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Home » Banca Borsa Mercati finanziari » Imposta di bollo sui conti correnti, rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari.

Imposta di bollo sui conti correnti, rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari.

RedazionediRedazione
3 Gennaio 2013
inBanca Borsa Mercati finanziari, Notizie giuridiche
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L’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito decreto), ha modificato, tra l’altro, la disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari.
In particolare, con le disposizioni dettate dai commi da 1 a 3 dell’articolo 19 è stato modificato l’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-bis e 3-ter.
Ll’art. 19, comma 1, del decreto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale: a) se il cliente è persona fisica euro 34,20 b) se il cliente è diverso da persona fisica euro 100” Il comma 2-bis dell’articolo 13 individua, dunque, la misura dell’imposta di bollo che deve essere corrisposta dalle banche e da Poste italiane spa a seguito della instaurazione e tenuta da parte di clienti di rapporti di conto corrente e di libretti di risparmio.
Il medesimo articolo 19 ha disposto, inoltre, al comma 4, la riduzione della percentuale dell’acconto dell’imposta di bollo da versare nel 2012, per il 2013, relativa alle comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’articolo 13.
La misura dell’imposta risulta differenziata in considerazione della natura giuridica, persona fisica ovvero soggetto diverso, del cliente intestatario del conto corrente o del libretto di risparmio.
Per effetto delle modifiche introdotte con il decreto, sono soggetti all’imposta di bollo anche i rendiconti dei libretti di risparmio bancari e postali.
Come chiarito, l’imposta sostitutiva in commento, disciplinata dall’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa non trova, invece, applicazione per gli estratti conto e i rendiconti che le banche e Poste italiane inviano a soggetti diversi dai propri clienti, compresi i conti aperti su provvedimento dell’autorità giudiziaria.
In tal caso, agli estratti di conto corrente e ai rendiconti di risparmio torna applicabile l’imposta di bollo ordinaria di euro 1,81, di cui all’articolo 13, comma 2, qualora l’importo superi euro 77,47.
Sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo e, pertanto, non deve essere applicata l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa nè l’imposta ordinaria dovuta, ai sensi dell’articolo 2, nota 2-bis e articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della Tariffa, i cd. “conti di base” di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto, recante disposizioni in materia di riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante. Si tratta di uno strumento introdotto dal legislatore nel quadro delle iniziative assunte in tema di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti.

Per la definizione del “conto di base”, l’articolo 12, comma 3, del decreto demanda ad apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’ABI, Poste Italiane spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento.

Tale convenzione è stata stipulata in data 28 marzo 2012. Nell’ambito della convenzione è stato stabilito, in particolare, che il conto corrente ‘di base’ qualora si rivolga a fasce socialmente svantaggiate di clientela, deve essere offerto dall’intermediario senza spese; in tal caso, ai sensi del comma 6 dell’articolo 12, il rapporto di conto corrente è esente in modo assoluto dall’imposta di bollo.
La medesima convenzione chiarisce, all’articolo 6, comma 1, che appartengono alle fasce socialmente svantaggiate, i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore a euro 7.500.
Tale conto, ai sensi del successivo comma 3, può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è calcolato l’ISEE.
I titolari del “conto di base”, esente da spese, presentano al prestatore di servizi di pagamento, entro il 1° marzo di ogni anno, un’autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità.
In caso di mancata attestazione entro il termine predetto, ovvero nel caso in cui l’ISEE del consumatore supera i 7.500 euro, il prestatore di servizi di pagamento provvede ad addebitare le spese di tenuta del conto e, ove applicabile, l’imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in corso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 6, comma 5, della medesima convenzione.
Tale disposizione precisa che in caso di mancata attestazione, entro il 1° marzo, ovvero nel caso in cui l’ISEE del consumatore supera i 7.500 euro, il prestatore di servizi di pagamento ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi senza essere tenuto a corrispondere le spese e l’imposta di bollo.

