Gli avvocati appartenenti al Consiglio dell’Ordine non possono avere alcun incarico da parte degli uffici giudiziari del Circondario. Il divieto si estende agli avvocati in associazione professionale di cui faccia parte il Consigliere dell’Ordine.
Il Coa di Macerata, in data 2.2.16, ha chiesto un parere in ordine alla legittimità o meno dell’affidamento degli incarichi “indiretti ad Avvocati, appartenenti al Consiglio dell’Ordine, da parte dei vari uffici del Circondario”; chiede altresì, se sia legittimo il conferimento di detti incarichi ad avvocati in associazione professionale di cui faccia parte il Consigliere dell’Ordine.
Si è già avuto modo di affermare come il divieto imposto dall’art. 28 co 10 della L. n. 247/2012 abbia chiaramente portata tassativa e non possa quindi subire eccezioni o diverse interpretazioni rispetto alla volontà perseguita dal legislatore, chiaramente mirata ad evitare che il Consigliere dell’Ordine venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità o possa anche solo apparire non “specchiato” nello svolgimento dell’incarico che ha scelto di assumere nell’interesse dei Colleghi del Foro cui appartiene.
Alla luce della condivisibile interpretazione che precede, è da ritenere che il divieto imposto dalla legge, oltre ad investire “gli incarichi giudiziari” diretti “da parte dei magistrati del circondario” si estenda anche agli incarichi c.d. “indiretti”, intendendosi come tali quelli conferiti al Collega di studio specie se in associazione con il Consigliere.
Il divieto imposto dal legislatore mira ad evitare qualsiasi dubbio in ordine alla sussistenza di un interesse economico, diretto od indiretto, da parte di chi assuma l’incarico di Consigliere dell’Ordine; si è voluto quindi attribuire all’incarico la dignità che gli compete, sgombrando il campo da incompatibilità e dal sospetto di interessi diversi da quelli che derivano dal corretto svolgimento del ruolo assunto all’interno dell’avvocatura.
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), 13 luglio 2016, n. 81
Art. 28 c. 10 L. n. 247/201210.
La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.
Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense