Etichetta di provenienza del grano della pasta, riso e pomodoro ancora in vigore fino al 31 dicembre 2021
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Prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione dell’origine del grano per la pasta di semola di grano duro, dell’origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati.
I Ministri dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole alimentari e forestali hanno firmato un decreto ministeriale che prolunga i provvedimenti nazionali in vigore anche oltre il 1° aprile, data di entrata in applicazione del regolamento europeo 775 del 2018.
Cosa è indicato sulle etichette italiane per pasta riso e pomodoro
Pasta
Il decreto grano/pasta (DM 26 luglio 2017) prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
- Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
- Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.
Riso
Il provvedimento relativo all’indicazione dell’origine del riso (DM 26 luglio 2017) prevede che sull’etichetta del riso devono continuare a essere indicati:
- Paese di coltivazione del riso;
- Paese di lavorazione;
- Paese di confezionamento.
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia” Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Pomodoro
Le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia, a norma del DM 16 novembre 2017, devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
- Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
- Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.
Origine visibile in etichetta
Le indicazioni sull’origine devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.