È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009 la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n.34/09/CSP recante “Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite”.
Questi i punti di maggior rilevo della delibera.
* Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite non possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi, misurata secondo i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento.
* È previsto un periodo di applicazione sperimentale della nuova regolamentazione della durata di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della delibera, con sospensione della sua efficacia sanzionatorie, al fine di consentire: un graduale adeguamento da parte delle emittenti e delle case di produzione dei messaggi pubblicitari; l’acquisto, l’installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di misura; 3. l’affinamento delle procedure di verifica.
* È istituito presso l’Autorità un tavolo tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti nonché delle associazioni rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori, il quale procederà, altresì, a rilevazioni soggettive, attraverso apposito panel, del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite per verificare l’impatto delle soglie di tolleranza definite nell’allegato A.
* All’esito del periodo di sperimentazione l’Autorità si riserva di apportate eventuali modifiche dei parametri di rilevazione.
* In caso di violazione della presente delibera si applica quanto previsto dall’art. 51, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Articolo tratto da: AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni