Sono in vigore da oggi 6 febbraio 2016 i due decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2015 in tema di depenalizzazione.
Pubblicati entrambi sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2016, terminata la vacatio legis, da oggi molte fattispecie già costituenti reato sono sanzionate in via amministrativa o civilistica, come riassuntivamente esposto nello schema che segue.
L’entrata in vigore delle norme esplicherà effetti non solo per il futuro ma anche sui processi in corso e perfino in caso di condanne passate in giudicato in applicazione del principio del favor rei e delle specifiche disposizioni sulla retroattività delle norme. In tale ultima ipotesi il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto di condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
Vedi anche:
- D.Lgs. 7 2016 – Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.
- D.Lgs. 8 2016 – Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
- Depenalizzazione: abrogazione di reati e introduzione di sanzioni amministrative e civili.
Segue un elenco ufficioso dei principali rati interessati dall’intervento normativo, con indicazione della precedente pena e della nuova sanzione, civile o amministrativa.
Reato | Pena precedente | Nuova sanzione |
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Reati contro la fede pubblica | ||
Falsità in scrittura privata (Art. 485) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni | Sanzione civile da € 200 a € 12.000 |
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni | Sanzione civile da € 200 a € 12.000 |
Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’articolo 486 | Disposizioni sulle falsità materiali in scritture private | Sanzione civile da € 200 a € 12.000 |
Uso di atto falso. Atto privato (Art. 489, co. 2) | Disp. sulle falsità materiali in scritture priv. con pene ridotte di un terzo | Sanzione civile da € 200 a € 12.000 |
Soppressione, distruz. e occultam. di scritture private vere (Art. 490) | Pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485 | Sanzione civile da € 200 a € 12.000 |
Reati contro la moralità e il buon costume | ||
Atti osceni (Art. 527, co. 1) | Reclusione da 3 mesi a 3 anni | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2) | Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 103 € | Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 |
Reati contro la persona | ||
Ingiuria (Articolo 594) | Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 516 € – Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 € (con attribuzione di fatto determinato) | Sanzione civile da € 100 a € 8.000 – Sanzione pecuniaria civile da € 200 a € 12.000 (con attribuzione di fatto determinato o commesso in presenza di più persone) |
Reati contro il patrimonio | ||
Sottrazione di cose comuni (Art. 627) | Reclusione fino a 2 anni o multa da € 20 a € 206 | Sanzione civile da € 100 a € 8.000 |
Danneggiamento semplice (Art. 635, co. 1) | Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 309 € | Sanzione civile da € 100 a € 8.000 |
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647) | Reclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 309 € | Sanzione civile da € 100 a € 8.000 |
Contravvenzioni di polizia | ||
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652 commi 1-2) | Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 309 € – Arresto da 1 a 6 mesi ovvero ammenda da euro 30 a 619 € (in caso di informazioni o indicazioni mendaci) | Sanzione amm.va da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amministrativa da € 6.000 a € 18.000 (in caso di informaz. o indicazioni mendaci) |
Abuso della credulità popolare (Art. 661) | Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 1.032 € | Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € |
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, co. 1, 2 e 3) | Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 309 € – Pena pecuniaria e detentiva sono applicate congiuntamente (se contro divieto autorità) | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 15.000 – Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 30.000 (se contro divieto autorità) |
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726) | Ammenda da 258 a 2.582 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000 |
Reato | Pena precedente | Nuova sanzione |
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Stupefacenti | ||
Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del Dpr 309/1990) | Ammenda da 516 a 5.164 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
Previdenza | ||
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art. 2 del Dl 463/1983) | Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
Circolazione stradale | ||
Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del Dlgs 285/1992) | Ammenda da 2.257 a 9.032 | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
Riciclaggio | ||
Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del Dlgs 231/2007) | Multa da 2.600 a 13.000 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del Dlgs 231/2007) | Multa da 2.600 a 13.000 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
Reati societari | ||
Impedito controllo ai revisori (Art. 29 del Dlgs 39/2010) | Ammenda fino a 75.000 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
Reati fallimentari | ||
Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del Rd 267/1942) | Ammenda fino a 258 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000 |
Assegni | ||
Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del Rd 1736/1933) | Pena pecuniaria da 5 a 51 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000 |
Interruzione della gravidanza | ||
Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978) | Multa fino a 51 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000 |
Pubblica sicurezza | ||
Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del Rd 234/1931) | Ammenda da 20 a 200 € o arresto fino a 2 anni | Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 |
Diritto d’autore | ||
Abusiva concessione in noleggio (Art. 171-quater del legge 633/1941) | Arresto sino a 1 anno o ammenda da 516 a 5.164 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
Reati di guerra | ||
Omissione di denuncia di beni (Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945) | Arresto non inferiore nel minimo a 6 mesi o ammenda non inferiore a 1.032 €- Arresto non inferiore a 3 mesi o ammenda non inferiore a 516 € | Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 – Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 30.000 |
Macchine utensili | ||
Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965) | Ammenda da 77 a 310 € o arresto fino a 3 mesi | Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 |
Carburanti | ||
Installazione e/o esercizio impianti carburanti in assenza di concessione (Art. 16, 4 coc.ma, d.l. 745/70) | Ammenda da 77 a 310 € o arresto fino a 3 mesi | Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 |
Commercio | ||
Installazione o esercizio di impianti | Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 51 a 516 € | Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 |
Contrabbando e violazioni doganali | ||
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del Dpr 43/73) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del Dpr 43/73) | Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del Dpr 43/1973) | Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
Altri casi di contrabbando (Art. 292 del Dpr 43/1973) | Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del Dpr 43/1973) | Multa fino a € 258 | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |