Il Parlamento europeo ha approvato nuove per porre fine alla pratica dell’arenamento sulle spiagge dei paesi emergenti per rottamare le vecchie navi e per assicurare che queste siano invece riciclate in impianti riconosciuti.
L’arenamento delle navi (cd. “beaching”) finalizzato allo smantellamento, che certamente rappresenta la soluzione più pratica ed economica per gli armatori dei paesi occidentali, mette a rischio la salute dei lavoratori, la sicurezza e l’ambiente, atteso l’impatto altamente inquinante.
Un elenco comunitario degli impianti di riciclaggio delle navi
In futuro, le navi registrate nell’UE dovranno essere smantellate in impianti di riciclaggio approvati dall’UE, che dovranno soddisfare requisiti specifici, essere certificati e sottoposti a regolari ispezioni.
Durante i negoziati, il Parlamento ha rafforzato i requisiti proposti, obbligando tra l’altro le società di riciclaggio navale a operare in strutture permanenti, che devono essere progettate, costruite e gestite in sicurezza e rispettando l’ambiente. Le imprese di riciclaggio dovrebbero limitare i materiali pericolosi in tutto il processo di smantellamento e manipolare i materiali e i rifiuti pericolosi unicamente su suoli impermeabili con un efficace sistema di drenaggio. I quantitativi effettivi di materiali pericolosi dovranno essere documentati e il loro trattamento autorizzato solo presso impianti di trattamento dei rifiuti o di riciclaggio.
Sia le navi comunitarie, sia quelle non comunitarie, saranno oggetto del regolamento poiché dovranno produrre un inventario dei materiali pericolosi quando entrano nei porti dell’UE. Saranno gli Stati membri a stabilire le misure di esecuzione, comprese le sanzioni in caso di violazione delle norme.
Inoltre, la Commissione dovrà presentare uno studio sulla fattibilità su uno strumento finanziario che agevoli un corretto riciclaggio delle navi all’insegna della sicurezza e, se del caso, presentare una proposta legislativa entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Prossime tappe
Il regolamento si applicherà alle navi non prima di due anni, e al più tardi cinque anni, dopo la sua entrata in vigore. L’eventuale data dipenderà da quando la capacità di riciclaggio degli impianti figuranti nell’elenco UE supererà la soglia di 2,5 milioni di tonnellate.
Le disposizioni in materia d’impianti di riciclaggio delle navi saranno applicate un anno dopo l’entrata in vigore del regolamento (20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale UE).