Vietati i libretti di risparmio al portatore, di qualunque importo, a partire dal prossimo 4 luglio, data di entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017.
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In ragione delle modifiche apportate all’art. 49 del d.lgs. 231/2007 Antiriciclaggio, che contiene specifiche disposizioni volte alla limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore, a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. 90/2017 (ovvero dal 4 luglio 2017), “è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018”.
Il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (pubbicato sul Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139), entrerà in vigore al termine della vacatio legis il prossimo 4 luglio 2017.
Il decreto attua la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006). Il provvedimento normativo apporta estese modifiche al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, cd. decreto antiriciclaggio – di cui sostituisce i titoli II, III, IV V – nonché al d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195 ed al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Va precisato che i libretti di risparmio al portatore non sono emessi in forma anonima ed, anzi, riportano l’indicazione dell’intestatario. È consentito tuttavia di far circolare tali libretti come titoli “liberi” per cui il titolare stesso può delegare chiunque a prelevare o versare sul conto di deposito. È sufficiente dunque che un qualsiasi soggetto si presti per consentire l’emissione del libretto a proprio nome che poi verrà di fatto utilizzato liberamente da altri. La limitazione ai fini antiriciclaggio è quindi evidente.
Coloro che sono in possesso di un libretto di risparmio al portatore dovranno recarsi presso la banca o l’ufficio postale di riferimento per chiederne la conversione in librettio nominativo entro la scadenza del 31 dicembre 2018, data entro la quale i libretti al portatore dovranno essere completamente cancellati.
Come è cambiato il divieto di libretti al portatore nel corso degli anni
La possibilità di emettere e detenere libretti al portatore è stata progressivamente limitata nel corso degli anni.
Una prima limitazione è stata apportata proprio dal decreto antiriciclaggio che, nel testo originario, ha imposto un limite di 12.500 euro al saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Detto limite è stato successivamente ridotto ad € 5.000,00 e quindi ad € 2.500,00 (D.L. 31 maggio 2010, n. 78) ed ancora ad € 1.000,00 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).
Il divieto di depositi anonimi mira a colpire il riciclaggio dei proventi di attività illecite nonché le forme di finanziamento del terrorismo attraverso la tracciabilità del contante. La direttiva europea vieta divieto di utilizzare libretti o conti aperti in forma anonima anche in Stati esteri.
Divieto di libretto di risparmio con intestazione fittizia
È altresì introdotto il divieto sia di apertura che di utilizzo di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Art. 50 d.lgs. 231/2007 “L’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, e’ vietato”.
Sanzioni per la mancata conversione del libretto al portatore
La mancata conversione del libretto da portatore a nominativo determina l’applicazione di un duplice ordine di sanzioni.
La sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro per la violazione del disposto di cui all’art. 49, comma 12 ovvero per la mancata conversione entro il 31 dicembre 2018 (sanzione prevista dall’art. 63 comma 2 del d.lgs. 231/2007).
La sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo in caso di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri (in forza del combinato disposto degli artt. 50 comma 2 e 63 comma 3 del d.lgs. 231/2007).