La predisposizione del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (più conosciuto con l’acronimo DUVRI) è un obbligo in materia di sicurezza del lavoro, previsto dall’art. 26, 3° comma del D. Lgs. n. 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza del lavoro.
Secondo detta norma il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
A tal fine il datore di lavoro committente è tenuto ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi – il cd. DUVRI – che indichi le misure adottate per eliminare (o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo) i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
La denominazione DUVRI, non inserita nel citato Testo Unico, ma divenuta ormai d’uso comune, deriva dalla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata sulla G.U. n. 64 del 15 marzo 2008, recante norme sulla sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, sulla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi e sulla determinazione dei costi della sicurezza.
Il DUVRI deve essere elaborato qualora un’impresa esterna intervenga nell’unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all’obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Ora con le modifiche apportate dal Decreto Legge 69/2013 (cd. “Decreto del fare”) all’art. 26 del d.lgs. 81/2008 il Duvri in determinati casi potrà essere omesso laddove si individui un la figura di un preposto aziendale con mansioni di coordinatore.
In particolare è prevista tale opzione in caso di attività classificate “a basso rischio”: il datore di lavoro potrà decidere di non predisporre il Duvri e di incaricare, in alternativa, un preposto in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali (periodicamente aggiornato e che abbia conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro) il quale sovraintenda alle attività di sicurezza e coordinamento dei lavori.
Quanto alla nozione di attività classificate “a basso rischio” il “decreto del fare” prevede altresì l’introduzione del comma 6-ter nell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 con rimando a successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare i settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL.