Incentivi fiscali su negoziazione assistita e arbitrato: in G.U. il decreto attuativo.
É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5/2016 il decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 21 bis del Decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni in Legge n. 132 del 6 agosto 2015, recante incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di negoziazione assistita.
A partire dall’11 gennaio, le parti che abbiano scelto la negoziazione assistita o l’arbitrato come forme di soluzione alternativa delle cause e che abbiano corrisposto, con riferimento all’anno 2015, un compenso all’avvocato che li ha assistiti in procedimenti che si siano conclusi con successo, potranno presentare domanda per il riconoscimento di tale credito, che viene riconosciuto, in maniera proporzionale, fino alla concorrenza di una somma pari a 250 euro, tenuto conto delle richieste presentate e del budget stanziato che, per l’anno corrente è di 5 milioni di euro.
Dal 10 gennaio sarà reso disponibile sul sito del ministero della Giustizia (www.giustizia.it) il modulo per la richiesta, che procederà esclusivamente per via telematica, corredata da tutta la documentazione prevista dall’articolo 2 del decreto.
Al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, che riceve copia degli accordi, è affidato il monitoraggio completo delle procedure di negoziazione e arbitrato e il compito di fornire trimestralmente un quadro completo delle operazioni concluse.
Al ministero della Giustizia è affidato il compito di comunicare all’interessato entro il 30 aprile, l’importo del credito d’imposta riconosciuto, che potrà, a seconda della natura del titolare, essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2015, utilizzandolo così a titolo di compensazione, oppure, portato in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Art. 21-bis Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione
1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell’anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull’autenticità della stessa.
3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato, entro il 30 aprile dell’anno 2016, l’importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, Né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo tratto da: Ministero della Giustizia