Il D.M. n. 65535 del 14 gennaio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10/04/2013 riporta le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell’art. 7 delle legge 3 febbraio 2011, n. 4.
Il decreto prevede l’obbligo, da parte degli allevatori bufalini, di registrare giornalmente il quantitativo di latte prodotto da ciascun animale bufalino presente in stalla e in produzione e di trasmettere i dati al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) secondo le modalità di cui all’art. 5 del medesimo decreto.
La circolare Mipaaf PQA 7013 del 22 aprile 2013 attuativa del citato decreto stabilisce gli obblighi dell’allevatore e le modalità di trasmissione delle dichiarazioni di produzione.
Gli obblighi per l’allevatore
A far data dal 1° maggio 2013, l’allevatore ha l’obbligo di trasmettere con cadenza mensile, entro i primi 10 giorni lavorativi del mese stesso, la dichiarazione dei dati di produzione del primo giorno del mese per singolo capo bufalino unitamente all’indicazione del numero delle bufale in produzione e al quantitativo di latte di massa prodotto per il mese precedente.
Sempre a far data dal 1° maggio 2013 l’allevatore ha l’obbligo di trasmettere, entro il primo giorno lavorativo di ciascuna settimana del mese, la dichiarazione settimanale con i quantitativi di latte di massa prodotti nella settimana precedente.
Trasmissione dei dati produttivi in via telematica
Per semplificare la trasmissione dei dati mensili e settimanali l’Amministrazione ha predisposto, sul portale dei servizi del Mipaaf, una specifica applicazione telematica accessibile tramite credenziali personali (username e password).
Articolo tratto da: Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali