In arrivo una nuova direttiva europea a tutela dei passeggeri aerei. Previste maggiori informazioni a terra, più attenzione ai reclami, regole più sicure per i risarcimenti, tutela in caso di fallimento delle compagnie aeree ed una definizione chiara delle circostanze eccezionali che possono portare alla cancellazione di un volo.
Il Parlamento Ue ha approvato oggi in prima lettura una direttiva che rafforza i diritti dei passeggeri aerei.
Ecco in sintesi di cosa si tratta:
Informazioni sui ritardi
Quando i voli subiscono ritardi, le informazioni sulla riprogrammazione dei voli dovrebbe essere fornita ai passeggeri entro e non oltre i 30 minuti dopo l’orario iniziale di partenza.
Indennizzi per il ritardo
Sono state inoltre stabilite nuove compensazioni per il passeggero in caso di ritardo: 300 euro per più di 3 ore in caso di voli interni all’Ue; 400 euro per ritardi fino a 5 ore; 600 euro per 7 ore di ritardo per voli di più ampio raggio.
Voli andata e ritorno
Ai passeggeri in possesso di un biglietto di ritorno non potrà essere negato l’imbarco sul volo di ritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata.
Documenti di identità validi per l’imbarco
In base alle nuove disposizioni, nei voli interni a uno Stato Membro, le compagnie aeree non potranno negare l’imbarco a un passeggero con documento di identità valido a livello nazionale ma non Ue, il che vuol dire che per i passeggeri italiani verrebbe consentito l’imbarco anche con la patente o altri documenti equivalenti.
Bagaglio
All’inizio del processo di prenotazione, i passeggeri dovrebbero essere informati circa le restrizioni sui bagagli. Ai passeggeri sarebbe consentito portare in cabina, a titolo gratuito, anche soprabiti e borse, compresa almeno una borsa di dimensioni standard di acquisti effettuati in aeroporto, in aggiunta al bagaglio a mano massimo autorizzato in cabina.
Reclami e circostanze eccezionali
Nel caso in cui entro due mesi dal ricevimento del reclamo la compagnia aerea non dovesse fornire una risposta completa, si presume che abbia accolto le istanze del passeggero. Se nella risposta sono invocate “circostanze eccezionalì, in base alle quali il vettore non è tenuto a un risarcimento, al passeggero deve essere fornita una spiegazione completa per iscritto. Il testo prevede un elenco esaustivo di tali circostanze, che includono l’impatto con volatili, l’instabilità politica e le vertenze di lavoro impreviste.
Tuttavia, in circostanze straordinarie di lunga durata, come la crisi della nube di cenere del 2010, la responsabilità dei vettori aerei di pagare l’alloggio dei passeggeri sarebbe limitata a 5 notti.
Fallimento della compagnia aerea
Per garantire che i passeggeri non restino bloccati nell’eventualità il vettore aereo dichiarasse la bancarotta, il Parlamento ha chiesto che questi ultimi siano tenuti a predisporre adeguati meccanismi di garanzia, come dei fondi, oppure a sottoscrivere polizze assicurative.
Poteri sanzionatori contro le compagnie aeree
Alle autorità nazionali dovrebbero essere garantiti infine poteri sufficienti per punire i vettori aerei che violano i diritti dei passeggeri e valutare le relazioni su come i passeggeri sono stati aiutati nel far fronte ai ritardi e alle cancellazioni dei voli.