L’IVASS ha emanato due Provvedimenti in materia di r.c. auto, il primo che introduce una nuova disciplina dell’attestato di rischio, il c.d. Attestato di rischio dinamico, il secondo che definisce nuove regole per il riconoscimento della classe di merito di Conversione Universale (classe di C.U.) e per la sua evoluzione nel tempo.
Il primo provvedimento consente di valutare con maggiore precisione la sinistrosità dell’assicurato.
È prevista infatti una tabella di sinistrosità pregressa riportante l’indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità.
L’attestato di rischio – e quindi il premio assicurativo – terrà conto anche dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente). In questo modo saranno rimossi comportamenti elusivi o fraudolenti, a beneficio degli assicurati virtuosi.
Il secondo provvedimento chiarisce dubbi interpretativi della normativa vigente, che determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati tra le diverse compagnie, e introducono benefìci a favore di talune categorie di assicurati, in precedenza trascurate (ad es. veicoli intestati a portatori di handicap, a conviventi di fatto e uniti civilmente, veicoli oggetto di leasing).
- Provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018 recante modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015;
- Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 recante criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale di cui all’art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 – Dematerializzazione dell’attestato di rischio.