La legge di stabilità 2016 ha profondamente modificato la legge Pinto, riscrivendo fra gli altri l’art. 5-sexies(Modalità di pagamento) per cui al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n.89/2001, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, attestante:
- la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo
- l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo
- l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere
- la modalità di riscossione prescelta.
Tale dichiarazione, con la relativa documentazione, dovrà essere inviata alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna e che provvede al pagamento dello stesso.
La dichiarazione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale (da emanare entro il 30 ottobre 2016 di concerto tra il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia) e quindi della modulistica definitiva, prevista dall’art.5 sexies, comma 3, legge n.89/2001, potrà essere utilizzato il modello che segue.
Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione l’ordine di pagamento non può essere emesso.
L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione completa e correttamente compilata.
L’amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Prima che sia decorso il termine di sei mesi di cui sopra i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento.