Dall’11 dicembre 2014 – data che coincide, come previsto, con il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 132/2014 (legge n. 162/2014, in G.U. n. 261 del 10 novembre) – il pignoramento degli autoveicoli dovrà effettuarsi secondo le nuove regole.
Sono state infatti introdotte nel codice di procedura civile specifiche disposizioni per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Le disposizioni sono contenute nell’inedito art. 521-bis, come previsto dall’art. 19 del d.l. 132/2014.
Dette disposizioni, che meglio si analizzeranno a seguire, sono applicabili a tutti i procedimenti iniziati a partire dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 132/2014.
Ora, per eseguire il pignoramento non è più necessario che l’ufficiale giudiziario individui fisicamente il veicolo (il che spesso costituiva cosa non facile), bensì il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore di un atto di pignoramento in cui sono indicati gli estremi identificativi del veicolo. Al debitore viene anche intimato di consegnare il veicolo e i documenti di proprietà entro 15 giorni al locale istituto vendite giudiziarie.
Se il debitore pignorato non consegna quanto richiesto, gli organi di polizia che dovessero fermare i veicolo devono ritirare la carta di circolazione, i titoli e dei documenti relativi alla proprietà e consegnare il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie.
Al momento della consegna del veicolo, spontanea o forzata, l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata se possibile.
Il creditore deve altresì trascrivere l’atto di pignoramento nei pubblici registri e, soprattutto, deve incardinare il pignoramento presso il tribunale competente, depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e le copie dei documenti dell’esecuzione (titolo esecutivo, precetto, nota di trascrizione al PRA) e ciò entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione inviatagli dall’IVG. Trascorso detto termine senza iscrizione al ruolo il pignoramento perde efficacia.
Art.521 bis codice di procedura civile – Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
1. Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
2. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
3. Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
4. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
5. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
6. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
7. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo. Articolo inserito, in sede di conversione, dall’art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione.