Firmato dal ministro della giustizia il regolamento sulle specializzazioni forensi ovvero per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Il regolamento è frutto del confronto tecnico del Ministero con il Consiglio nazionale forense e tutte le componenti dell’avvocatura associata.
Il regolamento, al vaglio del ministero da mesi, si fonda su due requisiti distinti, uno per il conseguimento del titolo di avvocato specialista e l’altro per il suo mantenimento.
Fissati standard omogenei per il conseguimento dei titoli specialistici basati sia sull’esperienza che sulla formazione.
La formazione potrà essere conseguita dagli avvocati con corsi specifici quanto all’esperienza frutto della mole di cause attinenti una determinata materia che gli avvocati dimostreranno di aver svolto nell’arco temporale di riferimento.
Quanto all’esperienza l’avvocato deve aver maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 8 anni, inoltre deve aver esercitato negli ultimi 5 anni “in modo assiduo, prevalente e continuativo, attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione” ovvero, nei cinque anni precedenti, deve avere ricevuto almeno quindici incarichi professionali rilevanti in quella materia.
Nel caso di domanda fondata su comprovata esperienza, il Cnf convoca l’istante per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione.
Per quanto riguarda la frequentazione dei corsi di specializzazione in alternativa alla dimostrazione della comprovata esperienza, l’avvocato deve avere aver frequentato negli ultimi cinque anni, con esito positivo, i corsi di specializzazione per la materia di riferimento.
Le aree di specializzazione individuate sono 18 e il regolamento stabilisce che l’avvocato può conseguire il diploma di specializzazione in non più di due:
- diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
- diritto agrario;
- diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
- diritto dell’ambiente;
- diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
- diritto commerciale, della concorrenza e societario;
- diritto successorio;
- diritto dell’esecuzione forzata;
- diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
- diritto bancario e finanziario;
- diritto tributario, fiscale e doganale;
- diritto della navigazione e dei trasporti;
- diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;
- diritto dell’Unione europea;
- diritto internazionale;
- diritto penale;
- diritto amministrativo;
- diritto dell’informatica.
La scelta delle due specializzazioni tra quelle sopra indicate può essere successivamente mutata, presentando domanda per un nuovo titolo di specializzazione e contestualmente rinunciando a uno di quelli già ottenuti.