Giudizi penali d’appello in camera di consiglio senza P.M. e difensore
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Il decreto “Ristori Bis” Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 pubblicato sulla G.U. del 9 novembre 2020 prevede, agli articoli 23 e 24, alcune previsioni mi materia di giustizia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare l’art. 23 contiene delle disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello a valere dalla data di entrata in vigore del decreto - ovvero dal 9 novembre 2020 - e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - ovvero, al massimo, fino al 31 gennaio 2021, in base al prorogarsi della situazione di emergenza.
È ivi previsto che, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello proceda in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori
In che modo pubblico ministero e difensori formulano le richieste
Considerato che non solo non è prevista la presenza del pubblico all’udienza in camera di consiglio ma neppure quella dell’imputato, del suo difensore e del pubblico ministero, le parti formuleranno le proprie richieste anticipatamente rispetto alla data dell’udienza stessa.
Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.
La cancelleria invia l’atto immediatamente, sempre a mezzo PEC ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.
Udienza in presenza solo su richiesta o in caso di rinnovazione dell’istruttoria
Oltre che nei casi in cui si renda necessaria la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per cui l’udienza si terrà con la presenza delle parti, è comunque consentito che una delle parti private o il pubblico ministero possa fare richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.
La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ovvero a mezzo PEC. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.
Articolo 23
Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.
2. Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.
4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l’udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l’udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Sospensione giudizi penali, prescrizione e termini di custodia cautelare
A seguire, l’articolo 24 del decreto “Ristori Bis” dispone in ordine alla sospensione dei giudizi penali con testimone o Ctu assente causa Covid, del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare.
Si prevede che, fino al termine dello stato di emergenza, siano sospesi i giudizi penali durante il tempo i cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario causa Coronavirus.
Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi anche il corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale.