburanti sono stati determinati in coerenza con i recenti orientamenti comunitari contenuti nella proposta di direttiva del Consiglio in materia di tassazione dell’energia, in modo da ridurre il differenziale di tassazione che grava sulla benzina e sugli altri carburanti.
Gli incrementi decorreranno dall’entrata in vigore del decreto.
La disposizione prevede che gli incrementi di accisa sul gasolio usato come carburante vengano rimborsati agli esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nonché ad alcune categorie esercenti il trasporto di persone, al fine di neutralizzarne gli effetti.
Attesa, poi, la rilevanza quantitativa degli aumenti di aliquota prefigurati, si ripropone, per ragioni di equità, l’obbligo di denuncia delle giacenze in capo agli esercenti depositi per uso commerciale ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.
15 Incremento delle aliquote IVA
Dal 1° ottobre 2012 è disposto l’incremento di due punti percentuali dell’aliquota ridotta e dell’aliquota ordinaria IVA che saliranno, rispettivamente, al 12% e al 23%.
16 Trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto di particolare rilevanza
Infine, si segnala che la manovra prevede un diverso trattamento delle indennità di fine rapporto in denaro e in natura, relative a rapporti di lavoro dipendente, amministratore, revisore e sindaco, quando le stesse sono di particolare entità.
Si prevede, in particolare, che la tassazione separata compete solo fino all’importo di 1.000.000 di euro di base imponibile; l’eccedenza è interamente assoggettata all’imposta personale e progressiva sul reddito e si rendono ovviamente dovute le addizionali comunale e regionale.
MISURE PER L’EMERSIONE DEGLI IMPONIBILI E PER LA TRASPARENZA
17. Regime premiale per favorire la trasparenza e l’emersione
Per favorire la trasparenza e l’emersione di basi imponibili è istituito un regime opzionale di “trasparenza fiscale” che prevede, a fronte di una volontaria accettazione di adempimenti in grado di rafforzare i controlli e l’accertamento da parte del fisco, un effetto premiale per le imprese e i professionisti.
Il regime si applica ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività d’impresa, in forma individuale o attraverso società di persone.
L’idea innovativa alla base del nuovo regime è quella di abbinare la volontaria accettazione di adempimenti che potenziano la capacità di controllo del fisco (in particolare, l’invio telematico al fisco dei corrispettivi, delle fatture e delle risultanze delle cessioni non soggette a fattura, ovvero l’istituzione di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o d’impresa esercitata) a una serie di vantaggi in termini di sostanziale riduzione degli adempimenti amministrativi, di tutoraggio prestato dall’Agenzia delle entrate, di attivazione di una corsia preferenziale per i rimborsi e le compensazioni dei crediti IVA (particolarmente importante per chi esporta).
L’accesso al tutoraggio offerto dall’Agenzia delle entrate comporterà, ad esempio, la predisposizione automatica da parte della stessa dei modelli di liquidazione, versamento e dichiarazione dell’IVA e del modello semplificato 770 dei sostituti d’imposta.
Il regime sarà graduato su più livelli. Infatti, la disposizione prevede ulteriori benefici per i soggetti in regime di contabilità semplificata come la determinazione del reddito imponibile IRPEF secondo il criterio di cassa e l’esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dall’acconto ai fini IVA.
Ai soggetti cui si applicano gli studi di settore, i quali dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità ai fini dell’applicazione degli studi medesimi, sono riservate alcune disposizioni di favore proprio in ragione della presenza di comportamenti indicativi di un minor rischio di evasione e a condizione che abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi. Condizione necessaria per l’applicabilità di tali disposizioni è costituita dalla necessità che la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore applicabile. Deve trattarsi quindi di soggetti denominati “congrui” e “coerenti”.
Ai fini dell’emersione di base imponibile con l’emendamento approvato dal Parlamento si è stabilito che i dati e le notizie non rispondenti al vero fornite dal contribuente durante l’attività istruttoria esercitata ai fini dell’accertamento configurano un reato solo se a seguito delle richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria si configurano reati tributati (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ecc.).
I dati relativi ai conti correnti bancari che gli intermediati devono comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate confluiscono nell’Archivio dei rapporti finanziari, nella sezione ad hoc dell’Anagrafe tributaria. Le modalità di comunicazione saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni di categoria del settore, fissando adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative sia per la trasmissione dei dati sia per la loro conservazione. È inoltre previsto che l’Agenzia delle entrate trasmetta annualmente una relazione al Parlamento per comunicare i risultati ottenuti grazie all’invio dei dati relativi ai conti correnti.
Altre novità introdotte in sede di conversione riguardano:
Modifica meccanismi di fruizione delle rateazioni concesse da Equitalia per i debiti iscritti a ruolo. Viene resa strutturale la possibilità, in presenza di peggioramento della situazione di difficoltà economica del contribuente, che già fruisce di una rateazione, di ottenere un prolungamento della stessa fino ad massimo di ulteriori 6 anni.
Al fine di venire incontro agli stessi debitori si prevede, inoltre, la possibilità per il debitore di richiedere un piano di ammortamento a rata crescente.
Complessivo riassetto del sistema di remunerazione di Equitalia. In tale contesto, in particolare, l’aggio viene sostituito da un meccanismo di rimborso dei costi fissi di gestione, quali risultanti dal bilancio certificato delle aziende di riscossione, e che dovrà tener conto del processo di efficientamento, ottimizzazione e riduzione degli stessi costi perseguito da Equitalia spa.
Slittamento, di un anno, delle disposizioni introdotte dal dl 70/2011 che prevedono l’eliminazione della possibilità delle società del Gruppo Equitalia di riscuotere le entrate dei Comuni e una diversa regolamentazione del sistema di accertamento e riscossione delle entrate degli stessi Comuni.
Dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi. Viene eliminato sia l’obbligo di prestazione di garanzia, sia la decadenza automatica in caso di ritardo nel pagamento di rate successive alla prima.
Facoltà per il debitore, con l’accordo agente della riscossione, di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato, evitando la vendita all’incanto. Il prezzo di vendita non potrà essere inferiore al valore determinato ai sensi della normativa sulla riscossione e l’eventuale eccedenza rispetto alle somme dovute spetterà allo stesso debitore.
18. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1000 euro e contrasto all’uso del contante
Al fine di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti, viene introdotta una nuova disposizione secondo cui 1’utilizzo legale dei contanti e dei titoli al portatore come mezzo di pagamento è ridotto da euro 2.500 a euro 1.000.
L’intervento garantisce non solo la maggiore efficacia delle misure per il contrasto degli illeciti finanziari, ma anche un potenziamento degli strumenti di contrasto dell’evasione fiscale.
Si prevede un accordo tra ABI e associazioni rappresentative delle imprese volto a stabilire regole generali propedeutiche alla riduzione delle commissioni relative all’utilizzo delle carte di credito e la verifica da parte del MISE e del MEF dell’efficacia di tali accordi.
Si propongono anche alcune norme finalizzate a disincentivare l’uso del contante che, come noto,nel nostro Paese riveste ancora un ruolo importante e non in linea con la media dei Paesi europei, generando costi di gestione non espliciti per l’economia nel suo complesso, che ammontano a 10 miliardi di euro l’anno per il sistema Paese.
Tale obiettivo viene perseguito attraverso la modernizzazione dei sistemi di pagamento e di riscossione da e per le pubbliche amministrazioni locali e i loro enti.
Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano