Formazione continua avvocati: accreditamento per pubblicazioni in materie giuridiche, le novità adottate dal CNF nel 2016.
Con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 19 febbraio 2016, il Consiglio Nazionale Forense ha apportato rilevanti modifiche al Regolamento sulla formazione professionale continua (regolamento n. 6/2014)
Le modifiche hanno riguardato, in particolare, l’art. 20 sulla quantificazione dei Crediti Formativi. Il nuovo testo dell’art. 20 comma terzo lettera b) prevede che «per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale ovvero per libri e monografie, i CF attribuiti all’attività svolta non potranno superare un massimo di n. 12 CF all’anno» mentre il testo precedente recitava: «b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale da n. 1 a n. 3 CF per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 CF per ciascuno scritto; in ogni caso i CF attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 CF all’anno;».
Sono venuti quindi meno i riferimenti a criteri numerici prefissati, per consentire maggiore libertà nella valutazione del singolo lavoro, che tuttavia deve attenersi a criteri di merito che il nuovo testo del regolamento specifica nell’articolo 21, comma 2, che a seguire si riporta:
«2. Il riconoscimento di Crediti Formativi per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 13, comma 3, lettera b), viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare l’attività svolta nel corso dell’anno formativo e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi:
a) natura giuridica della rivista, anche sotto il profilo dei destinatari;
b) qualità del tema trattato;
c) approccio giuridico al tema trattato;
d) livello di approfondimento del tema trattato, anche sotto i profili dottrinali e
giurisprudenziali;
e) contenuti sostanziali, escludendosi sunti o parafrasi di testi normativi o decisioni».
Infine, sono state apportate modifiche anche al sesto comma dell’art. 22 del Regolamento che disciplina la procedura di accreditamento delle attività di autoformazione.
Ai sensi del nuovo testo: «La Commissione centrale valuterà le attività di cui all’art.13, comma 1, lettera b), a conclusione di ciascun anno formativo. L’interessato, entro il primo semestre successivo all’anno di riferimento, presenterà un’unica richiesta avente ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante l’anno formativo, corredata del testo integrale delle pubblicazioni, dei libri e delle monografie, anche in formato PDF o eBook, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all’articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa».