Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventa operativo il decreto interministeriale n. 69 del 23 marzo 2011. Il provvedimento introduce una misura strutturale, complementare all’intervento sulle grandi imprese in amministrazione straordinaria, a sostegno delle aziende subfornitrici che potranno accedere al Fondo Centrale di Garanzia.
La misura, che ha l’obiettivo di migliorare e rendere più flessibili le condizioni di intervento del Fondo di Garanzia per facilitare l’accesso al credito, è stata disegnata allo scopo di supportare i piccoli subfornitori nella fase immediatamente conseguente la crisi dell’azienda committente, quando il blocco delle commesse e il forte fabbisogno di liquidità rendono indispensabile, per la prosecuzione delle attività e il rilancio verso altri mercati, il ricorso al credito bancario.
Grazie al nuovo provvedimento la garanzia del Fondo per le piccole imprese subfornitrici è concessa a condizioni particolarmente favorevoli: copertura massima dell’80%, azzeramento del costo delle commissioni, valutazione del merito creditizio con criteri diversi da quelli ordinari, che tengono conto anche dei bilanci relativi al periodo precedente la crisi dell’azienda committente. Per queste piccole imprese dunque, l’ampliamento delle possibilità di accesso al Fondo di garanzia diventa un presupposto importante per il dialogo con le banche volto all’acquisizione di nuova massa finanziaria a sostegno della ripresa.
Al regolamento adottato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 31 maggio 1999, n. 248, dopo l’articolo 6-ter è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 6-quater (Piccole imprese subfornitrici delle imprese in amministrazione straordinaria).
1. Alle operazioni di finanziamento riguardanti le piccole imprese subfornitrici definite al comma 2, di durata non inferiore a cinque anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi, si applicano le quote percentuali previste all’articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, per la controgaranzia, nonché le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, per le commissioni.
2. Possono beneficiare delle condizioni stabilite dal presente articolo le piccole imprese, come definite dalla disciplina comunitaria richiamata all’articolo 1, comma 1, lettera g), che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, sono in rapporto di subfornitura, ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, con imprese committenti che siano state ammesse, a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Le imprese beneficiarie devono aver prodotto, nell’esercizio in corso e in ciascuno dei due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 50% del fatturato nei confronti delle committenti medesime.
3. Ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si tiene conto dei dati relativi agli ultimi quattro bilanci precedenti la data di richiesta della garanzia. La valutazione dei bilanci dei soggetti beneficiari relativi all’anno di ammissione delle imprese committenti alle procedure di cui al comma 2 e all’anno precedente viene effettuata sulla base di criteri adeguati alla specifica situazione dei soggetti beneficiari medesimi. La valutazione deve accertare la capacità delle imprese beneficiarie di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento del Fondo, nonché l’idoneità dell’intervento stesso a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario delle imprese. Per i casi in cui l’ammissione alle citate procedure sia intervenuta in data antecedente la pubblicazione del presente decreto, i suddetti specifici criteri sono applicati anche agli esercizi successivi l’ammissione medesima.
4. La richiesta di intervento del Fondo è presentata entro sei mesi dalla data di ammissione dell’impresa committente alle procedure di cui al comma 2. In sede di prima applicazione, per i casi in cui le imprese committenti siano state ammesse alle suddette procedure in data antecedente la pubblicazione del presente decreto, la richiesta di garanzia è presentata entro sei mesi dalla medesima data di pubblicazione.».
Articolo tratto da: Ministero Sviluppo Economico