L’articolo 1, comma 501, della Legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha provveduto a ridurre ulteriormente la quota di deducibilità dei costi delle auto del professionisti e delle imprese a partire dal 2013 (art. 164 del DPR 917/1986).
L’aliquota per la deducibilità dei costi connessi all’acquisto ed all’utilizzo di autoveicoli destinati ad essere utilizzati in maniera promiscua nell’ambito della propria attività di impresa (e quindi anche per uso privato) e nell’ambito dell’esercizio di un’attività professionale è ora fissata al 20%.
La materia, che è disciplinata dall’art. 164 del TUIR, ha subito numerose rivisitazioni nel corso degli ultimi anni, con progressivi tagli alla quota di deducibilità, il tutto a svantaggio deo contribuente. Prima dell’ulteriore taglio apportato dalla legge di stabilità, l’aluqiota era stata recentemente ridotta dal 40% al 27,5% come previsto dall’art.4, comma 72 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, meglio nota come “Riforma Fornero del lavoro”.
La deducibilità rimane possibile sempre per un solo veicolo nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale mentre se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
Resta invariato il costo di acquisto massimo fiscalmente riconosciuto per le autovetture e gli autocaravan pari ad € 18.075,99 (35 milioni di vecchie lire, non si tiene conto dell’eccedenza) e pertanto, avuto conto della nuova e più bassa aliquota di deducibilità, il risparmio fiscale massimo si attesta su un massimo di € 3.615,20, distribuiti su 4 anni per i professionisti ed in 5 anni per le imprese.
Per i motocicli ed i ciclomotori il costo massimo fiscalmente riconosciuto è rispettivamente pari ad € 4.131,66 e ad € 2.065,83.
I costi di locazione e di noleggio non sono fiscalmente rilevanti per la parte che eccede € 3.615,20 annui per le autovetture, € 774,69 per i motocicli ed € 413,17 per i ciclomotori. Avuto conto della nuova aliquota al 27,5% il costo massimo deducibile sarà quindi rispettivamente di € 994,00 , € 213,00€ ed € 114,00 annui.
Nulla cambia per la detrazione Iva né per la quota di deducibilità riservata agli agenti di commercio ed ai rapresentanti i quali continueranno a beneficiare di una aliquota di deducibilità pari all’80% oltre a poter acquistare vetture di valore più elevato in quanto il limite è fissato in € 25.822,85 (50 milioni di vecchie lire).