Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 dicembre 2016, in vigore dal prossimo 19 aprile, è introdotta l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine per i prodotti lattiero caseari in Italia.
L’obbligo scatterà dal 19 aprile 2017 su tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
Questo nuovo sistema rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia e consente di indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.
Cosa cambia
Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
- Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
- Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
- latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
- latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura Paesi non UE.
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.