1.2. Determinazione dell’imposta
Come chiarito, la misura dell’imposta applicabile agli estratti di conto corrente e libretti di risparmio risulta differenziata in considerazione del soggetto titolare del rapporto. In particolare, l’imposta è stabilita in misura pari a

  • € 34,20, per le persone fisiche;
  • € 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si precisa che ai fini dell’applicazione della misura prevista per le persone fisiche ovvero dei soggetti diversi occorre considerare l’intestazione del rapporto.
A seguito delle modifiche introdotte con il decreto, come detto, la misura dell’imposta risulta definita nell’ambito delle previsioni del comma 2-bis dell’articolo 13.
Sono state, infatti, soppresse l’addizionale prevista nella misura del 50 per cento, dal comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e la maggiorazione dell’imposta prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche dalla previgente nota 3-bis all’articolo 13.
La nota 3-bis all’articolo 13 della Tariffa, chiarisce, inoltre, che “L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato”.
Per il calcolo dell’imposta, come precisato con il DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento all’anno civile.
L’imposta relativa agli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni di periodi inferiori all’anno deve, quindi, essere determinata in considerazione dei giorni rendicontati.
Il rapporto dell’imposta annua al periodo rendicontato deve essere effettuato anche per gli estratti e le rendicontazioni emesse in sede di chiusura dei rapporti e per i rapporti aperti nel corso dell’anno.
Si precisa, al riguardo, che qualora, per effetto della commisurazione dell’imposta a giorni, l’importo applicabile sul documento sia inferiore ad un euro il tributo applicabile sarà, comunque, pari a tale importo (1 euro).
L’articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972 stabilisce, infatti, che “In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima e’ stabilita in euro 0,50.” Tenuto conto che i sistemi informativi utilizzati dalle banche e da Poste italiane prevedevano, sulla base della previgente disciplina, l’applicazione di importi fissi di imposta in considerazione della periodicità mensile, trimestrale o semestrale dell’estratto conto, i soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta possono facoltativamente continuare a riferirsi per il calcolo dell’imposta ai predetti periodi mensili, trimestrali o semestrali, come definiti dalla previgente disciplina e dall’articolo 119 del TUB.
Resta fermo che in caso di estratti conto e rendiconti di periodi inferiori a quelli mensili, trimestrali e semestrali, come, ad esempio, in caso di apertura o cessazione del rapporto in corso d’anno, l’imposta deve essere determinata in considerazione degli effettivi giorni rendicontati.
Si precisa, inoltre, che in caso di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intestati al medesimo soggetto, l’imposta deve essere applicata con riferimento a ciascun rapporto.
L’articolo 2, comma 2, del DM 24 maggio 2012, al riguardo, ha, infatti, chiarito che “In caso di più rapporti di conto corrente ovvero di libretti identicamente intestati, l’imposta di cui al comma 1 è dovuta con riferimento a ciascun rapporto ovvero libretto”.

1.3. Esenzione per estratti e libretti intestati a persone fisiche con valore medio di giacenza non superiore a 5.000 euro.
L’articolo 19 del decreto ha, inoltre, previsto, tramite una modifica alla nota 3- bis all’articolo 13 della Tariffa, una esenzione dall’imposta di bollo a favore dei clienti persone fisiche che trova applicazione quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.
Coerentemente con il disposto normativo, l’articolo 2, comma 4, del DM 24 maggio 2012 prevede che “Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera euro 5.000. A tal fine, sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste Italiane spa o emessi da Cassa depositi e prestiti”.
In caso di applicazione della esenzione in commento, resta fermo l’effetto sostitutivo previsto dalla nota 3-ter all’articolo 13.
L’articolo 4, comma 4 del DM 24 maggio 2012 precisa, infatti, che l’effetto sostitutivo opera anche in caso di giacenza media pari o inferiore a complessivi euro 5.000 per gli estratti dei conti correnti e i rendiconti dei libretti di risparmio.
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione, occorre valutare, al termine del periodo rendicontato, la giacenza complessiva dei conti correnti e dei libretti intestati al medesimo soggetto, persona fisica.
A tal fine, devono essere considerati unitariamente tutti i rapporti detenuti dal cliente rispettivamente:

  • con la medesima banca;
  • con Poste Italiane;
  • con Cassa Depositi e Prestiti.

Si precisa che per giacenza media deve intendersi la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo oggetto di rendicontazione.

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate

Tags: Imposta di bollo

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