Il D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 (c.d. decreto del fare), convertito nella L. n. 98 del 9 agosto 2013 (G.U. 20 Agosto 2013 n. 194), ha apportato significative modifiche alla disciplina della mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. n. 28/2010, la cui entrata in vigore è prevista per il 20 Settembre 2013.
Sinteticamente le novità principali sono le seguenti.
Competenza territoriale
L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Tempi del procedimento
Il procedimento di mediazione deve avere una durata non superiore a tre mesi. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta (prima era quindici) giorni dal deposito della domanda. Il tempo verrà calcolato in base alla data del deposito dell’istanza.
Obbligatorietà dell’assistenza legale
Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
Condizione di procedibilità
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Confermate dunque le medesime materie inizialmente previste dal D.lgs. 28/2010 ad eccezione della responsabilità per danno da circolazione stradale e con l’aggiunta delle cause relative alla responsabilità sanitaria, oltre che medica.
Ordine del giudice, mediazione delegata
Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione.
Obbligatorietà di un primo incontro informativo
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Gratuità del primo incontro in caso di mancato accordo
Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso – ad esclusione delle spese di avvio e notifica – è dovuto per l’organismo di mediazione.
Sanzione automatica per la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione
Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 (condizione di procedibilità, ordine del giudice e clausola contrattuale), non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.
Esecutività immediata dell’accordo in presenza degli avvocati
L’ accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Nella ipotesi di mancata sottoscrizione da parte del legale, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Trascrizione degli accordi che accertano l’usucapione
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Spese processuali
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, è esclusa la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa. Prevista inoltre la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.