È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 14 luglio il decreto ministeriale che da attuazione alla norma dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 che ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative per l’erogazione di detti contributi.
Il decreto ministeriale stabilisce i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole ed i requisiti che debbono essere riscontrati negli inquilini che consentono l’accesso al fondo contributivo per di sanare un ritardo nei pagamenti del canone di locazione ma anche di far fronte al deposito cauzionale.
È previsto un tetto massimo al contributo concedibile che non potrà superare la somma di € 8.000.
Cosa si intende per “morosità incolpevole”.
Per “morosità incolpevole” si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma può essere dovute ad una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Quali sono i requisiti personali ed economici per accedere ai contributi.
Il comune, al fine di consentire l’accesso ai contributi di cui al presente decreto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, verifica:
- che il richiedente abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- che il richiedente sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- che il richiedente abbia cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
- che né il richiedente né altro un componente del nucleo familiare, sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Priorità nell’assegnazione dei benefici.
Innanzitutto costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Inoltre avranno priorità:
- gli inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- gli inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile;
- gli inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.