Determinazione del compenso spettante agli avvocati e corretta individuazione dei minimi tariffari previsti dall’art. 4 del D.M. 55/2014 con riferimento alla fase istruttoria
L’art. 4 del D.M. 55/14 disciplina i “parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”. Tale disposizione prevede la possibilità di aumentare e diminuire fino ad una certa misura percentuale i compensi forensi (i c.d. valori medi) indicati nella tabella allegata allo schema di decreto per ciascuna delle quattro fasi del processo che lo stesso decreto ha individuato nella fase di studio, introduttiva, trattazione o istruttoria, decisionale.
Era, pertanto, evidente l’intenzione del legislatore in merito alla fase istruttoria, da una parte, di limitare la possibilità di diminuire il compenso e dall’altra parte di prevedere un aumento maggiore rispetto all’80% stabilito per le altre fasi, proprio in considerazione del maggiore dispendio di tempo, energie e dell’attività posta in essere dall’avvocato per affrontare la fase di trattazione che da sempre è quella decisiva di ogni procedimento.
Tuttavia, l’art. 4 ha faticato e non poco ha trovare la giusta applicazione, a volte è stato completamente disatteso, per quanto concerne la corretta interpretazione relativamente alla fase istruttoria. Infatti, l’utilizzo dell’espressione “diminuzione fino al”, se per quanto concerne le altre fasi non ha creato problemi di applicazione concreta poiché tutte interessate da una “diminuzione fino al 50%”, per quanto concerne la fase istruttoria l’espressione diminuzione fino al 70% è stata erroneamente interpretata ed applicata come una mera riduzione del 70% del compenso previsto per la fase istruttoria, sovvertendo in pratica ciò che il legislatore si era prefissato, ovvero una diminuzione del compenso maturato per la fase istruttoria in misura inferiore rispetto a quella prevista per le altre fasi.
In altre parole, l’intento del legislatore, che non a caso utilizza il termine diminuzione e non il termine riduzione, era quello di prevedere per la fase istruttoria che “è quella che più di tutte caratterizza e definisce lo spessore della controversia” una riduzione del compenso nella misura massima del 30% rispetto a quello previsto dal D.M. 55/14 per la corretta individuazione del c.d. minimo tariffario.