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Home » Civile e procedura civile » Nuovi limiti al pignoramento di pensioni e stipendi

Nuovi limiti al pignoramento di pensioni e stipendi

Avv. Gianluca LancianodiAvv. Gianluca Lanciano
22 Marzo 2019
inCivile e procedura civile, Notizie giuridiche
Nuovi limiti al pignoramento di pensioni e stipendi
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Nuovi limiti al pignoramento di pensioni e stipendi dopo le modifiche introdotte dal d.l. 83/2015.

Indice dei contenuti:

  • Nuovi limiti al pignoramento di pensioni e stipendi dopo le modifiche introdotte dal d.l. 83/2015.
      • Cosa accade dopo la riforma del d.l. 83/2015?
      • Qual è nel 2019 il limite al pignoramento della pensione?
      • Pignoramento degli stipendi accreditati sul conto corrente

L’art. 13 del decreto legge n. 83/2015 ha introdotto importanti novità in tema di pignoramento di pensioni e stipendi, andando a modificare gli articoli 545 e 546 del codice di procedura civile.
Per quanto riguarda il pignoramento delle pensioni, fino all’ entrata in vigore del d.l. n. 83/2015, il creditore che, per soddisfare il proprio credito, avesse deciso di pignorare lo stipendio o la pensione con atto notificato direttamente al datore di lavoro o all’ente di previdenza, poteva farlo – almeno teoricamente – nei limiti di un quinto (1/5) dell’importo complessivo.

Cosa accade dopo la riforma del d.l. 83/2015?

Con riferimento al pignoramento delle pensioni, il nuovo sesto comma, aggiunto dal decreto legge, all’art. 545 c.p.c., prevede che le somme dovute non non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Solo la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma di detto articolo nonché dalle speciali disposizioni di legge ovvero nel limite di 1/5.
In sintesi solo l’eccedenza rispetto alla somma costituita della misura dell’assegno sociale + ½ sarà pignorabile nel limite di 1/5. 
In verità la giurisprudenza di legittimità già da tempo aveva introdotto un limite alla pignorabilità della pensione al fine di garantire un minimo di sussistenza, ragion per cui si è detto in premessa che la pignorabilità del quinto della pensione in termini assoluti era solo teorica. La Cassazione civile con sentenza n. 18755/2013 aveva stabilito come assolutamente impignorabile la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, fissando il limite della impignorabilità ad € 525,89. Tale importo era stato ritenuto il minimo vitale per la sopravvivenza dell’individuo, con conseguente pignorabilità delle sole somme eccedenti tale importo e nella misura di 1/5.

Qual è nel 2019 il limite al pignoramento della pensione?

Posto che per il 2019 l’assegno sociale è pari a € 458,00 mensili, il pignoramento può riguardare solo l’eccedenza rispetto ad € 687,00 (ovvero la misura dell’assegno maggiorata del 50%) solo per 1/5 dell’importo. Se ne deduce che la pensione che non raggiunge questa soglia non può essere pignorata.
In pratica se il debitore percepisce una pensione di € 1.000,00 al mese sarà soggetta a pignoramento solo la somma di € 313,00 nella misura di 1/5 e quindi verranno appresi solo € 62,60 ogni mese.
Ed infatti la somma di € 313,00 è pari alla differenza tra la pensione percepita di € 1.000,00 e la soglia di impignorabilità di € 687,00.

Pignoramento degli stipendi accreditati sul conto corrente

Per quanto riguarda il pignoramento degli stipendi accreditati sul conto corrente, l’attuale ultimo comma aggiunto all’art. 545 c.p.c. stabilisce un regime diverso rispetto alla data di accredito.

  • se l’accredito in banca è avvenuto prima del pignoramento, le somme possono essere pignorate per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale (nel 2019 quindi detto importo è pari ad € 1374,00);
  • se l’accredito in banca ha una data uguale o successiva rispetto a quella del pignoramento le predette somme possono essere pignorate entro i limiti stabiliti dalla legge ovvero nella misura concessa dal giudice e, in ogni caso, mai oltre il quinto.

Se il pignoramento viene eseguito su somme maggiori rispetto a quelle stabilite dal novellato art. 546 c.p.c., è considerato parzialmente inefficace poichè viola i divieti ed i limiti in questione e l’inefficacia potrà essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. Di conseguenza resta valido il pignoramento effettuato entro la soglia, mentre per quanto riguarda la parte eccedente si considera come se non fosse mai avvenuto e il debitore potrà tornare nella disponibilità delle proprie somme.
Va tuttavia rilevato che la norma, così come formulata, contiene gravi lacune con riguardo alla prova della provenienza delle somme giacenti sul conto oggetto di pignoramento. Può accadere infatti che sul conto corrente si siano accumulate somme derivanti dall’accredito di pensioni o stipendi ma non solo il tutto con le immagini conseguenze sull’esito ed i tempi della procedura esecutiva, che certamente verrà attardata dalle necessità di procedere all’accertamento della natura delle somme depositate.

A completamento della disciplina, inoltre, il decreto legge ha aggiunto un ulteriore comma all’art. 546 c.p.c., prevedendo che, nel caso di accredito sul conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, pensione o altre indennità, gli obblighi del terzo non operano, se l’accredito in parola ha avuto luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; gli obblighi riprendono ad operare, invece, nei limiti previsti dalla legge, quando l’accredito ha avuto luogo alla data del pignoramento o successiva.

A seguire il testo degli articoli 545 e 546 c.p.c. con evidenza delle nuove disposizioni.

Art. 545 c.p.c. Crediti impignorabili
1. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
2. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
3. Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
4. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
5. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.
6. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
7. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
8. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
9. 
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Art. 546 c.p.c. Obblighi del terzo
1. Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.
2. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

Tags: PensionePignoramentoStipendio

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