È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, la legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. La legge 199 – meglio nota come legge per il contrasto al caporalato – é entrata in vigore il 4 novembre 2016, giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La principale novità del provvedimento è la rimodulazione del reato di caporalato con la sanzionabilità del datore di lavoro nei casi in cui assuma o impieghi manodopera in condizioni di sfruttamento, anche attraverso intermediari, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.
Diversi i nuovi strumenti a disposizione per il contrasto di tale pratica: dal rafforzamento dell’istituto della confisca e di altre misure cautelari per l’azienda in cui viene commesso il reato, alla concessione di attenuanti in caso di collaborazione con le autorità, sino all’arresto obbligatorio in flagranza di reato.
Potenziata, inoltre, la Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, ed estese, anche alle vittime del caporalato, le provvidenze del Fondo anti tratta.
Il provvedimento si caratterizza per la riformulazione del delitto di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, già inserito all’art. 603-bis del codice penale, attraverso la riscrittura della condotta illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, introducendo una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori. Previsione importante è quella relativa alla sanzionabilità del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche, ma non necessariamente, mediante l’attività di intermediazione, attraverso lo sfruttamento dei lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno.
Si introducono inoltre misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo. In particolare, è modificata la normativa che ha istituito presso l’INPS la cd. Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che non sono destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Ulteriori modifiche riguardano la composizione della cabina di regia della Rete, alla quale sono attribuiti ulteriori nuovi compiti consistenti nel monitoraggio dell’andamento del mercato del lavoro agricolo, nella promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Si prevede ancora la possibilità, per i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone, di stipulare apposita convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli.
È infine previsto un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori stagionali, che curano la raccolta dei prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete, anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.
Articolo tratto da: Ispettorato_lavoro: Ispettorato Nazionale del Lavoro