La formula esecutiva telematica delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria a norma dell’art. 23 c. 9-bis DL 137/2020 cd. Decreto Ristori
La legge 176/2020, di conversione in legge del cosiddetto Decreto Ristori (DL 28 ottobre 2020, n. 137), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2020, ha apportato significative modifiche anche al sistema giustizia, con la modifica dell’art. 23 del Decreto, contenente disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nel periodo d’emergenza.
Il comma 9 bis dell’art. 23 DL 137/2020 consente al cancelliere il rilascio, in forma di documento informatico, della formula esecutiva dei titoli giudiziali ovvero delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 c.p.c. , previa istanza da depositarsi da parte del difensore sempre in modalità telematica e, al difensore la possibilità di estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico.
Il riferimento è alla formula esecutiva che, ai sensi dell’art. 475 c.p.c., deve accompagnare le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, affinché gli stessi possano valere come titolo per l’esecuzione forzata.
Art. 23 comma 9-bis DL 137/2020
La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’articolo 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale.
Dalla norma si comprende come la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.
La spedizione in forma esecutiva, come previsto dal secondo comma dell’art. 475 c.p.c. consiste nell’intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».
La formula esecutiva telematica
Al secondo capoverso del comma 9-vis dell’art. 23 DL 137/2020 è precisato che:
- La copia esecutiva consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula;
- Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere, e sostituisce anche il sigillo della cancelleria (previsto dall’art. 153 disp. att. c.p.c.);
- Il difensore (o il dipendente di cui si avvale la PA) può estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Tale copia, munita dell’attestazione di conformità (ex art. 16 undecies del D.L. n. 179/2012) equivale all’originale.
È infatti l’art. 16 undecies del decreto-legge n. 179/2012 a disciplinare le modalità dell’attestazione di conformità dei documenti informatici, prevedendo che quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico e può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
Articolo 16 undecies DL 179/2012
Modalità dell’attestazione di conformità
1. Quando l’attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all’articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dallalegge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
Art. 475 Codice di Procedura Civile
Spedizione in forma esecutiva
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [153 att.].
La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge » e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: « Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti»