A fronte dell’entrata in vigore lo scorso 3 agosto della riforma del processo penale (Legge 23 giugno 2017, n. 103), la Corte di cassazione ha ritenuto opportuno redigere e diffondere delle linee guida che facciano chiarezza sull’interpretazione da dare alle diverse modifiche che incidono significativamente sul giudizio di legittimità.
Al fine di predisporre delle linee guida sono state esaminate, sulla base di un’approfondita relazione svolta dall’Ufficio del Massimario, le principali questioni di diritto intertemporale che la prossima entrata in vigore della riforma pone all’attenzione dei Collegi.
DÈ emersa come prioritaria l’esigenza di adottare, fatta salva l’autonomia interpretativa e decisoria dei singoli Collegi, soluzioni applicative tendenzialmente uniformi.
Le linee guida (il cui testo è riportato a seguire) costituiscono il risultato di una comune e autorevole riflessione che ha coinvolto le Sezioni penali e la Procura Generale della Corte per cui è stato ritenuto opportuno che il singolo Collegio, qualora intenda discostarsene, rimetta la relativa questione alle Sezioni unite.
Riforma del processo penale ex Legge 23 giugno 2017, n. 103 – Linee guida interpretative della Corte di Cassazione
- Archiviazione e sentenza di non luogo a procedere (artt. 410-bis, 411 e 428 cod. proc. pen.)
Le nuove disposizioni si applicano in relazione ai provvedimenti di archiviazione e alle sentenze di non luogo a procedere emessi dopo l’entrata in vigore della legge. - Ricorso personale dell’imputato (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.)
La disposizione è applicabile ai ricorsi proposti personalmente dall’imputato dopo l’entrata in vigore della legge, anche se riferiti a provvedimenti emessi in data anteriore. - Ricorso del pubblico ministero su “doppia conforme” assolutoria (art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.)
La nuova disposizione, che limita il potere del pubblico ministero di ricorrere per cassazione, si applica ai ricorsi proposti avverso sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della legge. - Dichiarazione d’inammissibilità del ricorso “senza formalità di procedura” (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.)
La procedura semplificata d’inammissibilità del ricorso è immediatamente applicabile anche ai ricorsi proposti prima dell’entrata in vigore della legge, sempre che non sia stato ancora dato l’avviso di fissazione dell’udienza, mentre non è applicabile ai ricorsi per i quali sia stata già fissata l’udienza con avviso emesso nel vigore della precedente disciplina. Il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità de plano è adottato, non dalla Settima Sezione, ma da appositi collegi delle sezioni ordinarie, con le forme e le modalità organizzative da stabilire con specifiche disposizioni tabellari. - Sanzioni pecuniarie in caso di dichiarazione di inammissibilità (art. 616, comma 1, cod. proc. pen.)
L’aumento dell’importo della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, con riguardo alla causa di inammissibilità del ricorso, si applica solo ai ricorsi proposti e dichiarati inammissibili dopo l’entrata in vigore della legge di riforma, sulla base di criteri tendenzialmente uniformi con riguardo alle diverse cause di inammissibilità. - Avviso per la trattazione del ricorso per il quale è stata rilevata una causa di inammissibilità (art. 610, comma 1, quarto periodo, cod. proc. pen.)
La nuova disposizione, circa la enunciazione della causa di inammissibilità rilevata “con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso”, non si applica ai provvedimenti di “assegnazione all’apposita sezione” già emessi in data anteriore all’entrata in vigore della legge di riforma.
Il Magistrato coordinatore dell’esame preliminare dei ricorsi, previa consultazione con i responsabili sezionali e col direttore del C.E.D., provvedere alla predisposizione di un modello-base di scheda per l’indicazione delle cause di inammissibilità, comune a tutte le sezioni ma adattabile alle specifiche materie trattate, e all’elaborazione di strumenti informatici per la redazione del relativo avviso. - Annullamento senza rinvio (art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen.)
La disposizione è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti. - Rettificazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 130, comma I-bis, cod. proc. pen.)
La disposizione è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti. - Limiti alla ricorribilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.)Una specifica disposizione transitoria (arti, comma 51,1. n.103/2017) esclude l’applicazione delle nuove disposizioni nei procedimenti in cui la richiesta di applicazione della pena sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
- Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.)
La disposizione è applicabile anche ai provvedimenti emessi dalla Corte prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, ma rispetto ai quali il termine di 90 giorni dalla deliberazione non sia ancora scaduto. - Rescissione del giudicato (art. 629-bis cod. proc. pen.)
La modifica della competenza a decidere sulla rescissione del giudicato non opera per i ricorsi pendenti in Cassazione, anche se non sia stata ancora fissata la relativa udienza. - Estinzione del reato per condotte riparatone (art. 162-ter cod. pen.)
L’art.l, comma 3, della legge n. 103 del 2017 esclude che l’imputato possa chiedere, nel giudizio di legittimità, un termine per le condotte riparatone. - Il rito per la trattazione dei ricorsi in materia di misure cautelari reali (art. 325, comma 3, cod. proc. pen.)
I decreti di fissazione dell’udienza relativi a ricorsi pendenti e non ancora fissati sono emessi, dopo l’entrata in vigore della legge di riforma, secondo il rito camerale “partecipato” ex art. 127 cod. proc. pen.
Per i ricorsi già fissati prima dell’entrata in vigore della legge di riforma, per un’udienza da celebrare successivamente, la nuova disposizione non è applicabile e si applica il rito previsto dall’art. 611 cod. proc. pen.