Notifiche pec pubblica amministrazione L’indicepa o IPA è pubblico elenco valido per le notifiche ex L. 53/1994 se non sono presenti indirizzi nel PST
Il DL 76/2020, cosiddetto decreto “semplificazioni” (ma che è scritto talmente male da essere tutto tranne che “semplificante”) all’art. 28 contiene talune disposizioni per la “Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale”.
Il testo dell’articolo (riportato più sotto), che di per sé è criptico, con rimandi, aggiunte e modificazioni degli articoli 16 (commi 12, 13) e 16-ter (commi 1, 1-bis e 1-ter) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella sostanza “riabilita” l’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni di cui al all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ai fini delle notifiche a mezzo posta elettronica certificata.
L’indicePA o iPA, consultabile all’indirizzo https://indicepa.gov.it, potrà essere utilizzato però solo a determinate condizioni ed in via “sussidiaria”, come a seguire meglio spiegato.
Quel che prevede l’art. 28 del decreto semplificazioni è innanzitutto che le pubbliche amministrazioni, comunichino al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.
L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale.
È inoltre previsto che “per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”
Tale comunicazione degli indirizzi pec avverrà immediatamente? Ovviamente no (malgrado le semplificazioni questo è il paese delle “complicazioni”) ed infatti l’ultimo comma dell’art. 28 del DL 76/2020 prevede che “con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo”.
Il che significa che prima bisognerà attendere le regole tecniche, poi le amministrazioni comunicheranno gli indirizzi pec.
La norma concede 90 giorni di tempo al Ministero della Giustizia (o meglio alla sua emanazione tecnica, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati -DGSIA) per predisporre delle “specifiche tecniche” che consentano di adeguare il già esistente (ma non popolato) Registro delle PP.AA.. Tale registro è quello attualmente accessibile tramite il Portale dei servizi telematici PST raggiungibile all’indirizzo https://pst.giustizia.it
Cosa accade se le pubbliche amministrazioni non hanno ancora comunicato (o non comunicheranno) gli indirizzi da inserire nel registro delle PPAA?
Il comma 13 del novellato art. 16 del DL 179/2012 prevede che “in caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter”.
Gli avvocati, in assenza di indirizzo pec della pubblica amministrazione reperibile tramite https://pst.giustizia.it, potranno effettuare le notificazioni ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter del DL 179/2012, comma anch’esso appena introdotto dall’art. 28 del decreto semplificazioni, che a sua volta prevede per la validità della notifica che la stessa venga effettuata “al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Ecco dunque che divengono utilizzabili gli indirizzi contenuti nell’ indicepa (sempre che le pubbliche amministrazioni li abbiano comunicati).
L’applicazione dell’articolo 16 ter, comma 1 ter, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal decreto semplificazioni DL 76/2020 è immediata, per cui, sin dal 17 luglio 2020, l’avvocato, ove l’indirizzo PEC della PA non sia presente nel registro PP.AA. potrà utilizzare quello indicato nell’IPA.
Come procedere per effettuare correttamente una notifica alla PA?
- Considerato che l’indicePA o iPA sembra avere natura sussidiaria occorre innanzitutto verificare che la pubblica amministrazione destinataria dell’atto da notificare abbia comunicato un indirizzo pec che risulti nel registro delle PPAA presente nel PST e raggiungibile a questo indirizzo https://pst.giustizia.it
Nel caso in cui sia presente dovrà essere utilizzato tale indirizzo per la notifica. - Nel caso in cui invece la PEC della PA non sia presente in quel registro si potrà utilizzare l’indirizzo PEC eventualmente presente nell’indicePA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni o iPA raggiungibile a questo indirizzo https://indicepa.gov.it
In tale ultima ipotesi occorrerà dare atto nella relata di notifica che l’indirizzo PEC della pubblica amministrazione è stato estratto da IPA in quanto non presente nel registro PP.AA.
Articolo 28 DL 76/2020
Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole “entro il 30 novembre 2014” sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”;
b) all’articolo 16, il comma 13 è sostituito dal seguente: “13.
In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter.”;
c) all’articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole “del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1 e 1-ter” e dopo il comma 1-bisè aggiunto il seguente: “1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’ elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.”.
2. Ferma restando l’immediata applicazione dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.
Art. 16, commi 12 e 13 Decreto Legge 179/2012
12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.
13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter.
Art. 16-ter, Decreto Legge 179/2012
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano anche alla giustizia amministrativa.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dal Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nel elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per detti organi o articolazioni.