Nessuna imposta di bollo per chi usufruisce delle prestazioni ambulatoriali erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, anche se l’importo del ticket da pagare supera € 77,47 quale importo dovuto per una singola ricetta o somma di più ricette di varie branche specialistiche.
È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 15 gennaio 2014.
Come precisato dalla risoluzione, infatti, il pagamento del ticket, che il cittadino versa per ottenere l’assistenza sanitaria, rientra tra i contributi obbligatori per i quali è prevista l’esenzione dal bollo (art. 9 della Tabella B del DPR n. 642/1972).
É stato rilevato che in applicazione della previsione recata dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, “Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non può contenere più di sei tipi di prestazioni; …”.
Le prestazioni ambulatoriali, raggruppate secondo le branche specialistiche ai fini dell’applicazione dei limiti di prescrivibilità per ricetta e di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, sono elencate nell’Allegato n. 3 al D.M. 22 luglio 1996 (“Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe”).
L’importo massimo del ticket da corrispondere è stato fissato dalla citata legge n. 724 del 1994 in Euro 36,15 a ricetta (“adesso Euro 46,15 con l’aggiunta della quota fissa di Euro 10,00”).
Dal combinato disposto delle norme fin qui menzionate discende che per determinate prestazioni appartenenti a branche diverse il medico deve compilare più ricette e accade con frequenza che l’importo complessivo del ticket a carico dell’utente, derivante dalla somma degli importi delle singole ricette, superi il tetto di € 77,47.
É stato quindi richiesto all’Agenzia delle Entrate se sia corretto il modo di operare di talune ASL ovvero il raggruppamento delle prestazioni presenti nelle varie ricette registrate in un’unica ricevuta di pagamento per cui può determinarsi il superamento della sogli di € 77,47 con relativa necessità di apporre il bollo.
Secondo l’Agenzia l’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte prima, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 (importo così determinato dall’art. 7-bis, comma 3, del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, a decorrere dal 26 giugno 2013) per ogni esemplare di “(…) ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Inoltre, la nota 2 all’articolo 13 citato, prevede che l’imposta non è dovuta – tra gli altri casi – “ a) quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47)…”.
In deroga alle previsioni recate dalla Tariffa, tuttavia, nella Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 (e in leggi speciali) sono previste specifiche ipotesi di esenzione dall’imposta di bollo degli atti e documenti elencati nella Tariffa.
Ai fini in esame, rileva, in particolare la previsione recata dall’articolo 9 della Tabella B, annessa al citato decreto presidenziale, che esenta dal pagamento dell’imposta gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e le ricevute dei contributi.
A parere dell’A.E., nell’ambito applicativo di tale disposizione devono essere ricondotte anche le ricevute che attestano il pagamento del ticket sanitario in quanto detto pagamento concretizza un contributo obbligatorio che il cittadino deve versare, a norma di legge, per ottenere l’assistenza sanitaria.
L’articolo 1 del DL 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 – Misure in materia di assistenza specialistica e farmaceutica – prevede, infatti, che “Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure…”.
Il versamento del ticket rappresenta, dunque, una contribuzione obbligatoria richiesta ai cittadini per la partecipazione alla spesa sanitaria.
L’Agenzia delle Entrate precisa dunque che le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria previsto dalla legge n. 8 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, ancorché l’importo sia superiore al limite di euro 77,47, previsto dall’articolo 13 della citata Tariffa.