L’art. 1, comma 201 della Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito un “nuovo fondo” per i “nuovi nati” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel nuovo Fondo confluiscono le risorse disponibili presso il precedente Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il nuovo Fondo sarà attivo grazie ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, all’interno del quale saranno stabiliti e chiariti i criteri per l’erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità.
Le richieste relative al vecchio Fondo di credito per i nuovi nati, già presentate alle banche aderenti dai genitori dei bambini nati entro il 31 dicembre 2013, saranno vagliate secondo le procedure previste dalla precedente legge.
Il Fondo per i nuovi nati è stato istituito nel 2009 a seguito di un protocollo d’intesa tra il dipartimento delle politiche per la famiglia e il Presidente dell’ABI con il quale si avviava la fase operativa per la concesasione di prestiti, a tassi particolarmente agevolati, alle famiglie con figli nati o adottati nell’anno in corso.
Le operazioni di finanziamento effettuate dalle banche sono garantite dal fondo per le politiche della famiglia fino ad un massimo del 75% dell’eventuale insolvenza, tramite un apposito stanziamento.
Il prestito, che può essere concesso per un ammontare non superiore ai 5 mila euro, da restituire in 5 anni, è finalizzato ad agevolare le famiglie in un momento in cui devono far fronte alle più comuni spese legate alla nascita e all’assistenza dei nuovi figli.
Un’attenzione particolare è posta nei confronti dei bambini affetti da malattie rare, per i quali il prestito sarà assistito anche da un contributo in conto interessi.
La Legge di stabilità 2012 (art.12) ha prorogato per gli anni 2012, 2013 e 2014 tale misura nata nel 2009 e concessa a tutti coloro che si vengano a trovare nella situazione prevista dalla norma, indipendentemente dal reddito e dalle motivazioni sottese alla richiesta.
Si tratta di uno strumento, rivolto ai genitori di figli nati o adottati durante gli anni sopra indicati, che consente di richiedere un prestito a tasso agevolato, di un massimo di 5000 euro, presso le banche che hanno aderito all’ iniziativa governativa.
Il Fondo di credito per i nuovi nati, fondato sul presupposto che l’arrivo in famiglia di un figlio comporta nuovi oneri e nuove spese, fornisce un aiuto concreto alle famiglie, rappresentando, allo stesso tempo, una effettiva agevolazione in un momento particolarmente critico da un punto di vista socio-economico.
La domanda di prestito può essere presentata alle banche entro il 30 giugno dell’anno successivo (sino a giugno 2015) a quello di nascita o di adozione del figlio per cui si richiede il prestito.
Il testo della norma, art. 1, comma 201 della Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147)
“Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l’anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all’articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l’erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo”.