La legge 13 maggio 1988, n. 153, di conversione del DL 69/1988, ha stabilito che i livelli di reddito familiare per il pagamento dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) siano rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
Con la circolare INPS 17 maggio 2019, n. 66 l’INPS ha comunicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 validi ai fini della corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2017 e l’anno 2018 è risultata pari a +1,1 per cento.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 con il predetto indice.
Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, alle diverse tipologie di nuclei familiari sono scaricabili dal sito INPS cliccando qui.